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ATTO DI COMODATO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno millenovecentonovantasette, addì due del mese di settembre in una sala degli Uffici del Comune di Atripalda (C.F. 00095990644), alle ore 12 dinanzi a me dott. Domenico Lerro nella qualità di Segretario Generale del Comune di Atripalda, senza l’intervento di testimoni, per avervi le parti, con la mia adesione, rinunciato, avendo i requisiti voluti dalla legge sono presenti i sigg.:

- Dott. Gerardo Capaldo (C.F. CPL GRD 41B07 A489C) nato ad Atripalda il 7 febbraio 1941, non in proprio ma nella qualità di rappresentante, pro-tempore del Comune di Atripalda (C.F.: 00095990644) domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;

- Arch. Ruggero Martines nato a Bologna l’1 gennaio 1946 (C.F. MRT RGR 4601 A944S) non in proprio ma nella qualità di dirigente del Ministero Beni Culturali e Ambientali e rappresentante pro-tempore della Soprintendenza di Salerno e Avellino (C.F. 95004250650), domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza alla via Botteghelle, 11 Salerno-

PREMESSO

-che il Comune di Atripalda è proprietario dell’immobile denominato Palazzo ex Dogana sito in Atripalda alla Piazza Umberto I;

-che l’immobile è vincolato ipso iure ai sensi dell’art. 4 della Legge 1089/39;

-che in seguito agli eventi sismici dell’80 la Soprintendenza per i Beni B.A.A.A.S. di SA e AV ottenne dal Comune di Atripalda l’incarico, giusta delibera consiliare n° 239 del 12 aprile 1983, di provvedere, con propri fondi, al consolidamento e restauro di detto immobile onde poterlo poi utilizzare quale sede delle proprie attività istituzionali in ordine al ricovero, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio d’arte mobile danneggiato dal predetto sisma e di altre attività culturali in genere, di interesse anche comunale;

-che a seguito del completamento dei lavori di consolidamento e di restauro di detto immobile, sia il Comune di Atripalda che la Soprintendenza intendono formalizzare i loro reciproci rapporti;

-che la Soprintendenza ed il comune di Atripalda hanno convenuto di dare attuazione al progetto “Dogana d’Arte” con convenzione stipulata in data odierna, che qui si ha per interamente richiamata; (alleg. A)-

-che il Comune di Atripalda con deliberazione consiliare n° 28 del 23 aprile 1997 esecutiva ai sensi di legge, ha espresso la volontà di concedere in comodato alla Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino, una parte dell’immobile sopraccitato per una superficie complessiva di mq. 1030 circa;

-che la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino intende utilizzare detti locali per adibirli a laboratorio di restauro-

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto-

ART. 2

Il Comune di Atripalda (AV), nella personal del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Gerardo Capaldo, concede in comodato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1803 e segg. del C.C., al Ministero per i Beni Ambientali e per esso alla Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino, parte dell’immobile di pregio storico denominato Palazzo ex Dogana, ubicato nel Comune di Atripalda perimetrato nella planimetrie che, siglate dalle parti, si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante (Allegati B e C) Le rimanenti parti dell’edificio saranno a disposizione del comitato di gestione per l’attuazione del progetto “Dogana d’Arte” giusta convenzione in premessa richiamata-

ART. 3

La Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino si impegna ad utilizzare detto immobile come sede dei propri laboratori di restauro-

Si impegna altresì, a garantire la custodia del fabbricato con il proprio personale munito di specifica qualifica stante la presenza nella struttura di beni di rilevante interesse storico-artistico-

ART. 4

Il Comune di Atripalda, come sopra rappresentato, autorizza, sin da ora, la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino e per essa il Soprintendente pro-tempore Arch. Ruggiero Martines, ad effettuare a sua completa cura e spese quei lavori di adeguamento che si ritenessero necessari sia per la sicurezza dei beni di interesse artistico e storico che vengono ubicati nel Palazzo in argomento, che per la migliore utilizzazione dei locali da destinare a sede dei propri laboratori di restauro; nonché, in ogni caso, tutti quei lavori, obbligatori per l’ente comodante, che si ritenessero necessari per la custodia e la buona conservazione dell’immobile, ex art. 1804 c.c.

L’Amministrazione Comunale di Atripalda resta espressamente esonerato dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di risarcimento, indennità o qualsiasi altro titolo per eventuali accessioni e/o miglioramenti che potessero eventualmente verificarsi a seguito dei lavori di adeguamento-

ART. 5

Il presente atto si intende a titolo essenzialmente gratuito ed ha la durata di 30 (trenta9 anni a decorrere dall’01/01/1994-

ART. 6

Il Comune di Atripalda in deroga a quanto disposto dal 2 comma dell’art. 1809 c.c. si impegna a non richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del presente contratto, salvo il caso di recesso unilaterale della Soprintendenza dalla convenzione stipulata in data odierna ed in premessa richiamata-

La Soprintendenza ai B.A.A.A.S. in deroga all’art. 1808 assume l’obbligo di provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile-

AR. 7

Alla scadenza del termine di cui all’art. 5 della presente convenzione, qualora non fosse stato richiesto dal concessionario il rinnovo, il diritto d’uso di estinguerà e il comodatario dovrà consegnare al Comune l’unità immobiliare nello stato in cui si trova-

ART. 8

Nel caso di richiesta di rinnovo, da effettuarsi sei mesi prima della scadenza, saranno concordate all’uopo le condizioni-

ART. 9

Il comodatario si obbliga a non sub cedere l’immobile in modo totale o parziale anche gratuitamente, né ad utilizzarlo per scopi diversi da quelli per il quale è stato concesso con il presente atto-

ART. 10

In aggiunta agli usi previsti in premessa (fatto salvo il divieto di cui al precedente art. 9) resta inteso che la Soprintendenza per il Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino potrà utilizzare l’immobile per la divulgazione e valorizzazione dei beni Storici-Artistici e pertanto, potrà ospitare mostre, manifestazioni temporanee, seminari di studi e tutte le altre attività di interesse culturale-

ART. 11

Il Comune garantisce la piena proprietà dei locali concessi e la libertà da pesi oneri, vincoli e ipoteche e di quanto altro possa limitare il pieno godimento del Cessionario-

ART.12

La presente convenzione è subordinata alla approvazione del Ministero per i Beni  Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.S. di Roma, per quanto riguarda la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino, e dei componenti organi di controllo per quanto riguarda il Comune di Atripalda-

ART. 13

Le spese del presente atto sono a carico della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino che si avvarrà delle agevolazioni fiscali previste per l’Amministrazione dello Stato-

Di quanto sopra io ufficiale rogante ho redatto il presente atto, dattiloscritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia su fogli. i quali sono stati da me letti, insieme agli allegati, ai comparenti i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà.

   IL COMODANTE                                                             IL COMODATARIO

dott. Gerardo Capaldo                                               arch. Ruggero Martines

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico Lerro