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Regolamento
in materia di procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti e
documenti amministrativi Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 102 del 20/12/2000 Art.
1 - Fonti Il presente regolamento,
adottato in attuazione dello Statuto, disciplina i procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai
documenti amministrativi, ai sensi dell’art.10 della l.267/00 TUEL e
degli artt. 22 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241 e successive
modificazioni. Art.
2 - Procedimento amministrativo Agli
effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo
il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e
preordinati all’adozione, da parte della Amministrazione comunale, di un
atto amministrativo. Le disposizioni del
regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti
amministrativi che si concludano, anziché con un atto formale, con una
attività materiale. Il procedimento è sempre
unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un
solo atto, di competenza di diversi uffici e servizi
dell’Amministrazione Art.
3 - Termine iniziale
dei procedimenti I
procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte. Nei procedimenti
d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento
dell’atto emesso da organo o ufficio di altra Amministrazione o da
quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere. L’avvio d’ufficio è
obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione
è tenuta ad avviare il procedimento medesimo al verificarsi di
determinate circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il
verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha
inizio dalla data dell’accertamento. Fuori dei casi di cui al
precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce
facoltà discrezionale dell’Amministrazione. Il procedimento è ad
iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la
presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa. Per i procedimenti ad
iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della
istanza da parte del Comune, la cui data è comprovata: dalla ricevuta rilasciata
dall’ufficio competente al momento della consegna diretta della istanza;
dal timbro datario apposto
al momento dell’arrivo all’unità organizzativa responsabile se
l’istanza è inoltrata tramite posta; da qualunque fatto certo
che provi la ricezione, in caso di utilizzo di mezzi telematici per la
trasmissione dell’istanza. L’ ufficio incompetente
per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza,
provvede ad inviarla entro 2 giorni dal ricevimento all’ufficio
competente. In tal caso il termine di inizio del procedimento decorre dal
momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo. Se la domanda è erronea o
incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne
immediata comunicazione all’interessato indicando le cause della
erroneità o della incompletezza e assegnando un congruo termine per
provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine
iniziale decorre dal ricevimento della domanda completata .Qualora
l’ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna
regolarizzazione il procedimento viene archiviato d’ufficio. Art.
4 - Termine finale dei procedimenti Tutti
i procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento
finale o con il compimento delle attività materiali entro i termini
massimi previsti nelle allegate schede che costituiscono parte integrante
del presente regolamento (allegato A). Salvo quanto previsto al
successivo comma 4, il termine coincide con la data di adozione del
provvedimento o, in caso di provvedimento recettizio, con la data in cui
il destinatario ne riceve comunicazione. Ai sensi dell'art. 6 della L. n.
241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del
procedimento dà immediata comunicazione del provvedimento adottato. I termini di cui al comma 1
non tengono conto dei tempi necessari per l’ulteriore ed eventuale fase
integrativa dell’efficacia dell’atto. Qualora l’atto conclusivo
del procedimento sia di competenza del Sindaco o della Giunta,i termini
previsti nelle allegate schede valgono come limite temporale massimo entro
cui il responsabile del procedimento invia la sua proposta di
provvedimento agli organi politici. Il Sindaco e la Giunta provvedono
rispettivamente entro dieci e quindici giorni dalla presentazione della
proposta di provvedimento. In caso di decorrenza di detti termini, il
responsabile del procedimento, assunte le necessarie informazioni,
provvederà a comunicare all’interessato i motivi del mancato rispetto
del termine. Per i procedimenti non
inclusi nelle schede allegate al presente regolamento e non disciplinati
da fonti legislative o regolamentari vale il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 2 comma 3 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche. Art.
5 – Acquisizione di
pareri e valutazioni tecniche Quando
per l’istruttoria del procedimento venga richiesto il parere di altre
unità organizzative interne all’Amministrazione, il responsabile del
procedimento, se non ritiene di indire una conferenza di servizi, si
rivolge al dirigente dell’unità organizzativa coinvolta che ha quindici
giorni di tempo per esprimersi. Ove il parere non sia rilasciato entro
questo termine massimo, il provvedimento è adottato prescindendo dallo
stesso, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo
sia previsto da regolamenti approvati dal Consiglio comunale. In tutti i casi nei quali
la legge prescrive che per l’emanazione di un provvedimento di
competenza degli organi comunali è necessario il parere, il nulla osta,
l’autorizzazione, l’approvazione, l’assenso o la valutazione tecnica
di altre pubbliche amministrazioni che possono essere chiesti ed ottenuti
direttamente dall’interessato, il termine previsto nelle schede allegate
al presente regolamento decorre se la domanda è corredata di tali atti.
In mancanza, il termine è sospeso dal momento della richiesta dell’atto
ad altri enti fino al suo ricevimento, previa comunicazione da parte del
responsabile del procedimento all’interessato. Nell’ipotesi in cui, nel
corso del procedimento, si debba sentire il parere di un organo consultivo
esterno o si debbano acquisire valutazioni tecniche di organi od enti
esterni, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche, il termine è sospeso fino all’acquisizione dei relativi
atti. Di tale circostanza è data comunicazione all’interessato. Nel caso in cui si
richiedano pareri facoltativi ad organi consultivi esterni, il termine
rimane sospeso se il responsabile del procedimento ne dà motivato avviso
all’interessato. Si applicano, comunque, l’art. 16 comma 1 e 2 della
L. n. 241/1990 e successive modifiche. Art.
6 – Unità
organizzativa responsabile del procedimento L’ufficio
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
è indicato nelle schede allegate al presente regolamento (allegato A). Art.
7- Individuazione del
responsabile del procedimento Quando
non sia diversamente stabilito da leggi o da regolamenti, il responsabile
del procedimento è il soggetto preposto al Servizio o Ufficio individuato
per ciascun tipo di procedimento nelle schede allegate al presente
regolamento. Il Capo Settore cui fa capo
l’unità organizzativa responsabile individua, di norma, il responsabile
del procedimento tra i dipendenti appartenenti alla medesima unità
organizzativa, con qualifica funzionale, di norma, non inferiore alla
sesta. Eccezionalmente può essere individuato un responsabile del
procedimento con qualifica funzionale inferiore alla sesta previo parere
del Direttore Generale. Art.
8 –Il responsabile
nel procedimento a più fasi Nei
procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale
è, salva diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento,
fatta salva, comunque, la possibilità di imputare le conseguenze di
eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni ai responsabili delle
singole fasi. Il responsabile del
procedimento costituito da più fasi cura le comunicazioni agli
interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono nel
procedimento successivamente alla propria. Il responsabile del
procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza,
deve seguire l’andamento presso le unità organizzative competenti dando
impulso all’azione amministrativa. Spetta al Direttore
Generale risolvere gli eventuali conflitti insorti nello svolgimento del
procedimento tra Uffici diversi. Il responsabile del
procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, indice, se ne ha la
competenza, o propone al Direttore Generale la indizione di una conferenza
di servizi tra le unità organizzative interessate per l’esame
contestuale dell’oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate
nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono
eventualmente luogo degli eventuali atti del procedimento di loro
competenza. Art.
9 –Compiti del
responsabile del procedimento Il
responsabile del procedimento cura, nei termini, gli adempimenti previsti
dagli art.
6 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 3 del
D.P.R. n. 403/1998.. Nel caso in cui il termine
finale sia stato autonomamente stabilito dall’Amministrazione
procedente, il responsabile del procedimento può differirlo una sola
volta con atto motivato e per un tempo massimo pari alla metà del termine
finale, informandone i soggetti interessati. Il mancato rispetto del
termine stabilito dalle schede allegate al presente regolamento o
differito a norma del comma precedente, costituisce elemento di
valutazione ai fini della retribuzione di risultato per i Capi settore,
nonché elemento di valutazione per le componenti del trattamento
economico accessorio per gli altri responsabili del procedimento. Nei procedimenti ad istanza
di parte il responsabile segue l’ordine cronologico di presentazione
delle domande, tranne eccezionali casi di urgenza documentati
dall’interessato oppure per motivate ragioni inerenti
all’organizzazione dell’ufficio, autorizzate da chi dirige l’unità
organizzativa responsabile del procedimento. Il responsabile del
procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui
all’art. 7 comma 1 della L. n. 241/1990 e successive modifiche per
ricevere chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento
dell’istruttoria. Del colloquio è redatto, di norma, sommario verbale
del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento finale. E’ compito del
responsabile del procedimento tenere informato l’interessato dell’
iter del procedimento. Nel caso in cui il
provvedimento debba essere obbligatoriamente notificato, il responsabile
del procedimento provvede, immediatamente, alla sua notifica. Art.
10 – Il responsabile, entro 5
giorni dall’inizio del procedimento, ne comunica l’avvio ai soggetti
di cui all’art. 7 comma 1 della L. n. 241/1990 e successive modifiche La comunicazione è
differita solo nel caso in cui vi siano improrogabili esigenze di celerità
nel procedere, ovvero quando si tratti di procedimenti preordinati
all’emanazione di provvedimenti di natura cautelare. In caso di
sopralluoghi o ispezioni la comunicazione è data tramite invio
all’interessato di copia dei relativi verbali. La comunicazione non è
dovuta: quando nei procedimenti ad
istanza di parte sia stata rilasciata ricevuta contenente le informazioni
di cui all’art. 8 comma 2 della L. n. 241/90 e successive modifiche; nei procedimenti ad istanza
di parte che si concludano entro 15 giorni. La comunicazione deve
essere personale, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 8 comma
2 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e deve essere
preferibilmente effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Qualora, a causa
dell’elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale sia
impossibile o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di
pubblicità idonee quali, fra le altre, gli avvisi pubblici, i comunicati
stampa e l’inserimento in rete civica. Nel caso di omissione,
ritardo e incompletezza della comunicazione, si applica l’art. 8 comma 4
della L. n. 241/1990 e successive modifiche Art.
11 – Intervento
nel procedimento I
soggetti cui deve essere data la comunicazione di avvio del procedimento,
nonché quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della L. n. 241/1990 e
successive modifiche, hanno diritto di: a) prendere visione degli
atti del procedimento d’intesa con il relativo responsabile, salvo
quanto previsto dall’art. 24 della L. n. 241/1990 e successive modifiche
e dalle norme dettate in materia di accesso. b) presentare memorie
scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il
responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti.
Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella
comunicazione di avvio del procedimento o in mancanza entro un termine
pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento; se
avviene oltre detto termine ma prima che il procedimento sia concluso, non
può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva
la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad
accertamenti obbligatori per l’Amministrazione o risultino determinanti
per l’istruttoria. L'atto di intervento,
redatto in carta semplice senza alcuna formalità e diretto al
responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente motivato in
ordine al pregiudizio temuto e presentato nei termini di cui al precedente
comma 1 lett. b). Ai sensi dell’art. 13
della L. n. 241/1990 e successive modifiche, quanto previsto dal presente
articolo e dal precedente art. 10 non si applica ai procedimenti tributari
e a quelli diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione. Art.
12 –Compiti del Capo
settore Il
Capo settore cui fa capo l’unità organizzativa responsabile: a)
coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti; b) ha
compiti di impulso e di verifica del rispetto dei termini; c) adotta
ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti; d) in presenza
di temporanee e specifiche esigenze può assegnare con atto scritto e
motivato determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da
quelle indicate nelle schede allegate al presente regolamento
Art 13 –Diritto
di accesso Per
"accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei
documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia ovvero
mediante altra modalità idonea a consentire l’esame dell’atto in
qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Per "documento
amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di documenti o atti, anche interni, del Comune o comunque
utilizzati per l’attività amministrativa e conservati dal Comune. Di norma tutti i documenti
amministrativi sono pubblici, salvi i casi indicati all’art.16. In
particolare, sono accessibili: gli atti e i documenti di
cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dallo Statuto
e dai regolamenti; le deliberazioni adottate
dal Consiglio comunale, dalla Giunta e le ordinanze sindacali, anche se
non ancora esecutive ai sensi di legge; i provvedimenti emessi dai
Funzionari responsabili; i verbali delle sedute del
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, le direttive,
istruzioni ed in generale i documenti in cui si determina la
interpretazione di norme giuridiche applicate dall'Amministrazione
nell'attività rilevante per l'esterno; le elaborazioni statistiche
dei dati contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite
dall'Amministrazione comunale.Il Sindaco rende pubblico l'elenco delle
singole elaborazioni ottenibili dalle singole banche dati che, per loro
natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, di quelle che
sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o
privati e di quelle cui tutti possono accedere; i dati, gli studi, le
cartografie e quant’altro, richiamati, allegati o presupposti
nell’adozione degli atti di cui ai punti precedenti. Art
14 -I soggetti Sono
accessibili a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti,a richiesta, i documenti amministrativi indicati
nel precedente art.13 .I cittadini residenti non sono tenuti a indicare
l’interesse. Salvo diversa disposizione
di legge, viene garantito, anche per i documenti soggetti ad esclusione ai
sensi del successivo art.16, il diritto di chiunque di conoscere le
informazioni concernenti la propria persona, di cui l'Amministrazione sia
in possesso, e la correzione gratuita di eventuali errori ed omissioni. Art.
15 La
visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza
compatibilmente con le esigenze dell’ufficio e comunque entro il termine
di cui al comma successivo. Il procedimento di accesso
deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
della richiesta da parte del SIC (Servizio Informativo Comunale). Qualora
la richiesta sia stata presentata ad ufficio diverso, quest’ultimo deve
trasmetterla, senza indugio al SIC il quale comunica al richiedente la
data in cui ha ricevuto la richiesta, precisando che da tale data decorre
il termine di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 25,
comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, decorsi inutilmente trenta giorni
dalla ricezione della richiesta da parte del SIC, questa si intende
respinta. Art.
16 Il
diritto di accesso è escluso, senza limiti di tempo, per i documenti
amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell’art.12 della
L. 24.10.1977, n. 801, o la cui esclusione sia prevista da altre
disposizioni di legge. Sono esclusi in particolare i seguenti atti: progetti e cartografie di
edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, ad aziende a
rischio di incidente rilevante, ad edifici destinati all'esercizio delle
attività creditizie; documenti e provvedimenti
in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
denuncia, esposti, verbali
di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette
a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, in quanto
coperti da segreto istruttorio; atti relativi a
procedimenti disciplinari nei confronti del personale comunale fino alla
conclusione del procedimento disciplinare; verbali e atti istruttori
relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la
segretezza dei lavori; documenti compresi nel
fascicolo personale dei dipendenti comunali; atti delle Commissioni di
concorso, sino al compimento delle procedure concorsuali; le informazioni e i
documenti che riguardano la gestione finanziaria delle imprese, i metodi
di produzione o le strategie aziendali; dati relativi a
procedimenti tributari; notizie e documenti
relativi alla vita privata dei cittadini, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Sono compresi in particolare tutti gli atti, le
informazioni e i dati relativi a trattamenti sanitari obbligatori, i
"dati sensibili" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, gli
atti rientranti nel segreto epistolare. Rientrano tra i dati
personali per cui è escluso l’accesso: schede anagrafiche, tranne
che per le persone appositamente incaricate (art.37 D.P.R. 223/89); informazioni e notizie sul
rapporto di adozione risultante agli atti, salva espressa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria (artt.28 e 73 L. 184/83); cause di inidoneità al
servizio militare, fatta salva la richiesta del diretto interessato (art.
1 L. 890/77); dati statistici dei
riferimenti di tipo individuale (art. 9 D. Lgs. 322/89); schede I.S.T.A.T. di morte
(art. 1 D.P.R. 285/90); documenti contenenti
l'indicazione di paternità e maternità di una persona, fatta salva la
richiesta dell'interessato o dell'amministrazione in vista dell'esercizio
di diritti o doveri derivanti dallo stato di filiazione (L. 1064/55;
D.P.R. 432/57); notizie in ordine ai
collaboratori della giustizia che hanno cambiato generalità e residenza (L.
82/91; D. Lgs.119/93); atti di stato civile,
tranne la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica (art.
185 R.D. 1238/39); vecchie generalità e
sesso, per le persone cui è stata giudizialmente rettificata
l'attribuzione di sesso (art. 5 L. 164/82). 2. Non è ammesso
l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti
regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e
programmazione. 3. Non è ammesso
l’accesso a note meramente interne d’ufficio,atti e documenti relativi
a controversie legali,giudiziali o altre vertenze in corso sempre che ad
essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei
procedimenti. 4. Non sono ammesse
richieste relative ad intere categorie di documenti che non siano
ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad
una attività amministrativa determinata ed in funzione dell'attività
medesima, salvo che la richiesta riguardi l'elencazione di documenti
compresi in una categoria. Art. 17-Esclusione
temporanea L’esclusione
temporanea è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, per i
documenti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Deve comunque
essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Il provvedimento del
Sindaco di cui al precedente comma deve indicare la data in cui la domanda
di accesso può essere ripresentata per una nuova valutazione delle
ragioni che ne hanno determinato l'esclusione. L’esclusione
dall’accesso può riguardare anche una parte soltanto degli atti e dei
documenti. I documenti di cui al
precedenteart.16 non possono essere sottratti all’accesso nei casi in
cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Art.
18-Differimento del
diritto di accesso 1.
Il Responsabile dell’unità organizzativa competente a formare l’atto
o a detenerlo stabilmente, con provvedimento motivato può disporre il
differimento dell’accesso nei seguenti casi: per la salvaguardia di
motivate esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specialmente
nella fase preparatoria dei provvedimenti, incidenti sul buon andamento e
sull’imparzialità dell’azione amministrativa; quando si verifichino
documentabili difficoltà per l’acquisizione dei documenti
amministrativi richiesti, e quando l’alto numero delle richieste, in
rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non
consenta il loro accoglimento nel termine prescritto. Il provvedimento di cui al
primo comma indica la data in cui potrà essere esercitato il diritto di
accesso. Detto provvedimento è comunicato al richiedente. Nel caso in cui il
differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento
amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre
parti del medesimo. Art.
19-Modalità di accesso Il
diritto di accesso è assicurato dal SIC ,eventualmente in collaborazione
con gli altri uffici del Comune. Il SIC è una struttura dipendente dal 1°
settore-area amministrativa. Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi inseriti in Rete civica si esercita mediante
richiesta verbale al SIC. il quale registra: nome, residenza e numero
telefonico del richiedente, data e oggetto della richiesta. Il richiedente deve
indicare gli estremi del documento amministrativo oggetto della richiesta,
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. La richiesta, esaminata
immediatamente senza formalità, è accolta mediante esibizione del
documento richiesto o estrazione di copia. Per le richieste di copie
conformi o autentiche,il SIC le richiede all’ufficio che ha
emanato il documento amministrativo o lo detiene. Qualora il SIC non
abbia la disponibilità del documento amministrativo richiesto, il
richiedente deve presentare richiesta scritta. 7. Qualora sia richiesta
copia dell’atto, il SIC.: a) provvede a procurare la
copia dall’ufficio competente nel tempo più breve possibile e
comunque in modo che sia rispettato il termine di cui all’art.15,secondo
comma; b) convoca presso di sè il
richiedente per la consegna della copia richiesta; c) qualora il responsabile
della unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo
stabilmente ritenga di non poter accogliere o di differire la richiesta,
consegna il provvedimento motivato al SIC. che lo trasmette al
richiedente; d) qualora sia richiesta la
sola visione di un documento amministrativo, il SIC fissa con l’ufficio
competente il giorno e l’ora per la visione e ne dà comunicazione al
richiedente; Qualora il richiedente,
nella domanda scritta, abbia motivatamente richiesto copia del documento
amministrativo in un termine più breve di quello previsto dall’art15
secondo comma, il SIC dovrà motivare l’eventuale mancato
accoglimento della richiesta di abbreviazione del termine. Ove la richiesta sia
incompleta, il termine di cui sopra, comincia a decorrere dalla data di
completamento della richiesta. L’accoglimento
della richiesta di accesso di un documento amministrativo comporta
l’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, se richiesto
dall’interessato, salvo le limitazioni di cui agli artt.li 16 e 17. 11. Le richieste di
documenti relativi a progetti edilizi ed agli strumenti urbanistici vanno
rivolte ai competenti uffici tecnici. Art
20-Accesso mediante
altro mezzo di invio della richiesta 1.
La richiesta a mezzo posta, telefax, o per via informatica deve essere
indirizzata al SIC. il quale provvede ai sensi dell’art. 19 in quanto
applicabile Su richiesta dell’interessato, la copia potrà essere
trasmessa direttamente al recapito da questi indicato con addebito delle
eventuali spese di riproduzione. Art.
21-Accesso ad archivi
informatici l
responsabile dell’ufficio competente cui appartiene l’archivio
informatico provvede a consentire la visione salvaguardando i dati dalla
distruzione, dalla perdita accidentale, dall’alterazione o dalla
divulgazione non autorizzata. Art.
22-Visione dei
documenti La
visione dei documenti è gratuita. L’esame viene effettuato
dall’interessato o da persona da lui incaricata in locali idonei e sotto
la sorveglianza di personale addetto. L’interessato ha facoltà
di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi
in visione. Salva comunque
l’applicazione delle norme penali e civili, è vietato asportare i
documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di
essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Art.
23-Rilascio di copie Il
rilascio di copia di documenti amministrativi mediante fotocopiatura è
subordinato al rimborso del costo di riproduzione e spese di ricerca. La
relativa tariffa e le modalità di pagamento saranno fissate dalla Giunta
comunale. Fino all’importo di £
12.000 il costo di riproduzione e ricerca è assolto mediante applicazione
di marche di segreteria. Art.
24-Rilascio di copie
conformi ed autenticate L’interessato,
per ottenere copia conforme o autenticata deve precisarlo nella richiesta.
Ai fini del rilascio di
copie autenticate, oltre alle norme del presente regolamento, si applicano
le disposizioni contenute nella L. 4.1.1968 n.15 e successive
modificazioni in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di
accesso, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di
diritti di segreteria. Art.
25-Ricorsi e reclami In
caso di diniego, esplicito o per decorso del termine, o di differimento
del diritto di accesso, il richiedente può presentare ricorso al T.A.R.
ai sensi dell’art. 25 comma 5 della 241/90. Art.
26-Diritto alle
informazioni del Comune Il
Comune di Atripalda garantisce il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni in possesso dei propri uffici, tramite il SIC
e mediante l’inserimento in Rete civica di tutti gli atti, dati e
notizie di interesse dei cittadini. Art.27-Diritto
di accesso dei Consiglieri I Consiglieri comunali
hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti
amministrativi in possesso dell’Ente. Essi, allo scopo di espletare in
maniera ampia e completa la loro funzione, hanno diritto di ottenere dai
responsabili degli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Valgono i casi di
esclusione e di differimento previsti dagli artt.16 (*),17 e 18 comma 1
lett. a). Non sono opponibili ai
consiglieri motivi di riservatezza a condizione che i documenti e le
informazioni richieste siano pertinenti all’esercizio del mandato. Le modalità di accesso,
allo scopo di assicurare il regolare andamento degli uffici, sono
stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Segretario
Generale. *
comma 1 (introdotto con provvedimento del CO.RE.CO. n. 246 del 13/02/2001) ART.28-Disposizioni
speciali Sono
fatte salve le disposizioni che regolano l'accesso agli atti conservati
presso l'Archivio Storico e le disposizioni di legge sul diritto di
accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente.
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