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CRITERI,
REQUISITI E CARATTERISTICHE
DELLE AREE PER L’
INSEDIAMENTO DEGLI
IMPIANTI DI
CARBURANTI ***Art.1*** Finalità Le
presenti norme disciplinano la rete degli impianti per la distribuzione
dei carburanti. Si
è tenuto conto delle direttive emanate dalle leggi vigenti allo scopo
di raggiungere i seguenti
obiettivi: -
la soppressione degli impianti che per la loro ubicazione turbino i
valori dei beni storici ed ambientali; -
la chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla
circolazione, al fine di favorire la decongestione del traffico nei
centri storici e di consentire la salvaguardia dell’ambiente naturale
senza compromettere lo sviluppo; -
l’esigenza di migliorare la qualità dei servizi accessori, dotando
gli impianti succitati di una più vasta gamma di attrezzature e di
prodotti; -
la possibilità di adeguare gli impianti esistenti che non siano in
contrasto con le nuove disposizioni di legge; la
razionalizzazione della rete carburanti mediante la definizione di norme
per il procedimento di autorizzazione di nuovi impianti che comportano
il miglioramento del servizio complessivo di erogazione con l’ offerta
di servizi accessori. ***Art.
2*** Definizione delle zone territoriali comunali secondo il livello di urbanizzazione. Normativa per l’installazione degli impianti. Le
zone territoriali comunali, individuate ai sensi dell’art. 22 della
legge Regionale 29 giugno
1994, n° 27, sono cosi distinte: Zona
n° 1 Comprende
le aree “A - A1 “, nelle tavole allegate n° 1,2,3,4,5, ed ha le
caratteristiche di cui al comma 2 dell’art. 22 della L.R. 29.6.1994 n°
27. Infatti essa contiene agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale, compreso le aree
circostanti, contraddistinte anche da alto livello di urbanizzazione. In
questa zona non è consentita la installazione di nuovi impianti, la
modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, la
concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell’ambito di
essa. Sono consentite soltanto opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Zona
n° 2 Comprende
le aree segnate “B1 - B2 - B3 - B4 - B/D - C1 - C2”, nelle tavole
allegate n° 1,2,3,4,5, ed ha le caratteristiche di cui al comma 3
dell’art. 22 della L.R. 29.6.1994. n° 27. Infatti essa comprende aree
totalmente o parzialmente edificate, nonché destinate a nuovi complessi
insediativi, contraddistinte da un livello di urbanizzazione medio alto. In
questa zona è consentita la installazione dei chioschi, delle stazioni
di rifornimento e/o servizio. Zona
n° 3 Comprende
le aree segnate “D1 - D2 - D3 – D3.1 - D4 - D5 - D6”, nelle tavole
allegate n° 1,2,3,4,5, ed ha le caratteristiche di cui al comma 4
dell’art. 22 della L.R. 29.6.1994 n° 27. Infatti essa comprende aree
destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilabili, per attrezzature ed impianti di interesse generale, il
tutto con livello di urbanizzazione medio e medio/basso. In
questa zona è consentita la installazione di stazioni di rifornimento
e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali riguardanti
soprattutto il veicolo. Per
le zone omogenee D3.1 non è consentita l’installazione di impianti di
carburanti. Zona
n° 4 Comprende
le aree segnate “E - Et”, nelle tavole allegate n° 1,2,3,4,5, ed ha
le caratteristiche di cui al comma 5 dell’art. 22 della L.R. 29.6.1994
n° 27. Infatti essa comprende aree destinate ad usi agricoli, e con
livello di urbanizzazione medio/basso o basso. In
questa zona è consentita la installazione di stazioni di rifornimento
e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali riguardanti la
persona ed il veicolo. Nelle
subzone E1, potenzialmente instabili così come riportate nelle tavole
12.1 – 12.2 – 12.3 e
12.4 del nuovo Piano Regolatore Generale adottato con delibera
consiliare n° 23 del 7/4/1998 e delibera consiliare n° 20 del
22/2/1999 relativa alle controdeduzioni alle osservazioni presentate, è
vietata qualsiasi nuova costruzione. Nelle
subzone E2 a stabilità incerta così come riportate nelle tavole 12.1
–12.2 – 12.3 e 12.4 del nuovo Piano Regolatore Generale, gli
interventi edilizi e la realizzazione di manufatti devono essere
preceduti da studi di dettaglio al fine di garantire le condizioni di
sicurezza. La
zonizzazione delle aree è riportata nelle tavole grafiche allegate alla
presente e riportate con la seguente numerazione: tav.
1 - planimetria generale
scala 1: 5000; tav.
2 - planimetria centro urbano scala
1: 2000; tav.
3 - planimetria centro urbano scala
1: 2000; tav.
4 - planimetria centro urbano scala
1: 2000; tav.
5 - planimetria centro urbano scala
1: 2000; tav.
6 - planimetria dei vincoli
scala 1: 5000; ***Art.
3*** E’
vietata la installazione di impianti di distribuzione di carburanti
nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, artistico, storico,
idrogeologico, nelle aree boschive e nella fascia di rispetto
cimiteriale, come riportate nella tav. n° 6 E’
altresì vietata nelle aree destinate a verde pubblico, alle
attrezzature di interesse comune e parcheggi, come individuate nel
P.R.G. adottato dal C.C. con delibera n° 23
del 7/4/1998. Nelle
medesime aree, per gli impianti esistenti, sono consentite soltanto
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. ***Art.
4*** Definizione
di impianto Le
tipologie degli impianti di distribuzione di carburanti sono definite
secondo quanto previsto della legge regionale 29 giugno 1994 n° 27
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n° 36 del
18/7/1994 ed in particolare dagli art. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. In
riferimento alle modifiche, potenziamento, al trasferimento e alla
concentrazione degli impianti esistenti si fa rinvio agli art.
15,16,17,18 della medesima normativa regionale. ***Art.
5*** Definizione
degli indici urbanistici ed edilizi St
= Superficie territoriale. Per
superficie territoriale si intende l’intera area che forma oggetto
d’intervento. T=
Tare Per
tare si intendono le superfici impegnate: -
per verde (V) -
parcheggio privato per gli addetti (P1) -
parcheggio privato per pubblico (P2) Sf
= Superficie fondiaria Per
superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di
fabbricabilità fondiaria, si intende quella parte di area residua
edificatoria calcolata in mq. che risulta dalla superficie territoriale
(St), deducendo le superfici per le tare (T) If
= Indice di fabbricabilità fondiaria. Esprime
il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie
fondiaria (Sf) So
= Superficie obbligatoria per servizi. Misura
la somma della superficie lorda di tutte le strutture obbligatorie
previste dagli art. 12 lettera “d”, art. 13 lettera “d” e art.
14 lettera “d” della legge Regionale 29/6/94 n° 27. S.co
= Superficie commerciale Misura
la somma della superficie lorda destinata alle attività commerciali. Uf
= Utilizzazione fondiaria Rappresenta,
espressa in mq., la parte di superficie fondiaria (Sf) utilizzabile per
la realizzazione di strutture commerciali. H
= Altezza del fabbricato Misura
in ml. l’altezza massima delle vari fronti, misurata dal piano di
sistemazione del terreno, all’intradosso dell’ultimo solaio, per gli
edifici con copertura piana; alla linea di imposta del tetto per edifici
con copertura inclinata fino al 35%, dal piano di utilizzo alla linea di
colmo più alta, per gli edifici situati lungo le vie o su terreni in
pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto mediano del
fronte. Volume
= Misura in mc. il volume che può essere costruito sul lotto, secondo
le presenti norme. Il
volume costruibile comprende: -
la parte fuori terra delle costruzioni da realizzare sul lotto; -
i fabbricati accessori, per le loro parti fuori terra. Si
escludono dal calcolo del volume costruibile le parti costruite
completamente entro terra. Fronte
del lotto su strade pubbliche Rappresenta
la larghezza del lotto in corrispondenza della strada pubblica. I
minimi definiti, per tipologie d’impianto, dai successivi articoli,
possono essere modificati dall’obbligatorio parere preliminare
dell’Ente sovraordinato proprietario della strada. V
= Superficie a verde Si
intende la quantità minima di superficie libera da costruzioni e/o
attrezzature, anche pubblicitarie, da sistemare a verde. P1
= Parcheggio privato per gli addetti. Si
intende la superficie da destinare a parcheggio per gli addetti prevista
dalle presenti norme. P2
= Parcheggio privato per il pubblico. Si
intende le superficie da destinare a parcheggio per il pubblico/utente
prevista dalle presenti norme. Distanze
dai confini di proprietà e di Zona. Si
intende la misura, espressa in ml. , tra le strutture realizzate e il
confine di proprietà e/o il confine con zone urbanistiche di diversa
destinazione sempre che le stesse non siano oggetto dell’intervento. Distanze
dai fabbricati Si
intende la misura, in ml., tra le strutture da realizzarsi e fabbricati
o strutture già esistenti. ***Art.
6*** Norme,
indici e parametri per l’installazione di “Chiosco” Ferma
restante la definizione e i requisiti previsti dall’art. 12 della
legge Regionale 29/6/1994 n° 27, essi potranno essere realizzati solo
in Zona 2 e dovranno avere le seguenti caratteristiche: Superficie
del lotto minimo (St)= mq. 300 Fronte
del lotto su strade pubbliche = ml. 30 Superficie
coperta per i servizi obbligatori : con un minimo So = 3% St e un
massimo di mq.20; Superficie
a verde V = non inferiore al 20% St Superficie
Commerciale S.co = non ammessa Distanza
dai confini di proprietà e di Zona:
distanza di Codice Civile Distanze
da fabbricati esistenti mt.10 Parcheggio
privato per addetti P1= 10 mq. per addetto Struttura
delle costruzioni = Prefabbricati rimovibili. H
max = 3,50 ***Art.
7*** Norme,
indici e parametri per l’installazione di “Stazione di
Rifornimento” Ferma
restante la definizione e i requisiti previsti dall’art 13 della legge
Regionale 29/6/94 n° 27, essi dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
zona n° 2
zona n° 3
zona n° 4 Superficie
minima del lotto (St)
mq.800
mq.1.000 mq.1.200 Fronte
del lotto su strade pubbliche = minimo ml. 30; superficie
coperta per i servizi obbligatori :
min. 40 mq, con max
So = 5% St; superficie
a verde V= 20% St;
Parcheggio
privato P1= 10 mq. per addetto con un minimo pari al 5% St; Distanza
dai confini di proprietà e di Zona :
5,00 mt.; Distanze
dai fabbricati : 10,00 mt.; H
max =
4,50 Per
le stazioni di rifornimento ricomprese nelle
Zona n° 3 e n° 4 è consentita anche la realizzazione di volumi
da destinare ad attività commerciali per i quali si applicano i
seguenti indici: Parcheggio
pubblico P2 = 10% St; Sf = St - T; Utilizzazione
fondiaria Uf = 20% di Sf; Indice
fondiario If = 0,5 mc/mq; H max = 4.50 mt.; ***Art.
8*** Norme,
indici e parametri per l’installazione di “Stazione di Servizio” Ferma
restante la definizione e i requisisti previsti dall’art. 14 della
legge Regionale 29/6/1994 n° 27, essi dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
zona n° 2
zona n° 3
zona n° 4 Superficie
minima del lotto (St)= mq.1.000
mq.1.200 mq. 1.400 Fronte
del lotto su strade pubbliche = minimo ml. 30 Le
seguenti superfici quale Tare minime (T) Superficie
coperta per i servizi obbligatori So = minimo 50 mq. con un massimo pari
al 10% St Superficie
a verde V = 20% St; Parcheggio
privato P1 = 10 mq. per addetto con un minimo pari al 5% St; Distanza
dai confini di proprietà e di zona = 5.00 mt.; Distanza
dai fabbricati esistenti pari all’altezza di essi, con un minimo di
mt. 10.00; H
max = 5.00 Per
le stazioni di rifornimento ricomprese nelle Zone n° 3 e n° 4 è
consentita anche la realizzazione di volumi da destinare ad attività
commerciali per i quali si applicano i seguenti indici : Parcheggio
pubblico P2 = 10% St; Sf =
St - T; IF =
1.5 mc/mq; Utilizzazione
fondiaria Uf = 20% di Sf ; H max = 7.50 mt. ***Art.
9*** Norme
per l’installazione di distributori di G.P.L. L’installazione
di distributori di G.P.L. sono vietate nelle Zone n° 1 e n° 2 di cui
all’art. 2 delle presenti norme. Sono
altresì vietati gli impianti di distribuzione G.P.L.
nelle aree vincolate come riportate nell’art. 3. L’installazione
è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al
D.P.R. 12/1/71 n° 208 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme della legge Regionale 29/6/1994 n° 27 art. 32 - 33. ***Art.
10*** Norme
per l’installazione di Distributori Gas Metano L’installazione
di distributori di Gas Metano sono vietate nelle Zona n° 1 e n° 2, di
cui all’art. 2 delle presenti norme, e nelle aree vincolate come
riportate nell’art. 3. L’installazione
è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al
D.P.R. 12/1/71 n° 208 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme della legge Regionale n° 27/94 capo V°
art.li 39 - 40 - 41
- 42 - 43 - 44 - 45. ***Art.
11*** Norme
per l’installazione di Distributori di Carburanti ad Uso Privato. L’installazione
di distributori di carburanti ad uso privato sono vietate nella Zona n°
1, di cui all’art. 2 delle presenti norme. L’installazione,
nelle altre zone, è comunque condizionata al pieno rispetto delle
prescrizioni della legge Regionale n° 27/94 cap. VII°
art.li 52 - 53 - 54
- 55. ***Art.
12*** Le
distanze minime tra impianti che ricadono nella Zona n° 2 dovranno
essere pari a mt. 400, quelle che ricadono nella Zona n° 3 dovranno
essere pari a mt. 700 e quelle che ricadono nella Zona n°
4 dovranno essere pari a mt.
5000. Le
distanze minime tra impianti sono misurate con riferimento al percorso
stradale tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia. ***Art.
13*** Norme Generali Si intendono integralmente richiamate le norme nazionali e regionali relative agli impianti di distribuzione carburanti sia per quanto attiene alla sicurezza che alla igiene. |