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REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TITOLO I

Capo I

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Articolo 1

Contenuti del regolamento di contabilità

                1. Il regolamento di contabilità disciplina:

                a) gli aspetti organizzativi del Servizio finanziario e di funzionalità dei Revisori dei conti;

                b) gli strumenti della programmazione comunale;

                c) le procedure delle entrate e delle spese, nonché dell'amministrazione del patrimonio;

                d) le scritture contabili;

                e) il controllo di gestione;

                f) gli adempimenti fiscali;

                g) il rendimento dei conti.

                2. Il regolamento di contabilità si ispira ai principi della normativa contabile derivante dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.L.vo 25 febbraio 1995 n.77, ai principi della normativa contabile dello Stato .

                3. Le norme del regolamento di contabilità sono subordinate alla legge ed allo statuto.

 ARTICOLO  2

Struttura e funzioni del Servizio finanziario

                1. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo statuto, la struttura comunale raggruppa, con il credito della omogeneità per materia, in una unica unità organizzativa, tutti i servizi rientranti nell'area finanziaria.

                2. Detti servizi comprendono le funzioni di coordinamento dell'intera attività finanziaria del Comune, la gestione dei tributi attivi e passivi, l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale, il controllo di gestione.

                3. A capo dei Servizi sopra enunciati è posto il Responsabile del Servizio finanziario. Il medesimo assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica.

                Le risorse umane assegnate al servizio finanziario Comunale sono definite dalla pianta organica approvata con atto consiliare n. 125 del 23/10/95:

 

N. Profilo professionale Q.F. Posti n.
1 Ragioniere Capo 8 1
1 Istruttore Direttivo 7 1*
1 Ragioniere Economo (Economato-Tributi) 6 1
1 Coadiutore 4 1

 

* da assumere-

ARTICOLO 3

Competenze  in materia di bilanci e rendiconti

                1. Al Servizio di cui al precedente art. 2 compete:

                - la predisposizione, in collaborazione con il Segretario comunale e sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;

                - la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio;

                - la predisposizione, in collaborazione con il Segretario comunale, della relazione preliminare illustrativa degli elementi finanziari contenuti nei documenti suddetti;

                - l'esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione comunale;

                - la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così come dell'entrata;

                - la preparazione, unitamente al Segretario comunale, del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa.

 ARTICOLO  4

Adempimenti contabili

                1. Il Servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate ed alle spese quanto al patrimonio ed alle sue variazioni.

                2. In particolare il medesimo  Servizio provvede:

                a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati;

                b) alla registrazione degli accertamenti  di entrata;

                c) all' emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di introito;

                d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo;

                e) a preparare i conti  riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;

                f) a tenere una aggiornata rilevazione nel bilancio annuale, del trattamento economico del personale dipendente e delle relative situazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative;

                g) alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

 

ARTICOLO  5

Espressione del parere di regolarità contabile

                L’attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare, di competenza dell’organo esecutivo e, sulle proposte di determinazione dei responsabili dei servizi è svolta dalla unità organizzativa tenendo conto delle funzioni dalla stessa esercitate di cui all’art. 3 e seguenti:

                Il parere è espresso dal responsabile del servizio finanziario.

                In caso di assenza o impedimento del responsabile dell’unità organizzativa competente il parere è espresso dal dipendente di qualifica funzionale immediatamente inferiore o, in mancanza, dal Segretario comunale.

                Il parere è rilasciato entro tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o di determinazione da parte della competente unità organizzativa.

                Le proposte di provvedimento in ordine alla quale, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo e che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del responsabile dell’unità organizzativa al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.

                Il parere di regolarità contabile appartenendo alla fase preparatoria del procedimento formativo dell’impegno di spesa è rilasciato in ordine alle proposte di prenotazione di impegno di cui all’art. 27, comma 3, dell’ordinamento.

               

ARTICOLO 6

Contenuto del parere di regolarità contabile

                Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:

                -l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di direzione politica e dei responsabili della gestione e dei risultati nell’acquisizione e nell’impiego delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali;

                -la regolarità della documentazione;

                -la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;

                -l’osservanza delle norme fiscali;

                -ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.

                il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell’atto in corso di formazione.

                il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.

 

ARTICOLO 7

Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa

                Il responsabile dell’unità organizzativa competente appartenente al servizio finanziario appone il visto di controllo e di riscontro sull’idonea documentazione di cui all’art. 22 dell’ordinamento ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili dell’accertamento di entrata.

                Parimenti il responsabile dell’unità organizzativa competente del servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto di liquidazione. Appone quindi sull’atto stesso il proprio visto di controllo e riscontro.

                Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura di cui all’art. 28, secondo comma, dell’ordinamento è apposto dal responsabile del servizio operativo.

                I visti di cui ai commi precedenti devono essere apposti entro quindici giorni dal ricevimento da parte dell’unità organizzativa competente della documentazione prevista dalla legge.

                L’atto di liquidazione della spesa deve essere eseguito, mediante l’ordinazione, entro quindici giorni dall’apposizione del visto.

                Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per qualsiasi ragione la documentazione è inviata al servizio proponente entro il termine di cui al precedente quarto comma.

 

ARTICOLO 8

Attestazione di copertura finanziaria

                L’attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all’art. 55, 5° comma della legge n. 142/90 è resa dal responsabile del servizio finanziario.

                Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

                L’attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 21 dell’ordinamento.

                Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell’avanzo medesimo.

                Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 9

Rilevazioni economiche e controlli

                1. Il Servizio Finanziario provvede alla predisposizione, alla tenuta ed all’aggiornamento di un sistema di rilevazione dei costi di gestione dei vari servizi e delle varie unità amministrative in cui è divisa l’organizzazione del Comune.

                2. Gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati entro i termini previsti dall’art. 115 del D. L.gvo n. 77/95.

 

ARTICOLO 10

Responsabile del servizio finanziario

                1. Oltre a quanto indicato al precedente art. 3, il Responsabile del Servizio finanziario:

                a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione e di determinazione;

                b) attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegni di spesa;

                c) vista gli impegni di spesa;

                d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento;

                e) vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;

                f) segnala obbligatoriamente, entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, al sindaco o suo delegato, al Segretario comunale ed all'Organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette ai soggetti suddetti i risultati della verifica di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. g), nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Le gravi irregolarità di gestione attengono in specie all'esecuzione di impegni nulli od irregolari, al mancato rispetto dell' approvazione nei termini degli strumenti di programmazione economica, mancata adozione del provvedimento di ripristino del pareggio finanziario, resa del conto da parte del Tesoriere, e ratifica delle delibere di variazione al bilancio adottate da parte della Giunta Comunale, art. 3 6° comma del D. L.gvo n. 77/95 modificato dall’art. 1 del D. L.gvo n. 342/97.

                2. Il Responsabile del Servizio finanziario dovrà dare corso, ad intervalli non superiori a sei mesi, alle verifiche di cassa nei modi stabiliti dalla legge (attività facoltativa).

                3. In caso di assenza del Responsabile del Servizio finanziario le sue funzioni sono assunte  provvisoriamente da parte del Funzionario istruttore di Ragioneria 7° q.f. e, fino alla copertura del posto dal Segretario comunale. Qualora l' assenza del Responsabile del Servizio finanziario perdurasse, l' Amministrazione Comunale procederà nelle forme previste dalla legge e secondo disponibilità finanziarie alla copertura del Servizio, con personale assunto a tempo determinato.

 

ARTICOLO 11

Responsabilità diretta e personale

                I dipendenti di ruolo con qualifica apicale nell’area funzionale di appartenenza sono individuati come responsabili dei servizi di rispettiva competenza, con specifico riferimento alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile.

                Nel caso di vacanza dei posti ovvero di assenza o impedimento dei funzionari responsabili, agli adempimenti suddetti provvede il Segretario Comunale.

                A ciascun servizio corrisponde un centro di responsabilità per l’espletamento della attività a cui è preposto.

                Nell’ambito di ciascun servizio, ove sia prevista l’articolazione in uffici con assegnazione di personale di qualifica non inferiore alla 6^, la Giunta Municipale può attribuire parte delle risorse assegnate al singolo servizio, in relazione agli interventi di spesa, ad appositi centri di costo e/o ricavo.

                I responsabili dei servizi sono abilitati a sottoscrivere le “determinazioni” di impegno di spesa nei limiti dei mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Giunta Municipale, successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione ed in conformità ai principi ed indirizzi dettati dall’organo esecutivo (art. 9 lett. d- del D.L. n. 444/95, convertito nella legge n. 539/95).

                Il Segretario Comunale effettua il coordinamento dei singoli servizi e assicura il collegamento tra i responsabili e l’organo esecutivo.

                I dipendenti responsabili di servizio abilitati a sottoscrivere “le determinazioni” di impegno spesa, giusta pianta organica vigente, sono individuati nelle seguenti figure professionali:

N. Profilo Professionale Mansioni Q.F.
1 Vicesegretario - Funzionario Sovrintende il 1° ufficio 8^
2 Ragioniere Capo Sovrintende all’area Economico-Finanziaria 8^
3 Ingegnere Capo Sovrintende all’area tecnico-progettuale 8^
4 Comandante VV.UU. Sovrintende all’area di vigilanza 8^

 

 

ARTICOLO 12

Responsabilità diretta e personale

                1. Il Responsabile del Servizio finanziario, unitamente al Segretario Comunale, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenuti nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni.

                2. In particolare tale norma trova applicazione per certificati da inviare ai Ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati di bilancio annuale e pluriennale, degli impegni di spese e del rendiconto.

                3. I funzionari di cui al comma 1 sono personalmente responsabili della presentazione del rendiconto sull'utilizzo di tutti i contributi  straordinari assegnati al Comune da altri enti pubblici. Il rendiconto va presentato, a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione dei contributi stessi, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Si applicano le altre modalità previste dall'art, 112 del D.L.vo n.77/95.

 

 

 

CAPO  II

 

REVISORI DEI CONTI

 

ARTICOLO  13

Collegio dei Revisori

                1. Il Revisore dei conti svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria.

                2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Revisore può avvalersi delle collaborazioni di cui all'art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 77/95.

                3. I singoli Revisori possono eseguire ispezioni e controlli individuali riferendo intorno ai medesimi alla prima riunione collegiale.

                4. Il Collegio impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.

 

ARTICOLO 14

Elezione - Accettazione della carica

                1. Con la deliberazione di elezione di cui all'art. 100 del D. L.vo n. 77/95 il Consiglio comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente del Collegio entro i limiti di legge.

                2. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 102 del D. L.vo n. 77/95, oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 104 del D. L.vo medesimo.

                3. Il compenso spettante al Presidente e' maggiorato del 50 per cento rispetto a quello attribuito a ciascun componente.

                4. La deliberazione di cui al precedente primo comma deve essere notificata agli interessati nei modi di legge, entro dieci giorni dalla sua esecutività.

                5. I Revisori eletti devono fare pervenire la loro accettazione della carica nei successivi dieci giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede alla diffida assegnando ulteriori cinque giorni per l'accettazione, decorsi i quali senza seguito, il Revisore viene considerato decaduto.

                6. I nominativi dei Revisori eletti devono essere comunicati, a cura del Segretario Comunale, al Ministero dell'Interno ed al CNEL entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di elezione, giusta decreto del Ministero del 1/3/96 (G.U. n. 74/96).

 

ARTICOLO 15

Insediamento

                1. Avvenuta l'accettazione della carica, il Sindaco provvede a convocare per iscritto il Collegio dei  Revisori per la seduta di insediamento.

                2. La seduta di insediamento deve tenersi alla presenza del Sindaco, o suo delegato, del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio finanziario.

                3. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori deve essere edotto delle norme statuarie e regolamentari che lo riguardano, nonché della decorrenza della nomina. Deve essere, inoltre, seppure sommariamente, informato della situazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica dell' Ente.

                4. In particolare, il Collegio dei Revisori deve essere informato dei rendiconti predisposti e degli atti di gestione assunti precedentemente alla sua elezione e che devono ancora essere controllati o revisionati.

                5. Dell'insediamento deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

 

ARTICOLO  16

Durata dell'incarico

                1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni decorrenti dalla esecutività della deliberazione di elezione.

                2. La deliberazione di elezione può essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n.142/90.

 

ARTICOLO  17

Funzionamento - Segretario del Collegio

                1. Il Collegio dei Revisori è supportato da un Segretario che ne raccoglie ordinatamente  le scritture e la documentazione, stende i verbali delle sedute e li sottoscrive.

                2. Il Segretario deve essere nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra il personale di ruolo appartenente all'area finanziaria.

                3. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai Revisori e dal Segretario, numerati progressivamente  e conservati a cura del Segretario stesso.

 

ARTICOLO  18

Funzioni del Presidente

                1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, stabilisce il lavoro per ciascuna seduta.

                2. Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale.

                3. Nei casi previsti dallo Statuto il Presidente assiste alle sedute del Consiglio in rappresentanza dell'intero Collegio. Egli può delegare tale funzione, ricorrendone i motivi, ad uno dei membri.

                4. Il Presidente firma gli atti fiscali del Comune, quando ciò e' richiesto dalla legge.

 

 

ARTICOLO  19

Sedute e deliberazioni

                1. Il collegio dei Revisori informa la sua attività al criterio della collegialità.

                2. La convocazione del Collegio e' effettuata dal Presidente, anche in via breve, per il tramite del Segretario del Collegio.

                3. In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere chiesta al sindaco, o suo delegato, dai restanti Revisori. Questi può provvedere, sentito il Presidente.

                4. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei membri.

                5. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. non e' ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.

                6. Il Revisore dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.

                7. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, in accordo con il Presidente, il Sindaco o suo delegato, il Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario. Di volta in volta possono essere sentiti dal Collegio altri amministratori o dipendenti comunali.

                8. Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la sede comunale. In particolari circostanze, debitamente motivate, il Presidente può disporre sedute in altra sede.

                9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta ogni bimestre.

                10. Per ogni seduta deve essere steso verbale nei modi indicati negli articoli precedenti.

 

ARTICOLO 20

Assenze alle sedute

                1. I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali assenze alle sedute già convocate.

                2. In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al sindaco, o suo delegato, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza.

                3. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. precedente provvede d'ufficio il Sindaco, o suo delegato.

 

ARTICOLO 21

Sostituzione e rinnovi

                1. In tutti i casi di sostituzione previsti dallo Statuto, i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

                2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga di cui al D.L. n. 293/94 convertito nella legge n. 144/94.

 

ARTICOLO 22

Stato giuridico dei Revisori

                1. I Revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

                2. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e rispondono delle loro affermazioni espressi sia in forma scritta che verbale.

                3. Adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; hanno diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

                4. I Revisori dei conti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.142.

                5. I Revisori dei conti non possono assumere, nel periodo di vigenza della carica, incarichi professionali retribuiti presso l'ente di appartenenza.

 

ARTICOLO 23

Funzione di controllo e vigilanza

                La funzione di controllo e di vigilanza del Collegio dei Revisori sono quelle previste dall’art. 105 del D.L.gvo n. 77/95, integrato dall’art. 17 del D. L.gvo n. 342/97, nonchè quelle ulteriormente previste dallo Statuto dell’Ente.

                Nelle funzioni di controllo e verifiche sono ammesse tecniche motivate di campionamento.

 

ARTICOLO 24

Collaborazione con il Consiglio

                1. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, il Collegio dei Revisori collabora con il consiglio nei modi indicati nei commi successivi.

                2. Il Collegio esprime preventiva valutazione degli aspetti economico-finanziari dei seguenti atti di gestione:

                a- approvazione dei piani economico-finanziari e loro variazioni;

                b- convenzioni con altri enti pubblici;

                c- riequilibrio della gestione;

                d- concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, partecipazione a società di capitali ed a consorzi;

                e- acquisizioni ed alienazioni immobiliari;

                f- altri argomenti aventi rilevanza economico-finanziaria.

                3. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, il Collegio deve:

                a- attestare la corrispondenza dei dati di cassa del tesoriere con quelli indicati nel conto;

                b- attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell'Ente;

                c- dare atto dell'esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture contabili;

                d- dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali;

                e- verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei costi dei servizi;

                f- fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione;

                g- formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del Comune ed ai sistemi di gestione dei servizi;

                4. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta dal Collegio entro venti giorni dalla notificata disponibilità presso gli uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati.

                5. Al fine di favorire il pieno svolgimento della loro funzione, il Segretario comunale trasmette ai singoli Revisori gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.

                6. La collaborazione del Collegio dei Revisori con il Consiglio si esplica per il tramite del Sindaco, o suo delegato.

                7. Il Collegio provvede alle segnalazioni di cui all'art. 105, lett. e-, del D. L.vo n. 77/95, con particolare riferimento ai fatti indicati al precedente art. 6, comma 1, lett. g-.

 

ARTICOLO  25

Cessazione dalla carica

                1. I revisori cessano dalla carica in tutti i casi previsti dall'art. 101 del D. L.vo n. 77/95, oltre a quelli previsti dallo Statuto, nonchè allorquando l’impedimento a svolgere l’incarico si protrae per un periodo superiore a sei mesi.

 

 

TITOLO II

 

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

 

CAPO  I

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

 

ARTICOLO   26

Modalità di previsione

                1. Il bilancio di previsione annuale è formulato in termini di competenza per l'anno successivo.

                2. L' unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

                3. Dopo il termine di cui al comma precedente non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spese, così come riscossioni e pagamenti, in conto dell'esercizio scaduto.

                Per quanto concerne i principi del Bilancio, le caratteristiche, la struttura e gli allegati si richiama il D. L.gvo n. 77/95 nonchè il D.P.R. n. 194 del 31/1/96.

 

ARTICOLO  27

Pubblicità del bilancio

                1. Nella formazione del bilancio il Comune privilegia ampie forme di consultazione come indicato nell'art. 4,comma 7,del D.l.vo n. 77/95.

                2. Le forme di pubblicità del bilancio deliberato dal Consiglio sono regolate dalla legge e mediante pubblicazione per riassunto su un giornale a tiratura locale.

 

ARTICOLO  28

Relazione illustrativa della Giunta comunale

                1. Il bilancio di previsione annuale è corredato da una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta, sulla base degli elementi forniti dai competenti uffici comunali, che pone in rilievo:

                a) le norme in base alle quali si è predisposto il bilancio;

                b) le scelte in materia di imposte, tasse, tariffe e prezzi di cessione di aree e fabbricati in regime pubblicistico;

                c) la politica del personale;

                d) la situazione dei servizi e le loro necessità in termini organizzativi e di spesa;

                e) gli investimenti programmati, il loro significato, le loro priorità, nonché le fonti di finanziamento;

                f) la situazione dell'indebitamento del Comune e le ulteriori possibilità di assunzioni di prestiti;

                g) l'andamento delle gestioni produttive, delle istituzioni e delle società a partecipazione del Comune e le scelte a riguardo.

                2. La relazione e' controfirmata dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto di rispettiva competenza.

 

 

 

CAPO   II

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

 

 

ARTICOLO  29

Finalità della relazione previsionale e programmatica

                1. La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti finanziari ed organizzativi per un periodo pari a quello assunto negli strumenti di programmazione regionale.

                2. Con la medesima il Comune opera scelte prioritarie  coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei piani regionali di sviluppo.

                3. La relazione previsionale e programmatica deve altresì essere stesa in coerenza con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati dall'amministrazione.

                4. In caso di necessità in tale sede i piani programmatici approvati dall'Amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze.

                5. La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità. Dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario. Indicare la destinazione delle risorse, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

 

 

CAPO  III

 

BILANCIO  PLURIENNALE

 

ARTICOLO  30

Limite alle spese

                1. Il totale delle spese che si prevede di impegnare in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, non può superare il totale delle entrate che si prevede di accertare in ognuno degli stessi anni.

                2. Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa.

 

ARTICOLO  31

Criterio di indicazione dei valori

                1. I valori monetari contenuti  nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

 

ARTICOLO  32

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

                1. Sul bilancio di previsione annuale, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale, il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione nella quale esprime il proprio giudizio a riguardo:

                a) dell'esattezza del pareggio economico e finanziario;

                b) del significato dei quadri riassuntivi e differenziali;

                c) dell'adeguatezza delle previsioni rispetto alla realtà della gestione;

                d) dell'adeguatezza del recupero tariffario e della politica tributaria;

                e) degli investimenti e relativi finanziamenti;

                f) della congruità degli elementi programmatici annuali e pluriennali;

                g) della copertura degli impieghi previsti nel bilancio pluriennali;

                h) della coerenza tra bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale.

 

ARTICOLO  33

Presentazione degli strumenti di programmazione

                1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, la Giunta comunale approva, con formale deliberazione la relazione di cui l’art. 28, nonchè gli schemi:

                a) del bilancio annuale;

                b) della relazione previsionale  e programmatica;

                c) del bilancio pluriennale.

                2. I predetti elaborati contabili approvati dall'Organo esecutivo sono trasmessi all'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 105 lett. d- dell'ordinamento. Il parere richiesto deve essere rilasciato entro il 30 settembre.

                2 bis. A far data dal 1 ottobre i documenti di cui sopra, unitamente agli allegati ed alla relazione dei revisori dei conti, sono messi a disposizione del Consiglio Comunale. Entro il 15 ottobre i consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta, all’ufficio di Segreteria.

                3. Il Segretario comunale cura l’istruttoria ed entro i tre giorni successivi correda gli emendamenti del proprio parere, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, in caso di maggiori spese o minori entrate e relative variazioni.

                La Giunta Municipale può esaminare ed accogliere i relativi emendamenti. Ove gli stessi non siano stati esaminati o siano respinti, dell’avvenuto deposito di emendamenti dovrà essere data notizia ai Consiglieri Comunali con l’avviso di convocazione della seduta di Bilancio. Il Consiglio comunale contestualmente all’esame del Bilancio di Previsione e relativi allegati delibera sui medesimi emendamenti.

                4. In caso di proroga dei termini per l’approvazione del Bilancio con norma legislativa si applicano gli stessi termini a decorrere dal termine ultimo per l’approvazione del Bilancio.

 

ARTICOLO   34

Approvazione degli strumenti di programmazione

                1. La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci annuali e pluriennali sono deliberati contestualmente dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre.

 

 

CAPO  IV

 

Della Gestione del Bilancio

 

ARTICOLO 35

Disciplina dell'accertamento delle entrate

                1. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente.

                2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata e' individuato nel responsabile del servizio al quale l'entrata stessa e' affidata con l'operazione di determinazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al bilancio di previsione e relativi allegati.

                3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui all'art. 22 dell'ordinamento con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente. Copia della documentazione e' conservata dal responsabile del servizio ai fini di cui al successivo articolo.

                4. La trasmissione dell'idonea documentazione avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento di cui all'art. 21 dell'ordinamento e comunque entro il 31 dicembre.

                5. Il controllo ed il riscontro sull'idonea documentazione in base alla quale si realizza l'accertamento sono operati nei termini e secondo le modalità previste dall’ordinamento.

                6. La rilevazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata avviene a cura del responsabile della competente unità organizzativa del servizio finanziario.

 

ARTICOLO  36

Riscossione delle entrate

                1. L'ordinativo di incasso di cui all'art. 24 dell'ordinamento  e' predisposto dalla competente unità organizzativa del servizio finanziario sulla base dell'idonea documentazione di cui all'art. 22 dell'ordinamento.

                2. Il responsabile  del servizio provvede alla sottoscrizione dell'ordinativo entro tre giorni dal ricevimento.

                3. L'ordinativo e' quindi trasmesso al Tesoriere ai sensi dell'art. 24 dell'ordinamento a cura della competente unità organizzativa del servizio finanziario che provvede altresi' alle conseguenti rilevazioni contabili.

 

ARTICOLO  37

Versamento delle entrate

                1. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente entro il giorno quindici ed il giorno trenta di ogni mese.

                2. Ogni qualvolta la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di Lit. un milione l'incaricato dovrà provvedere all'immediato versamento presso la tesoreria comunale anche prima dei termini previsti al precedente comma.

 

ARTICOLO  38

Prenotazione dell'impegno

                1. Durante la gestione i responsabili dei servizi operativi e di supporto di cui all’art. 11 possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.

                2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato progressivamente e contenente l'individuazione dell'ufficio di provenienza.

                3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su servizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.

                4. Sulla proposta di provvedimento di cui al precedente secondo comma sono rilasciati in via preventiva il parere di cui all’art. 53, comma 1^ ed all’art. 55, comma 5^ della legge 8/6/90 n. 142.

                5. Il provvedimento di prenotazione dell'impegno e' trasmesso in copia alla competente unità organizzativa del servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per l rilevazioni contabili conseguenti.

 

ARTICOLO  39

Controlli sulle prenotazioni di impegno

                1. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

 

ARTICOLO  40

Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata

                1. Gli atti d'impegno riferiti alle spese di cui all'art. 27, comma 5, dell'ordinamento sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione.

                2. Copia dell'atto d'impegno e' trasmessa al servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti.

                3. Le entrate che finanziano le spese con vincolo di specifica destinazione devono essere individuate dalla legge.

                4. Qualora la legge individui la destinazione delle entrate con l'indicazione delle categorie generali delle spese, occorre che l'ente specifichi il progetto di fattibilità dell'intervento di spesa e i tempi presunti per il perfezionamento dell'impegno di cui all'art. 27, comma 1 dell'ordinamento.

                5. Se la specificazione dell'intervento non si realizza nei termini di cui al precedente comma entro il 31 dicembre, le risorse di entrata affluiscono al risultato di gestione tra i fondi con vincolo di destinazione.

                6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'impiego dell'avanzo di amministrazione.

 

ARTICOLO  41

Impegni pluriennali

1. Gli atti di impegno di spese relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennali, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi di cui all’art. 11, ai quali siano stati eventualmente affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione.

                2. Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, e all'art. 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

                3. Copia dell'atto d'impegno e' trasmessa al servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti.

 

ARTICOLO  42

Sottoscrizione degli atti d'impegno

                1. I dipendenti abilitati allo sottoscrizione degli atti di impegno sono i responsabili dei servizi operativi e di supporti, di cui al precedente art. 11, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione, secondo le procedure di cui alla legge ed al presente regolamento.

                2. Gli atti di impegno, da definire "determinazioni", sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di provenienza.

                3. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5 della legge 8/6/90 n. 142/90.

 

ARTICOLO  43

Mandati di pagamento

                1. I mandati di pagamento sono compilati dalla competente unità organizzativa del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 dell'ordinamento.

                2. La sottoscrizione dei mandati di pagamento avviene a cura del responsabile del servizio finanziario; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal funzionario di q.f. immediatamente inferiore o in mancanza dal Segretario Comunale.

                3. Il controllo dei mandati di pagamento formalmente perfezionati con la sottoscrizione come indicato nel precedente comma, e' realizzato dal servizio finanziario ai sensi dell'art. 29 comma 3 dell'ordinamento.

                4. Il servizio finanziario provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

 

 

 

ARTICOLO 44

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

                Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.

                L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura della spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D. Lgs. 77/95 e dal presente regolamento.

                Il servizio finanziario aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:

                a- istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;

                b- istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 37 dell’ordinamento;

                c- proporre le misure necessarie a ripristinare  il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per equilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

                Il servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

                L’analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:

                -per l’entrata lo stato delle risorse assegnate e lo stato degli accertamenti;

                -per l’uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, e lo stato degli impegni.

 

 

 

ARTICOLO 45

Provvedimenti dell’organo consiliare in ordine ai programmi ed agli equilibri di bilancio

                L’organo consiliare provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

                In tale sede adotta contestualmente con delibera gli altri provvedimenti di cui all’art. 36, 2^ comma, secondo periodo, dell’ordinamento.

 

ARTICOLO 45 BIS

Prelevamento dal fondo di riserva

                In caso di utilizzo del fondo di riserva la relativa delibera di Giunta Comunale va inviata ai Consiglieri Comunali entro 15 gg. dalla data di adozione del predetto deliberato.

 

ARTICOLO 46

Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio

                Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione dell’assestamento generale di bilancio di cui all’art. 17, comma 8 dell’ordinamento.

                Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate, sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma, entro il 15 settembre di ogni anno.

 

ARTICOLO 46 BIS

Riconoscimento debiti fuori bilancio

                Il Consiglio Comunale procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro 60 gg. dalla comunicazione del funzionario responsabile del servizio.

 

ARTICOLO 47

Salvaguardia degli equilibri e formazione del Bilancio

                Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e di formazione dell’assestamento generale di cui al precedente articolo sono inseriti contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione del bilancio dell’anno successivo e del relativo quadro di riferimento pluriennale.

 

 

TITOLO III

 

NORME E PROCEDURE DI GESTIONE

CAPO  I

 

DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO DEL COMUNE

 

ARTICOLO 48

Gestione e conservazione

                1. Il Comune ha proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.

                2. L'attività di conservazione del patrimonio e del demanio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione del Comune nel suo complesso.

                3. I realizzi da trasformazioni o da alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salvo diversa disposizione di legge.

 

ARTICOLO 49

Classificazione dei beni. Loro consistenza

                1. I beni del Comune si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

                2. I beni del demanio pubblico che cessano dalla destinazione all'uso pubblico passano, con deliberazione della Giunta, al patrimonio del Comune.

                3. I beni patrimoniali del Comune si distinguono in immobili e mobili e in disponibili e non disponibili.

                4. Il patrimonio complessivo del Comune è costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio finanziario.

                5. Il patrimonio permanente comprende all'attivo i beni immobili ed i beni mobili di qualsiasi natura, i  diritti su beni altrui, nonché i crediti a lunga scadenza ed al passivo i mutui e gli altri debiti a lunga scadenza, nonché i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

                6. Il patrimonio finanziario, o situazione amministrativa, è costituito all'attivo dal fondo di cassa e dai residui attivi e al passivo dai residui passivi, ivi compreso l'eventuale scoperto di Tesoreria.

 

ARTICOLO 50

Valutazione e classificazione dei beni