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REGOLAMENTO DI CONTABILITA' TITOLO I Capo I ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO
FINANZIARIO Articolo
1 Contenuti del regolamento di contabilità
1. Il regolamento di contabilità disciplina:
a) gli aspetti organizzativi del Servizio finanziario e di funzionalità
dei Revisori dei conti;
b) gli strumenti della programmazione comunale;
c) le procedure delle entrate e delle spese, nonché dell'amministrazione
del patrimonio;
d) le scritture contabili;
e) il controllo di gestione;
f) gli adempimenti fiscali;
g) il rendimento dei conti.
2. Il regolamento di contabilità si ispira ai principi della normativa
contabile derivante dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, approvato con D.L.vo 25 febbraio 1995 n.77, ai principi della
normativa contabile dello Stato .
3. Le norme del regolamento di contabilità sono subordinate alla legge ed
allo statuto. ARTICOLO
2 Struttura e funzioni del Servizio
finanziario
1. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo statuto, la struttura
comunale raggruppa, con il credito della omogeneità per materia, in una
unica unità organizzativa, tutti i servizi rientranti nell'area
finanziaria.
2. Detti servizi comprendono le funzioni di coordinamento dell'intera
attività finanziaria del Comune, la gestione dei tributi attivi e
passivi, l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a
partecipazione comunale, il controllo di gestione.
3. A capo dei Servizi sopra enunciati è posto il Responsabile del
Servizio finanziario. Il medesimo assume altresì tutte le altre funzioni
che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche
usando locuzioni analoghe alla sua qualifica.
Le risorse umane assegnate al servizio finanziario Comunale sono definite
dalla pianta organica approvata con atto consiliare n. 125 del 23/10/95:
* da assumere- ARTICOLO
3 Competenze in materia di bilanci e
rendiconti
1. Al Servizio di cui al precedente art. 2 compete:
- la predisposizione, in collaborazione con il Segretario comunale e sulla
base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso,
dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare
alla Giunta;
- la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della
compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da
iscrivere in bilancio;
- la predisposizione, in collaborazione con il Segretario comunale, della
relazione preliminare illustrativa degli elementi finanziari contenuti nei
documenti suddetti;
- l'esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione
comunale;
- la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei
competenti servizi, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così
come dell'entrata;
- la preparazione, unitamente al Segretario comunale, del rendiconto da
sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa. ARTICOLO
4 Adempimenti contabili
1. Il Servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente
regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i
registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in
relazione tanto alle entrate ed alle spese quanto al patrimonio ed alle
sue variazioni.
2. In particolare il medesimo Servizio provvede:
a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla
registrazione degli impegni perfezionati;
b) alla registrazione degli accertamenti di entrata;
c) all' emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento
e di introito;
d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese
dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di
questo;
e) a preparare i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in
evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per
effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;
f) a tenere una aggiornata rilevazione nel bilancio annuale, del
trattamento economico del personale dipendente e delle relative situazioni
previdenziali, assistenziali ed assicurative;
g) alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. ARTICOLO
5 Espressione del parere di regolarità
contabile
L’attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare, di
competenza dell’organo esecutivo e, sulle proposte di determinazione dei
responsabili dei servizi è svolta dalla unità organizzativa tenendo
conto delle funzioni dalla stessa esercitate di cui all’art. 3 e
seguenti:
Il parere è espresso dal responsabile del servizio finanziario.
In caso di assenza o impedimento del responsabile dell’unità
organizzativa competente il parere è espresso dal dipendente di qualifica
funzionale immediatamente inferiore o, in mancanza, dal Segretario
comunale.
Il parere è rilasciato entro tre giorni dal ricevimento della proposta di
deliberazione o di determinazione da parte della competente unità
organizzativa.
Le proposte di provvedimento in ordine alla quale, per qualsiasi ragione,
non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo e
che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata
relazione del responsabile dell’unità organizzativa al servizio
proponente entro il termine di cui al precedente comma.
Il parere di regolarità contabile appartenendo alla fase preparatoria del
procedimento formativo dell’impegno di spesa è rilasciato in ordine
alle proposte di prenotazione di impegno di cui all’art. 27, comma 3,
dell’ordinamento.
ARTICOLO
6 Contenuto del parere di regolarità
contabile
Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto
di valutazione deve riguardare:
-l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste
dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in
riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio proponente, e alle competenze degli organi di direzione politica
e dei responsabili della gestione e dei risultati nell’acquisizione e
nell’impiego delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali;
-la regolarità della documentazione;
-la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto
sul relativo intervento o capitolo;
-l’osservanza delle norme fiscali;
-ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e
patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.
il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed
inserito nell’atto in corso di formazione.
il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi
in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. ARTICOLO
7 Controllo e riscontro sugli accertamenti di
entrata e sulle liquidazioni di spesa
Il responsabile dell’unità organizzativa competente appartenente al
servizio finanziario appone il visto di controllo e di riscontro
sull’idonea documentazione di cui all’art. 22 dell’ordinamento ai
fini dell’annotazione nelle scritture contabili dell’accertamento di
entrata.
Parimenti il responsabile dell’unità organizzativa competente del
servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sull’atto di liquidazione. Appone quindi sull’atto
stesso il proprio visto di controllo e riscontro.
Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di
regolarità della fornitura di cui all’art. 28, secondo comma,
dell’ordinamento è apposto dal responsabile del servizio operativo.
I visti di cui ai commi precedenti devono essere apposti entro quindici
giorni dal ricevimento da parte dell’unità organizzativa competente
della documentazione prevista dalla legge.
L’atto di liquidazione della spesa deve essere eseguito, mediante
l’ordinazione, entro quindici giorni dall’apposizione del visto.
Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per
qualsiasi ragione la documentazione è inviata al servizio proponente
entro il termine di cui al precedente quarto comma. ARTICOLO
8 Attestazione di copertura finanziaria
L’attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di
impegno di cui all’art. 55, 5° comma della legge n. 142/90 è resa dal
responsabile del servizio finanziario.
Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di
copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa.
L’attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con
entrate aventi destinazione vincolata è resa allorché l’entrata sia
stata accertata ai sensi dell’art. 21 dell’ordinamento.
Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il
responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio
dell’attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato
di realizzazione dell’avanzo medesimo.
Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio
finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura
finanziaria. ARTICOLO
9 Rilevazioni economiche e controlli
1. Il Servizio Finanziario provvede alla predisposizione, alla tenuta ed
all’aggiornamento di un sistema di rilevazione dei costi di gestione dei
vari servizi e delle varie unità amministrative in cui è divisa
l’organizzazione del Comune.
2. Gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati
entro i termini previsti dall’art. 115 del D. L.gvo n. 77/95. ARTICOLO
10 Responsabile del servizio finanziario
1. Oltre a quanto indicato al precedente art. 3, il Responsabile del
Servizio finanziario:
a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di
deliberazione e di determinazione;
b) attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di
impegni di spesa;
c) vista gli impegni di spesa;
d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme
e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento;
e) vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del
bilancio e del patrimonio;
f) segnala obbligatoriamente, entro sette giorni dalla conoscenza dei
fatti, al sindaco o suo delegato, al Segretario comunale ed all'Organo di
revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio
delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi
irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette ai
soggetti suddetti i risultati della verifica di cui al precedente art. 4,
comma 2, lett. g), nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale
verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Le gravi irregolarità di gestione attengono in specie all'esecuzione di
impegni nulli od irregolari, al mancato rispetto dell' approvazione nei
termini degli strumenti di programmazione economica, mancata adozione del
provvedimento di ripristino del pareggio finanziario, resa del conto da
parte del Tesoriere, e ratifica delle delibere di variazione al bilancio
adottate da parte della Giunta Comunale, art. 3 6° comma del D. L.gvo n.
77/95 modificato dall’art. 1 del D. L.gvo n. 342/97.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario dovrà dare corso, ad
intervalli non superiori a sei mesi, alle verifiche di cassa nei modi
stabiliti dalla legge (attività facoltativa).
3. In caso di assenza del Responsabile del Servizio finanziario le sue
funzioni sono assunte provvisoriamente da parte del Funzionario
istruttore di Ragioneria 7° q.f. e, fino alla copertura del posto dal
Segretario comunale. Qualora l' assenza del Responsabile del Servizio
finanziario perdurasse, l' Amministrazione Comunale procederà nelle forme
previste dalla legge e secondo disponibilità finanziarie alla copertura
del Servizio, con personale assunto a tempo determinato. ARTICOLO
11 Responsabilità diretta e personale
I dipendenti di ruolo con qualifica apicale nell’area funzionale di
appartenenza sono individuati come responsabili dei servizi di rispettiva
competenza, con specifico riferimento alla programmazione, adozione ed
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
amministrativo, tecnico, finanziario e contabile.
Nel caso di vacanza dei posti ovvero di assenza o impedimento dei
funzionari responsabili, agli adempimenti suddetti provvede il Segretario
Comunale.
A ciascun servizio corrisponde un centro di responsabilità per
l’espletamento della attività a cui è preposto.
Nell’ambito di ciascun servizio, ove sia prevista l’articolazione in
uffici con assegnazione di personale di qualifica non inferiore alla 6^,
la Giunta Municipale può attribuire parte delle risorse assegnate al
singolo servizio, in relazione agli interventi di spesa, ad appositi
centri di costo e/o ricavo.
I responsabili dei servizi sono abilitati a sottoscrivere le
“determinazioni” di impegno di spesa nei limiti dei mezzi finanziari
eventualmente assegnati dalla Giunta Municipale, successivamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione ed in conformità ai
principi ed indirizzi dettati dall’organo esecutivo (art. 9 lett. d- del
D.L. n. 444/95, convertito nella legge n. 539/95).
Il Segretario Comunale effettua il coordinamento dei singoli servizi e
assicura il collegamento tra i responsabili e l’organo esecutivo.
I dipendenti responsabili di servizio abilitati a sottoscrivere “le
determinazioni” di impegno spesa, giusta pianta organica vigente, sono
individuati nelle seguenti figure professionali:
ARTICOLO
12 Responsabilità diretta e personale
1. Il Responsabile del Servizio finanziario, unitamente al Segretario
Comunale, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e
l'esattezza dei dati e delle notizie contenuti nei certificati, nelle
documentazioni e nelle registrazioni.
2. In particolare tale norma trova applicazione per certificati da inviare
ai Ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati di bilancio
annuale e pluriennale, degli impegni di spese e del rendiconto.
3. I funzionari di cui al comma 1 sono personalmente responsabili della
presentazione del rendiconto sull'utilizzo di tutti i contributi
straordinari assegnati al Comune da altri enti pubblici. Il rendiconto va
presentato, a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione dei
contributi stessi, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario
relativo. Si applicano le altre modalità previste dall'art, 112 del
D.L.vo n.77/95. CAPO II REVISORI DEI CONTI ARTICOLO
13 Collegio dei Revisori
1. Il Revisore dei conti svolge funzioni di controllo interno e di
revisione economico-finanziaria.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Revisore può avvalersi
delle collaborazioni di cui all'art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 77/95.
3. I singoli Revisori possono eseguire ispezioni e controlli individuali
riferendo intorno ai medesimi alla prima riunione collegiale.
4. Il Collegio impronta la propria attività al criterio inderogabile
della indipendenza funzionale. ARTICOLO
14 Elezione - Accettazione della carica
1. Con la deliberazione di elezione di cui all'art. 100 del D. L.vo n.
77/95 il Consiglio comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese
spettanti a ciascun componente del Collegio entro i limiti di legge.
2. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste
dall'art. 102 del D. L.vo n. 77/95, oltre a quelle previste dallo Statuto,
nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 104 del D. L.vo medesimo.
3. Il compenso spettante al Presidente e' maggiorato del 50 per cento
rispetto a quello attribuito a ciascun componente.
4. La deliberazione di cui al precedente primo comma deve essere
notificata agli interessati nei modi di legge, entro dieci giorni dalla
sua esecutività.
5. I Revisori eletti devono fare pervenire la loro accettazione della
carica nei successivi dieci giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Sindaco provvede alla diffida assegnando ulteriori cinque giorni per
l'accettazione, decorsi i quali senza seguito, il Revisore viene
considerato decaduto.
6. I nominativi dei Revisori eletti devono essere comunicati, a cura del
Segretario Comunale, al Ministero dell'Interno ed al CNEL entro venti
giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di elezione, giusta
decreto del Ministero del 1/3/96 (G.U. n. 74/96). ARTICOLO
15 Insediamento
1. Avvenuta l'accettazione della carica, il Sindaco provvede a convocare
per iscritto il Collegio dei Revisori per la seduta di insediamento.
2. La seduta di insediamento deve tenersi alla presenza del Sindaco, o suo
delegato, del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio
finanziario.
3. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori deve essere edotto delle
norme statuarie e regolamentari che lo riguardano, nonché della
decorrenza della nomina. Deve essere, inoltre, seppure sommariamente,
informato della situazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed
economica dell' Ente.
4. In particolare, il Collegio dei Revisori deve essere informato dei
rendiconti predisposti e degli atti di gestione assunti precedentemente
alla sua elezione e che devono ancora essere controllati o revisionati.
5. Dell'insediamento deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da
tutti gli intervenuti. ARTICOLO
16 Durata dell'incarico
1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni decorrenti dalla
esecutività della deliberazione di elezione.
2. La deliberazione di elezione può essere dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n.142/90. ARTICOLO
17 Funzionamento - Segretario del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori è supportato da un Segretario che ne
raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione, stende i
verbali delle sedute e li sottoscrive.
2. Il Segretario deve essere nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra il
personale di ruolo appartenente all'area finanziaria.
3. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai
Revisori e dal Segretario, numerati progressivamente e conservati a
cura del Segretario stesso. ARTICOLO
18 Funzioni del Presidente
1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, stabilisce il lavoro per
ciascuna seduta.
2. Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio.
In tal caso i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro
alla prima riunione collegiale.
3. Nei casi previsti dallo Statuto il Presidente assiste alle sedute del
Consiglio in rappresentanza dell'intero Collegio. Egli può delegare tale
funzione, ricorrendone i motivi, ad uno dei membri.
4. Il Presidente firma gli atti fiscali del Comune, quando ciò e'
richiesto dalla legge. ARTICOLO
19 Sedute e deliberazioni
1. Il collegio dei Revisori informa la sua attività al criterio della
collegialità.
2. La convocazione del Collegio e' effettuata dal Presidente, anche in via
breve, per il tramite del Segretario del Collegio.
3. In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del
Collegio può essere chiesta al sindaco, o suo delegato, dai restanti
Revisori. Questi può provvedere, sentito il Presidente.
4. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di
almeno uno dei membri.
5. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti.
non e' ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del
Presidente.
6. Il Revisore dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della
seduta dei motivi del suo dissenso.
7. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono
assistere, in accordo con il Presidente, il Sindaco o suo delegato, il
Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario. Di volta
in volta possono essere sentiti dal Collegio altri amministratori o
dipendenti comunali.
8. Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la sede comunale. In
particolari circostanze, debitamente motivate, il Presidente può disporre
sedute in altra sede.
9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta
ogni bimestre.
10. Per ogni seduta deve essere steso verbale nei modi indicati negli
articoli precedenti. ARTICOLO
20 Assenze alle sedute
1. I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali
assenze alle sedute già convocate.
2. In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno,
non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al sindaco,
o suo delegato, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza.
3. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. precedente provvede d'ufficio
il Sindaco, o suo delegato. ARTICOLO
21 Sostituzione e rinnovi
1. In tutti i casi di sostituzione previsti dallo Statuto, i nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola
volta. Si applicano le norme relative alla proroga di cui al D.L. n.
293/94 convertito nella legge n. 144/94. ARTICOLO
22 Stato giuridico dei Revisori
1. I Revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e rispondono delle loro
affermazioni espressi sia in forma scritta che verbale.
3. Adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; hanno diritto
di accesso agli atti secondo quanto stabilito dallo Statuto.
4. I Revisori dei conti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990,
n.142.
5. I Revisori dei conti non possono assumere, nel periodo di vigenza della
carica, incarichi professionali retribuiti presso l'ente di appartenenza. ARTICOLO
23 Funzione di controllo e vigilanza
La funzione di controllo e di vigilanza del Collegio dei Revisori sono
quelle previste dall’art. 105 del D.L.gvo n. 77/95, integrato
dall’art. 17 del D. L.gvo n. 342/97, nonchè quelle ulteriormente
previste dallo Statuto dell’Ente.
Nelle funzioni di controllo e verifiche sono ammesse tecniche motivate di
campionamento. ARTICOLO
24 Collaborazione con il Consiglio
1. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, il Collegio dei
Revisori collabora con il consiglio nei modi indicati nei commi
successivi.
2. Il Collegio esprime preventiva valutazione degli aspetti
economico-finanziari dei seguenti atti di gestione:
a- approvazione dei piani economico-finanziari e loro variazioni;
b- convenzioni con altri enti pubblici;
c- riequilibrio della gestione;
d- concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzioni,
partecipazione a società di capitali ed a consorzi;
e- acquisizioni ed alienazioni immobiliari;
f- altri argomenti aventi rilevanza economico-finanziaria.
3. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di
approvazione del rendiconto, il Collegio deve:
a- attestare la corrispondenza dei dati di cassa del tesoriere con quelli
indicati nel conto;
b- attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel
conto con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell'Ente;
c- dare atto dell'esattezza del risultato di amministrazione e della
completezza delle scritture contabili;
d- dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali;
e- verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei
costi dei servizi;
f- fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari,
patrimoniali ed economici della gestione;
g- formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche
riguardo agli aspetti organizzativi del Comune ed ai sistemi di gestione
dei servizi;
4. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta dal
Collegio entro venti giorni dalla notificata disponibilità presso gli
uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati.
5. Al fine di favorire il pieno svolgimento della loro funzione, il
Segretario comunale trasmette ai singoli Revisori gli ordini del giorno
delle sedute del Consiglio Comunale.
6. La collaborazione del Collegio dei Revisori con il Consiglio si esplica
per il tramite del Sindaco, o suo delegato.
7. Il Collegio provvede alle segnalazioni di cui all'art. 105, lett. e-,
del D. L.vo n. 77/95, con particolare riferimento ai fatti indicati al
precedente art. 6, comma 1, lett. g-. ARTICOLO
25 Cessazione dalla carica
1. I revisori cessano dalla carica in tutti i casi previsti dall'art. 101
del D. L.vo n. 77/95, oltre a quelli previsti dallo Statuto, nonchè
allorquando l’impedimento a svolgere l’incarico si protrae per un
periodo superiore a sei mesi. TITOLO II STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ARTICOLO
26 Modalità di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale è formulato in termini di competenza
per l'anno successivo.
2. L' unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il
1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Dopo il termine di cui al comma precedente non possono più effettuarsi
accertamenti di entrate ed impegni di spese, così come riscossioni e
pagamenti, in conto dell'esercizio scaduto.
Per quanto concerne i principi del Bilancio, le caratteristiche, la
struttura e gli allegati si richiama il D. L.gvo n. 77/95 nonchè il
D.P.R. n. 194 del 31/1/96. ARTICOLO
27 Pubblicità del bilancio
1. Nella formazione del bilancio il Comune privilegia ampie forme di
consultazione come indicato nell'art. 4,comma 7,del D.l.vo n. 77/95.
2. Le forme di pubblicità del bilancio deliberato dal Consiglio sono
regolate dalla legge e mediante pubblicazione per riassunto su un giornale
a tiratura locale. ARTICOLO
28 Relazione illustrativa della Giunta
comunale
1. Il bilancio di previsione annuale è corredato da una relazione
illustrativa predisposta dalla Giunta, sulla base degli elementi forniti
dai competenti uffici comunali, che pone in rilievo:
a) le norme in base alle quali si è predisposto il bilancio;
b) le scelte in materia di imposte, tasse, tariffe e prezzi di cessione di
aree e fabbricati in regime pubblicistico;
c) la politica del personale;
d) la situazione dei servizi e le loro necessità in termini organizzativi
e di spesa;
e) gli investimenti programmati, il loro significato, le loro priorità,
nonché le fonti di finanziamento;
f) la situazione dell'indebitamento del Comune e le ulteriori possibilità
di assunzioni di prestiti;
g) l'andamento delle gestioni produttive, delle istituzioni e delle società
a partecipazione del Comune e le scelte a riguardo.
2. La relazione e' controfirmata dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del Servizio finanziario per quanto di rispettiva competenza. CAPO II RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ARTICOLO
29 Finalità della relazione previsionale e
programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica è strumento di
programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti
finanziari ed organizzativi per un periodo pari a quello assunto negli
strumenti di programmazione regionale.
2. Con la medesima il Comune opera scelte prioritarie coerenti con
gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e
dei piani regionali di sviluppo.
3. La relazione previsionale e programmatica deve altresì essere stesa in
coerenza con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già
elaborati dall'amministrazione.
4. In caso di necessità in tale sede i piani programmatici approvati
dall'Amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze.
5. La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei
singoli servizi e le rispettive necessità. Dare conto del quadro
complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al
mercato finanziario. Indicare la destinazione delle risorse, nonché porre
in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel
periodo considerato. CAPO III BILANCIO PLURIENNALE ARTICOLO
30 Limite alle spese
1. Il totale delle spese che si prevede di impegnare in ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale, non può superare il totale
delle entrate che si prevede di accertare in ognuno degli stessi anni.
2. Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio e
costituiscono limiti agli impegni di spesa. ARTICOLO
31 Criterio di indicazione dei valori
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella
relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai
periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione
programmato. ARTICOLO
32 Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti
1. Sul bilancio di previsione annuale, sulla relazione previsionale e
programmatica e sul bilancio pluriennale, il Collegio dei Revisori dei
Conti redige una relazione nella quale esprime il proprio giudizio a
riguardo:
a) dell'esattezza del pareggio economico e finanziario;
b) del significato dei quadri riassuntivi e differenziali;
c) dell'adeguatezza delle previsioni rispetto alla realtà della gestione;
d) dell'adeguatezza del recupero tariffario e della politica tributaria;
e) degli investimenti e relativi finanziamenti;
f) della congruità degli elementi programmatici annuali e pluriennali;
g) della copertura degli impieghi previsti nel bilancio pluriennali;
h) della coerenza tra bilancio annuale, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale. ARTICOLO
33 Presentazione degli strumenti di
programmazione
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, la Giunta comunale approva, con
formale deliberazione la relazione di cui l’art. 28, nonchè gli schemi:
a) del bilancio annuale;
b) della relazione previsionale e programmatica;
c) del bilancio pluriennale.
2. I predetti elaborati contabili approvati dall'Organo esecutivo sono
trasmessi all'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 105 lett.
d- dell'ordinamento. Il parere richiesto deve essere rilasciato entro il
30 settembre.
2 bis. A far data dal 1 ottobre i documenti di cui sopra, unitamente agli
allegati ed alla relazione dei revisori dei conti, sono messi a
disposizione del Consiglio Comunale. Entro il 15 ottobre i consiglieri
possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla
Giunta, all’ufficio di Segreteria.
3. Il Segretario comunale cura l’istruttoria ed entro i tre giorni
successivi correda gli emendamenti del proprio parere, del responsabile
del servizio finanziario e dell’organo di revisione, in caso di maggiori
spese o minori entrate e relative variazioni.
La Giunta Municipale può esaminare ed accogliere i relativi emendamenti.
Ove gli stessi non siano stati esaminati o siano respinti, dell’avvenuto
deposito di emendamenti dovrà essere data notizia ai Consiglieri Comunali
con l’avviso di convocazione della seduta di Bilancio. Il Consiglio
comunale contestualmente all’esame del Bilancio di Previsione e relativi
allegati delibera sui medesimi emendamenti.
4. In caso di proroga dei termini per l’approvazione del Bilancio con
norma legislativa si applicano gli stessi termini a decorrere dal termine
ultimo per l’approvazione del Bilancio. ARTICOLO
34 Approvazione degli strumenti di
programmazione
1. La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci annuali e
pluriennali sono deliberati contestualmente dal Consiglio comunale entro
il 31 ottobre. CAPO IV Della Gestione del Bilancio ARTICOLO
35 Disciplina dell'accertamento delle entrate
1. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di
entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili
sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo
dell'ente.
2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
e' individuato nel responsabile del servizio al quale l'entrata stessa e'
affidata con l'operazione di determinazione dei programmi, dei progetti e
degli obiettivi gestionali di cui al bilancio di previsione e relativi
allegati.
3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al
responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui
all'art. 22 dell'ordinamento con proprio provvedimento sottoscritto,
datato e numerato progressivamente. Copia della documentazione e'
conservata dal responsabile del servizio ai fini di cui al successivo
articolo.
4. La trasmissione dell'idonea documentazione avviene entro tre giorni dal
momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi
dell'accertamento di cui all'art. 21 dell'ordinamento e comunque entro il
31 dicembre.
5. Il controllo ed il riscontro sull'idonea documentazione in base alla
quale si realizza l'accertamento sono operati nei termini e secondo le
modalità previste dall’ordinamento.
6. La rilevazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata
avviene a cura del responsabile della competente unità organizzativa del
servizio finanziario. ARTICOLO
36 Riscossione delle entrate
1. L'ordinativo di incasso di cui all'art. 24 dell'ordinamento e'
predisposto dalla competente unità organizzativa del servizio finanziario
sulla base dell'idonea documentazione di cui all'art. 22 dell'ordinamento.
2. Il responsabile del servizio provvede alla sottoscrizione
dell'ordinativo entro tre giorni dal ricevimento.
3. L'ordinativo e' quindi trasmesso al Tesoriere ai sensi dell'art. 24
dell'ordinamento a cura della competente unità organizzativa del servizio
finanziario che provvede altresi' alle conseguenti rilevazioni contabili. ARTICOLO
37 Versamento delle entrate
1. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente entro il giorno quindici ed il giorno trenta di ogni mese.
2. Ogni qualvolta la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di
Lit. un milione l'incaricato dovrà provvedere all'immediato versamento
presso la tesoreria comunale anche prima dei termini previsti al
precedente comma. ARTICOLO
38 Prenotazione dell'impegno
1. Durante la gestione i responsabili dei servizi operativi e di supporto
di cui all’art. 11 possono prenotare impegni relativi a procedure in via
di espletamento.
2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del
servizio con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato
progressivamente e contenente l'individuazione dell'ufficio di
provenienza.
3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento
formativo dell'impegno che costituisce il presupposto
giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare
della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su
servizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.
4. Sulla proposta di provvedimento di cui al precedente secondo comma sono
rilasciati in via preventiva il parere di cui all’art. 53, comma 1^ ed
all’art. 55, comma 5^ della legge 8/6/90 n. 142.
5. Il provvedimento di prenotazione dell'impegno e' trasmesso in copia
alla competente unità organizzativa del servizio finanziario entro tre
giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per l rilevazioni
contabili conseguenti. ARTICOLO
39 Controlli sulle prenotazioni di impegno
1. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni
di impegno, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria
dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il
processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il
termine dell'esercizio. ARTICOLO
40 Impegni di spesa correlati ad entrate a
destinazione vincolata
1. Gli atti d'impegno riferiti alle spese di cui all'art. 27, comma 5,
dell'ordinamento sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali
sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di
previsione.
2. Copia dell'atto d'impegno e' trasmessa al servizio finanziario entro
tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni
contabili conseguenti.
3. Le entrate che finanziano le spese con vincolo di specifica
destinazione devono essere individuate dalla legge.
4. Qualora la legge individui la destinazione delle entrate con
l'indicazione delle categorie generali delle spese, occorre che l'ente
specifichi il progetto di fattibilità dell'intervento di spesa e i tempi
presunti per il perfezionamento dell'impegno di cui all'art. 27, comma 1
dell'ordinamento.
5. Se la specificazione dell'intervento non si realizza nei termini di cui
al precedente comma entro il 31 dicembre, le risorse di entrata
affluiscono al risultato di gestione tra i fondi con vincolo di
destinazione.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
all'impiego dell'avanzo di amministrazione. ARTICOLO
41 Impegni pluriennali 1. Gli atti di impegno di spese relativi ad
esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennali, sono sottoscritti
dai responsabili dei servizi di cui all’art. 11, ai quali siano stati
eventualmente affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di
previsione.
2. Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in via preventiva,
le procedure di cui all'art. 53, comma 1, e all'art. 55, comma 5 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Copia dell'atto d'impegno e' trasmessa al servizio finanziario entro
tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni
contabili conseguenti. ARTICOLO
42 Sottoscrizione degli atti d'impegno
1. I dipendenti abilitati allo sottoscrizione degli atti di impegno sono i
responsabili dei servizi operativi e di supporti, di cui al precedente
art. 11, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del
bilancio di previsione, secondo le procedure di cui alla legge ed al
presente regolamento.
2. Gli atti di impegno, da definire "determinazioni", sono
classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di
emanazione e l'ufficio di provenienza.
3. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di
cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5 della legge 8/6/90 n.
142/90. ARTICOLO
43 Mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono compilati dalla competente unità
organizzativa del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 29 dell'ordinamento.
2. La sottoscrizione dei mandati di pagamento avviene a cura del
responsabile del servizio finanziario; in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo dal funzionario di q.f. immediatamente inferiore o in
mancanza dal Segretario Comunale.
3. Il controllo dei mandati di pagamento formalmente perfezionati con la
sottoscrizione come indicato nel precedente comma, e' realizzato dal
servizio finanziario ai sensi dell'art. 29 comma 3 dell'ordinamento.
4. Il servizio finanziario provvede altresi' alle operazioni di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. ARTICOLO
44 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare
continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della
gestione.
L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura della spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal D. Lgs. 77/95 e dal presente
regolamento.
Il servizio finanziario aggrega le informazioni ricevute dai responsabili
dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale
finanziaria provvede a quanto segue:
a- istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei
progetti;
b- istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all’art. 37 dell’ordinamento;
c- proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora
i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione, per equilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui.
Il servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il
ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato.
L’analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei
servizi riguarda in particolare:
-per l’entrata lo stato delle risorse assegnate e lo stato degli
accertamenti;
-per l’uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, e lo
stato degli impegni. ARTICOLO
45 Provvedimenti dell’organo consiliare in
ordine ai programmi ed agli equilibri di bilancio
L’organo consiliare provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede adotta contestualmente con delibera gli altri provvedimenti
di cui all’art. 36, 2^ comma, secondo periodo, dell’ordinamento. ARTICOLO 45 BIS Prelevamento dal fondo di riserva
In caso di utilizzo del fondo di riserva la relativa delibera di Giunta
Comunale va inviata ai Consiglieri Comunali entro 15 gg. dalla data di
adozione del predetto deliberato. ARTICOLO
46 Salvaguardia degli equilibri ed
assestamento generale di bilancio
Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio è
inserito contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione
dell’assestamento generale di bilancio di cui all’art. 17, comma 8
dell’ordinamento.
Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate, sulla
base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi nello
svolgersi del processo di cui al primo comma, entro il 15 settembre di
ogni anno. ARTICOLO 46 BIS Riconoscimento debiti fuori bilancio
Il Consiglio Comunale procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
entro 60 gg. dalla comunicazione del funzionario responsabile del
servizio. ARTICOLO
47 Salvaguardia degli equilibri e formazione
del Bilancio
Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e di
formazione dell’assestamento generale di cui al precedente articolo sono
inseriti contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione del
bilancio dell’anno successivo e del relativo quadro di riferimento
pluriennale. TITOLO III NORME E PROCEDURE DI GESTIONE CAPO I DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO DEL COMUNE ARTICOLO
48 Gestione e conservazione
1. Il Comune ha proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in
conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.
2. L'attività di conservazione del patrimonio e del demanio deve essere
improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della
gestione del Comune nel suo complesso.
3. I realizzi da trasformazioni o da alienazioni patrimoniali sono
destinati a spese di investimento, salvo diversa disposizione di legge. ARTICOLO
49 Classificazione dei beni. Loro consistenza
1. I beni del Comune si distinguono in demanio pubblico e beni
patrimoniali, secondo le norme del codice civile.
2. I beni del demanio pubblico che cessano dalla destinazione all'uso
pubblico passano, con deliberazione della Giunta, al patrimonio del
Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune si distinguono in immobili e mobili e in
disponibili e non disponibili.
4. Il patrimonio complessivo del Comune è costituito dal patrimonio
permanente e dal patrimonio finanziario.
5. Il patrimonio permanente comprende all'attivo i beni immobili ed i beni
mobili di qualsiasi natura, i diritti su beni altrui, nonché i
crediti a lunga scadenza ed al passivo i mutui e gli altri debiti a lunga
scadenza, nonché i crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il patrimonio finanziario, o situazione amministrativa, è costituito
all'attivo dal fondo di cassa e dai residui attivi e al passivo dai
residui passivi, ivi compreso l'eventuale scoperto di Tesoreria. ARTICOLO
50 Valutazione e classificazione dei beni |