| REGOLAMENTO
DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A NUOVE IMPRESE GIOVANILI. Delibera
n. 129 del 22/12/1999. REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI NUOVE
DITTE, SOCIETÀ E COOPERATIVE GIOVANILI IN AREE DEL CENTRO STORICO. Art.
1 (Soggetti
beneficiari) E’
istituito un contributo per ditte, società o cooperative operanti nei
settori dell’artigianato e del commercio, di nuova istituzione,
nonche’ nelle attivita’ di
servizio (del. C.C. n. 7 del 28/2/2002). La
sede operativa deve essere ubicata in una delle seguenti strade del
Centro Storico: l.go Annunziata, Via Aversa, l.go Pergola, p.za Di
Donato, p.za Garibaldi, Via Minicipio, via Annunziata, via Belli, via
Cammarota, via Fiume, via Ferriera, via La Torre, via Pergola, via
Piazza, via Rapolla, via S. Ippolisto, vico S. Ippolisto, via Salita
Palazzo, via S. Giovanniello, via S, Sofia, via Tripoli, vico Caprari,
vico Carlo, vichi La Torre, vichi Pergola, vichi Tripoli, vico Monache. Per
nuove ditte, società o cooperative si intendono attività che non
contemplino ampliamenti, ammodernamenti, riattivazioni, riconversioni,
ristrutturazioni di iniziative preesistenti. Le
ditte, società o cooperative che intendono
beneficiare del contributo devono essere costituite al 50% da giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti nel Comune di Atripalda
almeno dal 1° Gennaio 1998 oppure nella totalità da giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nel Comune di Atripalda almeno
dal 1° Gennaio 1998. Per
i giovani di 29 e 35 anni si intendono coloro che alla data di
presentazione della domanda di contributo non abbiano compiuto
rispettivamente il trentesimo ed il trentaseiesimo anno di età. Non
può far parte della ditta, società o cooperativa che fa richiesta di
un contributo, un socio che sia titolare di quote o azioni di altre
ditte, società o cooperative beneficiarie della stessa agevolazione. Al
fine della concessione del contributo sono considerate commerciali le
ditte, società o
cooperative che esercitano: l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del
25 agosto 19991; l’attività
di commercio al dettaglio di cui all’art. 4 comma del D.L. n. 114 del
31 marzo 1998. per
l’attività artigianale sono da escludere quelle disciplinate dalla
Legge 122/92 (meccanica, motoristica, elettrauto, gommista nonché
lavaggio). sono
da escludere altresì arti e mestieri rumorosi in contrasto con il
Regolamento Polizia Urbana. Art.
2 (Entità
del contributo) E’
previsto un contributo a fondo perduto di £. 10.000.000 in favore delle
ditte, società o cooperative di cui al precedente art. 1; E’
previsto il finanziamento, così come indicato nel precedente punto1),
di 15 nuove attività nel triennio 1999/2001. Art.
3 (Domanda
di ammissione al contributo) Per
accedere al contributo previsto dall’art. 2, occorre presentare
domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di
Atripalda – via R. Aversa –
83042 Atripalda (AV). Alla
domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti (una copia
in originale): copie
conformi dell’atto costitutivo della società o della cooperativa e
dello statuto. Certificato
comprovante che la sede operativa della ditta, della società e della
cooperativa è ubicata così come previsto nel precedente art. 1 (tale
documento può essere redatto anche sotto forma di autocertificazione
firmata dal legale rappresentante della ditta, società o cooperativa). Certificazione
o dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta, società
o cooperativa comprovante che la compagine sociale è costituita da soci
così come previsto nell’art. 1 punti 5, 6, 7. Contratto
di affitto di durata almeno triennale, ovvero documento dal quale
risulti la disponibilità del locale per analogo periodo. A
ciascuna domanda verrà assegnato un numero progressivo di protocollo. Art.
4 (Iter
di valutazione, modalità di erogazione del contributo) L’Ufficio
Politiche Giovanili provvederà alla verifica della validità della
documentazione formale e dei requisiti di accoglibilità della richiesta
di contributo. Per
le istanze prodotte in modo incompleto o difforme rispetto a quanto
stabilito nel presente regolamento, l’ufficio competente richiederà
integrazioni; in tal caso, il numero progressivo di cui al
precedente art. 3 punto d) sarà quello apposto alla presentazione
dell’ultima integrazione. Tutte
le richieste esaminate dall’ufficio competente saranno trasmesse alla
Giunta Municipale che esaminerà le istanze ricevute e delibererà la
loro ammissione a contributo secondo l'ordine progressivo di protocollo. Contestualmente
all’approvazione dell’istanza, la Giunta Municipale delibererà
l’assegnazione del contributo alla ditta, società o cooperativa
richiedente. Le
istanze approvate dalla Giunta Municipale per le quali non sussiste
adeguata copertura finanziaria saranno inserite in un’apposita
graduatoria ed il relativo contributo sarà assegnato all’atto della
sussistenza della relativa copertura finanziaria. Art.
5 (Decadenza
del contributo) La
ditta, società o cooperativa che ha ottenuto l’assegnazione del
contributo, ai sensi del presente regolamento, è obbligata ad avviare
l’attività entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del
contributo da parte della Giunta Municipale. L’inutile
decorso del termine previsto dal precedente punto 1), comporta la
decadenza del contributo stesso. La
ditta, società o cooperativa che ha ottenuto il contributo previsto dal
presente regolamento, ha l’obbligo di comunicare al Comune di
Atripalda l’avvenuto inizio dell’attività. Art.
6 (Erogazione
del Contributo) Il
Contributo assegnato sarà erogato in due rate di pari importo; la prima
ad avvenuta attivazione dell’iniziativa risultante da documentazione
ufficiale e da accertamento conforme della Polizia Municipale; la
seconda a distanza di un anno solare dalla prima a seguito di accertamento della continuazione della attività. Art.
7 (Norme
transitorie e finali) 1)
Il presente regolamento entra in vigore a norma del vigente statuto del
Comune di Atripalda e produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione
del relativo bando. |