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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

  Adottato dal Consiglio Comunale

Con delibera n.______ del _________

 Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell’accertamento e della riscossione delle entrate comunali, tributarie ed  extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e dall’art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.

Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

 Art. 2

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote, i canoni e le tariffe sono determinate con Deliberazione della Giunta Comunale.

a) Le aliquote dei tributi sono determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

b) I canoni vengono fissati sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

c) Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

 Art. 3

Forme di gestione delle entrate

 Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate, di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità:

gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.lgs.  18/8/2000 n° 267 TUEL;

 affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 - comma 1  lett. c) - del D.lgs.  18/8/2000 n° 267;

 affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 - comma 1 lett.e) del D.lgs.  18/8/2000 n° 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.lgs. 15/12/97 n° 446;

 affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art.53 D.lgs. 15/12/97 n° 446 o ai concessionari di cui al DPR 28/1/88 n° 43 ;

La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite,  partecipate o, comunque, affidatarie dell’accertamento e della riscossione delle entrate.

L’eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l’assunzione  a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell’Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell’Amministrazione preposti alla difesa.

 Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell’entrata da parte del soggetto gestore.

Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Nella convenzione o nell’atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l’istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

 Art. 5

Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

E' stabilito in £ 32.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 6

Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e  gli accrediti elettronici.

 Art. 7

Ulteriori disposizioni

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest’ultimo.

I provvedimenti di liquidazione, di accertamento o sanzionatori dovranno presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate. Essi dovranno essere notificati, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici  comunali tramite personale appositamente autorizzata.

 Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.