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REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE Adottato
dal Consiglio Comunale Con delibera n.______ del
_________ Art.
1 Oggetto e
finalità del Regolamento Il presente Regolamento ha
per oggetto la disciplina generale dell’accertamento e della riscossione
delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, con
esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in
conformità ai principi dettati dal D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e
dall’art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997. Le disposizioni del
Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla
liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché
a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe,
aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli
organi, le forme di gestione. Art.
2 Determinazione
delle aliquote, dei canoni, delle tariffe Le aliquote, i canoni e le
tariffe sono determinate con Deliberazione della Giunta Comunale. a) Le aliquote dei tributi
sono determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per
ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio,
in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico
di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in
diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. b) I canoni vengono fissati
sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro
i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il
miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve
altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle
variazioni di detti valori. c) Le tariffe ed ogni altro
corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati, sulla base di un atto
generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di
approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle
singole disposizioni di legge, ove esistano. Art.
3 Forme di
gestione delle entrate Al
fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità,
efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate, di questo Ente,
singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie,
con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione,
accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità: gestione diretta dell'Ente,
anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli artt. 27, 30,
31 e 32 del D.lgs. 18/8/2000 n° 267 TUEL; affidamento
mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 - comma 1
lett. c) - del D.lgs. 18/8/2000 n° 267; affidamento
mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 - comma 1 lett.e)
del D.lgs. 18/8/2000 n° 267, il cui socio privato sia scelto tra i
soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.lgs. 15/12/97 n° 446; affidamento
in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo
di cui all'art.53 D.lgs. 15/12/97 n° 446 o ai concessionari di cui al DPR
28/1/88 n° 43 ; La forma di gestione
prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità,
funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini
in condizioni di eguaglianza. La scelta della forma di
gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita
documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate,
contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola
tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa
ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini
riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì
essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta. L'affidamento della
gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di
apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può
essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’art.44, comma 1, della
legge 24 dicembre 1994 n.724. E' esclusa ogni
partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed
affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché
delle società miste costituite, partecipate o, comunque,
affidatarie dell’accertamento e della riscossione delle entrate. L’eventuale insorgenza di
controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l’attività
di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti
gestori terzi comporterà l’assunzione a carico degli stessi di
tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi
dell’Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la
massima collaborazione agli uffici dell’Amministrazione preposti alla
difesa. Art.
4 Soggetti
responsabili delle entrate Sono responsabili delle
singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le
stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione. Il funzionario responsabile
cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa
l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di
liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto
di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre
entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi. Qualora sia deliberato di
affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei
singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo
sulla corretta e proficua gestione dell’entrata da parte del soggetto
gestore. Il funzionario responsabile
deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e
utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le
procedure e ottimizzare i risultati. Nella convenzione o
nell’atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste
clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela
degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere
l’istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico. Art.
5 Forme di
riscossione coattiva La riscossione coattiva dei
tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i
regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni
contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure
previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Resta impregiudicata, per
le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante
ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia
idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al
funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione
dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione
coattiva delle entrate. E' stabilito in £ 32.000
il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle
somme non versate. Art. 6 Forme di
riscossione volontaria La riscossione volontaria
delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel
regolamento di contabilità del Comune. Le disposizioni contenute
nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la
possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con
modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità
della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite
c.c.p. e gli accrediti elettronici. Art.
7 Ulteriori
disposizioni I regolamenti relativi alle
singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento
della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza
con le disposizioni di quest’ultimo. I provvedimenti di
liquidazione, di accertamento o sanzionatori dovranno presentare tutti i
requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate.
Essi dovranno essere notificati, anche a mezzo posta, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì
effettuata direttamente presso gli uffici comunali tramite personale
appositamente autorizzata. Art.
8 Entrata in
vigore Il presente Regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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