Home Page


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Titolo  I - Principi generali

 

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione, soggetti passivi  e presupposto d'imposta

 

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59 del citato decreto legislativo 446/97.

L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e la sua applicazione è estesa a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale.

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, anche se residente all'estero, sia proprietario d'immobili, ovvero titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 504/92. Per gli immobili ubicati lungo il confine di più comuni, l'imposta è dovuta al comune nella cui giurisdizione insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile.

 

Art. 2 - Terreni agricoli

 

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:  

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore   agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi   comunali previsti dall'art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con l'obbligo di   assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato   dall'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 446/97;

b)  il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto   passivo dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare , così come   inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al 60% del   reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef, ai   sensi anche dell'art. 59, 1° comma, lettera a), del citato D.Lgs. 446/97;

 

Art. 3 - Determinazione delle aliquote

 

1)  Entro i termini di legge la Giunta Comunale stabilisce l'aliquota con   apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella G.U. 

2)  L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi   di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione   principale, o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di   bilancio ed a criteri di equità fiscale.

 3) Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto,  purché classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, sono considerate   parti integranti dell'abitazione principale e quindi,  usufruiscono della detrazione   applicabile alla abitazione stessa.

4)  Ai fini del comma precedente si intende per pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale, purchè il proprietario dell'abitazione principale o il titolare di diritto reale sulla medesima  sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unità pertinenziale.

 

Titolo II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

 

Art. 4 - Abitazione principale

 

1)  Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di     proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.

 2) Vengono altresì considerate abitazioni principali:

a) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a   proprietà indivisa.

b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un soggetto   residente all'estero oppure che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, alla sola condizione che non risulti locata.

c) Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale e vi siano anagraficamente residenti.

 

Art. 5 - Detrazione di imposta

 

1) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al punto 1 ed al punto 2 lettere a), b) e c), del precedente art. 4 è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 3 comma 1, in misura non inferiore al minimo di legge.

 L'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.

E' elevata  al massimo consentito dalla legge la detrazione di cui al punto 1 per:

Contribuenti portatori di handicap di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap di cui al punto precedente e del quale il nucleo familiare ha responsabilità di cura

 

Art. 6 - Documentazione per beneficiare della detrazione d'imposta

 

  Per ottenere  il beneficio di cui al punto 2 del precedente art. 5,  deve essere presentata all'ufficio Tributi istanza con allegata certificazione comprovante lo stato di portatore di handicap.

La predetta istanza va presentata entro il 30 marzo di ogni anno; entro il 31 maggio successivo l'ufficio Tributi, accertato il diritto, emette formale provvedimento di autorizzazione ad effettuare la maggiore detrazione.

 

Art. 7 - Riduzioni d'imposta

 

1. L'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettere a) e b) della legge 5/8/1978, n. 457, dall'art. 2 della L.R. 21/5/1980, n. 59 e relativo allegato.

3. Si intendono inagibili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che   possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che   possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone,   con rischi di crollo parziale o totale;

 - edifici per i quali é stata emesso dall'Amministrazione Comunale   o da altre Amministrazioni competenti  provvedimento di demolizione o ripristino atto ad   evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o   inabitabilità;

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso

interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione o di recupero, di cui  all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, determinano la applicabilità dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92  e pertanto la "Base imponibile" sarà costituita dall'area  fabbricabile;

5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione resa nelle forme previste dalla vigente disciplina in materia di certificazione amministrativa corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata alla denuncia Ici relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.

7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

8. In mancanza della dichiarazione, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

9.La dichiarazione di variazione Ici deve essere comunque presentata.

 

Art. 8 - Esenzioni

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, le esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del citato decreto legislativo, si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario dall'Ente utilizzatore.

 

Art. 9 - Rimborsi d'imposta per le aree divenute inedificabili

 

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D.lgs. n° 4446/97, per le aree già fabbricabili che abbiano perduto il requisito dell'edificabilità, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato applicando le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. n° 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e pagata sul valore determinato ai sensi del comma 5 del medesimo art. 5.

Il rimborso di cui al comma 1 è disposto su specifica richiesta del soggetto passivo e ha decorrenza dalla data di approvazione del vincolo di inedificabilità assoluta; può essere richiesto entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di pagamento delle maggiori somme. Sulle somme versate in eccedenza competono gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

Il diritto al rimborso compete al contribuente a condizione che sulle aree interessate non sia iniziata o  intervenuta alcuna opera di qualsiasi natura, ovvero che non siano state intraprese azioni legali, ricorsi o quant'altro avverso l'atto amministrativo di apposizione del vincolo, il quale deve essere divenuto esecutivo.

 

Titolo III - Versamenti, controlli, liquidazione, accertamento

 

Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.

2. Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti.

 

Art. 11 - Modalità del pagamento dell’imposta da parte dei contitolari

 

I  versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

Fermo restando il principio che ciascun comproprietario e’ responsabile esclusivamente della quota di imposta ICI dovuta, la norma di cui al comma 1 e’ applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativa a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell’azione accertatrice.

  

Art.12 - Liquidazione e accertamento

 

Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r.

2.   il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni  e degli interessi e’ fissato al 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

     Il suddetto termine è prorogato  qualora intervengono disposizioni legislative volte ad allungare i termini prescrizionali.

3.   Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione,  sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n°218/97.

Titolo IV - Disposizioni finali

 

Art. 13 - Norme di rinvio

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le     disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

 

Art. 14 - Entrata in vigore

 

1.       Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.