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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) (art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) Titolo
I - Principi generali Art.
1 - Oggetto, ambito di applicazione, soggetti passivi e presupposto d'imposta Il
presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 59 del citato decreto legislativo 446/97. L'imposta
è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso e la sua applicazione è
estesa a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale. L'imposta
è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, anche se residente
all'estero, sia proprietario d'immobili, ovvero titolare sugli stessi
del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie,
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 504/92 e successive modifiche ed
integrazioni. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 504/92. Per gli immobili ubicati lungo il confine di più comuni, l'imposta è dovuta al comune nella cui giurisdizione insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile. Art.
2 - Terreni agricoli Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano entrambe le seguenti condizioni: a)
la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo
deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi
comunali previsti dall'art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con
l'obbligo di assicurazioni
per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato
dall'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 446/97; b)
il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte
del soggetto passivo
dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare , così come
inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al
60% del reddito
complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef, ai sensi anche dell'art. 59, 1° comma, lettera a), del
citato D.Lgs. 446/97; Art.
3 - Determinazione delle aliquote 1)
Entro i termini di legge la Giunta Comunale stabilisce l'aliquota
con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella
G.U. 2)
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al
minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa
vigente, salvo deroghe di legge, e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale,
o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di
bilancio ed a criteri di equità fiscale. 3)
Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto,
purché classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, sono
considerate parti
integranti dell'abitazione principale e quindi,
usufruiscono della detrazione
applicabile alla abitazione stessa. 4)
Ai fini del comma precedente si intende per pertinenza l'unità
immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C2,
C6 e C7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed
effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare ove
è sita l'abitazione principale, purchè il proprietario dell'abitazione
principale o il titolare di diritto reale sulla medesima
sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unità
pertinenziale. Titolo
II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni Art.
4 - Abitazione principale 1)
Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi
dimori abitualmente. 2)
Vengono altresì considerate abitazioni principali: a)
le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprietà
indivisa. b)
l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un
soggetto residente
all'estero oppure che abbia acquisito la residenza in istituto di
ricovero o sanitario, alla sola condizione che non risulti locata. c)
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, fino al 3° grado o ad
affini fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione
principale e vi siano anagraficamente residenti. Art.
5 - Detrazione di imposta 1)
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al
punto 1 ed al punto 2 lettere a), b) e c), del precedente art. 4 è
prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato dalla
Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 3 comma 1, in
misura non inferiore al minimo di legge. L'ammontare
della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione
principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle
quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno
diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso
dell'anno. E'
elevata al massimo
consentito dalla legge la detrazione di cui al punto 1 per: Contribuenti
portatori di handicap di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92; contribuenti
nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap di cui al
punto precedente e del quale il nucleo familiare ha responsabilità di
cura Art.
6 - Documentazione per beneficiare della detrazione d'imposta
Per ottenere il
beneficio di cui al punto 2 del precedente art. 5,
deve essere presentata all'ufficio Tributi istanza con allegata
certificazione comprovante lo stato di portatore di handicap. La
predetta istanza va presentata entro il 30 marzo di ogni anno; entro il
31 maggio successivo l'ufficio Tributi, accertato il diritto, emette
formale provvedimento di autorizzazione ad effettuare la maggiore
detrazione. Art.
7 - Riduzioni d'imposta 1.
L'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non
superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così
come definiti dall'art. 31 lettere a) e b) della legge 5/8/1978, n. 457,
dall'art. 2 della L.R. 21/5/1980, n. 59 e relativo allegato. 3.
Si intendono inagibili i fabbricati o le unità immobiliari che
presentano le sotto descritte caratteristiche: -
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che
possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di
crollo; -
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni
che possano
costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone,
con rischi di crollo parziale o totale; -
edifici per i quali é stata emesso dall'Amministrazione Comunale o da altre Amministrazioni competenti provvedimento di demolizione o ripristino atto ad
evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata
l'inagibilità o inabitabilità; 4.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in
corso interventi
edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione o di recupero, di cui
all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978,
n. 457, determinano la applicabilità dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs.
504/92 e pertanto la
"Base imponibile" sarà costituita dall'area
fabbricabile; 5.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato
allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 6.
L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente
mediante dichiarazione resa nelle forme previste dalla vigente
disciplina in materia di certificazione amministrativa corredata da
idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi
ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La
dichiarazione deve essere allegata alla denuncia Ici relativa all'anno
in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità
indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. 7.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione
presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e
l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero
mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. 8.
In mancanza della dichiarazione, di cui al precedente punto 6, la
condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio
Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. 9.La
dichiarazione di variazione Ici deve essere comunque presentata. Art.
8 - Esenzioni 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, le
esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di
cui alla lettera i), comma 1, del citato decreto legislativo, si
applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di
diritto reale di godimento o in qualità di locatario dall'Ente
utilizzatore. Art.
9 - Rimborsi d'imposta per le aree divenute inedificabili Ai
sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D.lgs. n° 4446/97, per le
aree già fabbricabili che abbiano perduto il requisito dell'edificabilità,
il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata fra
l'imposta dovuta in base al valore calcolato applicando le disposizioni
di cui al comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. n° 504/92 e l'imposta
dichiarata, dovuta e pagata sul valore determinato ai sensi del comma 5
del medesimo art. 5. Il
rimborso di cui al comma 1 è disposto su specifica richiesta del
soggetto passivo e ha decorrenza dalla data di approvazione del vincolo
di inedificabilità assoluta; può essere richiesto entro il termine di
decadenza di tre anni dalla data di pagamento delle maggiori somme.
Sulle somme versate in eccedenza competono gli interessi nella misura
del 2,5% per ogni semestre compiuto. Il
diritto al rimborso compete al contribuente a condizione che sulle aree
interessate non sia iniziata o intervenuta
alcuna opera di qualsiasi natura, ovvero che non siano state intraprese
azioni legali, ricorsi o quant'altro avverso l'atto amministrativo di
apposizione del vincolo, il quale deve essere divenuto esecutivo. Titolo
III - Versamenti, controlli, liquidazione, accertamento Art.
10 - Differimento dei termini per i versamenti 1.
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di
versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o
per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità
naturali. 2.
Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì
essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti. Art.
11 - Modalità del pagamento dell’imposta da parte dei contitolari I
versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri si considerano regolarmente effettuati purché l’ICI relativa
all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di
riferimento. Fermo
restando il principio che ciascun comproprietario e’ responsabile
esclusivamente della quota di imposta ICI dovuta, la norma di cui al
comma 1 e’ applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta
dovuta relativa a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza
dell’azione accertatrice.
Art.12
- Liquidazione e accertamento Gli
avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di
rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata
a/r. 2.
il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione
dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni
e degli interessi e’ fissato al 31/12 del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
Il suddetto termine è prorogato
qualora intervengono disposizioni legislative volte ad allungare
i termini prescrizionali. 3.
Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento
con adesione, sulla base
dei criteri stabiliti dal D.lgs. n°218/97. Titolo
IV - Disposizioni finali Art.
13 - Norme di rinvio 1.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente
applicabile al tributo. Art.
14 - Entrata in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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