Home Page


REGOLAMENTO CIMITERIALE PER ASSEGNAZIONE LOCULI DI PROPRIETÀ COMUNALE

( Delibere C. C. nn. 93 del 27/11/1990 e 32 del 29/04/1991)

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

I loculi per tumulazione salme e/o ossari per conservazione salme mineralizzate, comunali, sono dati in concessione dal Comune per la tumulazione di defunti, che abbiano avuta l’ultima residenza nel Comune di Atripalda o che abbiano ascendenti di I° grado e/o coniuge residente, alle condizioni delle presenti norme ed al prezzo di cui agli articoli seguenti. Non possono essere concessi a persone viventi-

ART. 2 – DURATA

La concessione dei loculi avviene per un periodo di anni 20 (venti) ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 285/90, senza la possibilità di proroga e/o di rinnovo-

La concessione degli ossari singoli, avviene per anni novantanove rinnovabili-

La concessione dei loculi, implica, che ad avvenuta scadenza della durata di concessione, la salma mineralizzata sia trasferita in un ossario singolo, messo a disposizione dal Comune gratuitamente. In questo caso il loculo liberato ritorna a disposizione del Comune  per nuova concessione-

ART. 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

La concessione dei loculi e/o ossari avviene in rigida progressione, secondo l’ordine numerario predisposto dal Comune-

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

I richiedenti, unitamente alla domanda di concessione, devono produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che il defunto o il coniuge non aveva in concessione o, comunque, nella disponibilità, altro loculo in cappelle private o sociali, e certificato di residenza, in carta libera-

ART. 5 – PREZZI LOCULI

In fase di applicazione la somma da versare al rilascio della concessione dei loculi e comunque non oltre 10 giorni ammonta a £. 1.000.000 compreso IVA, ed oneri fiscali; in tale somma sono compresi gli oneri per la tumulazione della salma, tumulazione e trasporto della stessa negli ossari, alla scadenza della concessione.

Tali operazioni sono da eseguirsi esclusivamente a cura e spese del Comune, senza rivalsa, e senza indennizzo ad alcuno-

ART. 6 – PREZZI OSSARI

La somma da versare alla richiesta per la concessione degli ossari è ridotta alla metà di quella dei loculi per tumulazione –

ART. 7 – VARIAZIONE PREZZI

Per tenere conto della posizione dei loculi e/o in altezza, al somma da versare, di cui agli artt. precedenti, viene così variata:

per i loculi e/o ossari di prima fila, a partire dal piano di calpestio, riduzione del 5%;

per quelli dell’ultima fila in altezza, riduzione del 10%-

ART. 8 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

I prezzi unitari di concessione, ogni anno, vengono aggiornati automaticamente secondo l’indice ISTAT dei prezzi dalla data di approvazione del Regolamento-

ART. 9 – ASSEGNAZIONE

Il Sindaco, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni fissate nel presente disciplinare, disporrà la concessione del loculo per la immediata tumulazione della salma-

ART. 10 – ESENZIONE DEL PAGAMENTO

Destinatari pensionati e lavoratori dipendenti:

Si può essere esentati dal pagamento del costo di concessione loculi e ossari, dietro domanda, quando il reddito medio familiare complessivo del defunto degli ultimi due anni dichiarati sia inferiore o uguale al reddito di una pensione minima  INPS (riferita all’anno del decesso) e in assenza tra i redditi del defunto di redditi di terreni o di fabbricati, che lo stesso non abbia discendenti in primo grado con redditi superiori a quello minimo previsto, dal presente regolamento-

La domanda è prodotta dai familiari o eredi ed in assenza dall’Assessorato all’Assistenza del Comune-

Documentazione:

- stati di famiglia del defunto relativi alla fine degli ultimi due anni fiscali precedenti il decesso;

copie dei vari modelli, previsti per ogni componente in nucleo familiare compreso il defunto, di dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni – Nei casi previsti dalla legge di obbligo di presentazione del modello di dichiarazione all’ufficio delle imposte, la copia dovrà essere autenticata dall’ufficio stesso.

- dichiarazione di  cui all’art. 4-

ART. 11 – RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO IN CINQUE RATE

MENSILI SUCCESSIVE.

Pensionati e lavoratori dipendenti:

Si può godere della rateizzazione, a domanda, quando il reddito medio familiare convenzionale degli ultimi due anni dichiarati sia inferiore o uguale alla metà del reddito convenzionale (riferito all’anno del decesso) limite per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ed in assenza tra i redditi del defunto di terreno o fabbricati.

Lavoratori autonomi:

come il caso precedente ma il reddito medio familiare è quello complessivo e dovrà essere uguale o inferiore alla metà del reddito convenzionale limite per assegnazione di alloggi di edilizia economica popolare. Non sono previste rateizzazioni per i defunti senza familiari o eredi-

Documentazione: la stessa dell’art. 10-

ART. 12

Per coloro che non hanno congiunti entro il quarto grado residenti in Atripalda, si deroga alla norma di cui all’art. 4 della domanda successiva al decesso-

In questo caso il cittadino residente può presentare domanda per concessione personale versando la somma dovuta contestualmente alla domanda-

Farà carico all’Assessorato all’Assistenza dare esecuzione alla domanda all’atto del decesso del richiedente-