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REGOLAMENTO CIMITERIALE PER
ASSEGNAZIONE LOCULI DI PROPRIETÀ COMUNALE ( Delibere C. C. nn. 93 del 27/11/1990
e 32 del 29/04/1991) ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE I loculi per tumulazione salme e/o ossari per conservazione salme mineralizzate, comunali, sono dati in concessione dal Comune per la tumulazione di defunti, che abbiano avuta l’ultima residenza nel Comune di Atripalda o che abbiano ascendenti di I° grado e/o coniuge residente, alle condizioni delle presenti norme ed al prezzo di cui agli articoli seguenti. Non possono essere concessi a persone viventi- ART. 2 – DURATA La concessione dei loculi avviene per
un periodo di anni 20 (venti) ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n.
285/90, senza la possibilità di proroga e/o di rinnovo- La concessione degli ossari singoli,
avviene per anni novantanove rinnovabili- La concessione dei loculi, implica, che
ad avvenuta scadenza della durata di concessione, la salma mineralizzata
sia trasferita in un ossario singolo, messo a disposizione dal Comune
gratuitamente. In questo caso il loculo liberato ritorna a disposizione
del Comune per nuova concessione- ART. 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE La concessione dei loculi e/o ossari
avviene in rigida progressione, secondo l’ordine numerario predisposto
dal Comune- ART. 4 – DOCUMENTAZIONE I richiedenti, unitamente alla domanda
di concessione, devono produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto
notorio che il defunto o il coniuge non aveva in concessione o,
comunque, nella disponibilità, altro loculo in cappelle private o
sociali, e certificato di residenza, in carta libera- ART. 5 – PREZZI LOCULI In fase di applicazione la somma da
versare al rilascio della concessione dei loculi e comunque non oltre 10
giorni ammonta a £. 1.000.000 compreso IVA, ed oneri fiscali; in tale
somma sono compresi gli oneri per la tumulazione della salma,
tumulazione e trasporto della stessa negli ossari, alla scadenza della
concessione. Tali operazioni sono da eseguirsi
esclusivamente a cura e spese del Comune, senza rivalsa, e senza
indennizzo ad alcuno- ART. 6 – PREZZI OSSARI La somma da versare alla richiesta per
la concessione degli ossari è ridotta alla metà di quella dei loculi
per tumulazione – ART. 7 – VARIAZIONE PREZZI Per tenere conto della posizione dei
loculi e/o in altezza, al somma da versare, di cui agli artt.
precedenti, viene così variata: per i loculi e/o ossari di prima fila,
a partire dal piano di calpestio, riduzione del 5%; per quelli dell’ultima fila in
altezza, riduzione del 10%- ART. 8 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI I prezzi unitari di concessione, ogni
anno, vengono aggiornati automaticamente secondo l’indice ISTAT dei
prezzi dalla data di approvazione del Regolamento- ART. 9 – ASSEGNAZIONE Il Sindaco, previo accertamento dei
requisiti e delle condizioni fissate nel presente disciplinare, disporrà
la concessione del loculo per la immediata tumulazione della salma- ART. 10 – ESENZIONE DEL PAGAMENTO Destinatari pensionati e lavoratori
dipendenti: Si può essere esentati dal pagamento
del costo di concessione loculi e ossari, dietro domanda, quando il
reddito medio familiare complessivo del defunto degli ultimi due anni
dichiarati sia inferiore o uguale al reddito di una pensione minima
INPS (riferita all’anno del decesso) e in assenza tra i redditi
del defunto di redditi di terreni o di fabbricati, che lo stesso non
abbia discendenti in primo grado con redditi superiori a quello minimo
previsto, dal presente regolamento- La domanda è prodotta dai familiari o
eredi ed in assenza dall’Assessorato all’Assistenza del Comune- Documentazione: - stati di famiglia del defunto
relativi alla fine degli ultimi due anni fiscali precedenti il decesso; copie dei vari modelli, previsti per
ogni componente in nucleo familiare compreso il defunto, di
dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni – Nei casi previsti
dalla legge di obbligo di presentazione del modello di dichiarazione
all’ufficio delle imposte, la copia dovrà essere autenticata
dall’ufficio stesso. - dichiarazione di
cui all’art. 4- ART. 11 – RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
IN CINQUE RATE MENSILI SUCCESSIVE. Pensionati e lavoratori dipendenti: Si può godere della rateizzazione, a
domanda, quando il reddito medio familiare convenzionale degli ultimi
due anni dichiarati sia inferiore o uguale alla metà del reddito
convenzionale (riferito all’anno del decesso) limite per
l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ed in
assenza tra i redditi del defunto di terreno o fabbricati. Lavoratori autonomi: come il caso precedente ma il reddito
medio familiare è quello complessivo e dovrà essere uguale o inferiore
alla metà del reddito convenzionale limite per assegnazione di alloggi
di edilizia economica popolare. Non sono previste rateizzazioni per i
defunti senza familiari o eredi- Documentazione: la stessa dell’art.
10- ART. 12 Per coloro che non hanno congiunti
entro il quarto grado residenti in Atripalda, si deroga alla norma di
cui all’art. 4 della domanda successiva al decesso- In questo caso il cittadino residente
può presentare domanda per concessione personale versando la somma
dovuta contestualmente alla domanda- Farà carico all’Assessorato all’Assistenza dare esecuzione alla domanda all’atto del decesso del richiedente- |