Indice Piano Commerciale | Regolamento | Relazione


STRUMENTO  DI  INTERVENTO  

PER  L’APPARATO  DISTRIBUTIVO

  (SIAD)

 Elaborato N. 2

  NORME  DI  ATTUAZIONE

    Ai  sensi  della Legge  Regione  Campania 7 Gennaio 2000 n.1

  INDICE

       

Capo       I                Generalità………………………………………………………………………......2

                                                                                                                                                                                                                                                         

Capo       II                Localizzazione delle strutture di vendita…………………………………………..4

 

Capo       III                Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali……………….7

 

Capo       IV                Disposizioni particolari per il centro storico……………………………………….9

 

Capo       V                Allegati, norme di rinvio, entrata in vigore……………………………………….10

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Applicazione

  Lo strumento d'intervento per l’apparato distributivo disciplina le attività commerciali nel Comune di Atripalda, in attuazione della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Il provvedimento ha validità per quattro anni ed alla scadenza è comunque automaticamente rinnovato fino all’approvazione di una nuova determinazione comunale.

Art. 2 - Area funzionale

Ai sensi dell'art.1, Legge Regione Campania 7/1/2000 n.1, il Comune di Atripalda ricade nell'Area funzionale sovracomunale omogenea "Area 8 - Area Avellinese", ed è classificato come "Comune di Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti".

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento s'intendono:

a)       per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci  in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b)       per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in  nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c)       per superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV), l'area destinata alla effettiva vendita, compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, spazi tecnici, uffici e servizi;

d)       per settore merceologico, la tipologia dei prodotti in vendita, di cui il settore A/M per il commercio di prodotti alimentari o misti ed il settore E per il commercio dei prodotti extraalimentari;

e)       per esercizi di vicinato (V), quelli aventi superficie di vendita non superiore a mq.250;

f)        per medie strutture di vendita (M), gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al precedente punto e), distinti in M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq.), e in M2 (con superficie di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq.);

g)       per grandi strutture di vendita (G), gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto f);

h)       per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Detti esercizi commerciali devono essere posti all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

Più esercizi commerciali che insistono in una struttura priva di destinazione specifica o su strade e vie della città, ancorché caratterizzati da un comune progetto e da servizi comuni, conservano la loro individualità e non formano una struttura funzionale unitaria.

Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

  CAPO II - LOCALIZZAZIONE  DELLE  STRUTTURE  DI  VENDITA

   

Art. 4 - Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali

  1.             Ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, preso atto che nelle relative Norme Tecniche di Attuazione le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E1, F2, F3, F4, F8 sono dichiarate urbanisticamente compatibili con le attività commerciali, nel territorio della Città di Atripalda è consentita la localizzazione delle strutture di vendita secondo le prescrizioni della seguente Tabella "A":

  TABELLA  "A"  DI  LOCALIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA' COMMERCIALI

(ai sensi del P.R.G. vigente)

 

P.R.G. Vigente

V

M1

M2

G

Zona Urbanistica

SV: max 250 mq.

SV: 251 - 1500 mq.

SV: 1501 - 2500 mq.

SV > 2500 mq.

 

 

 

 

 

A

SI

SI (max 400 mq.)

NO

NO

B1

SI

SI (max 400 mq.)

SI

NO

B2

NO

NO

NO

NO

B/D

SI

SI

SI

NO

C

NO

NO

NO

NO

C/D

NO

NO

NO

NO

D

SI

SI

SI

NO

E1

SI

NO

NO

NO

E2

NO

NO

NO

NO

E3

NO

NO

NO

NO

F1

NO

NO

NO

NO

F2

SI

SI

NO

NO

F3

SI

NO

NO

NO

F4

SI

NO

NO

NO

F5

NO

NO

NO

NO

F6

NO

NO

NO

NO

F7

NO

NO

NO

NO

F8

SI

NO

NO

NO

  Legenda:  

SV                           =                Superficie di vendita; 

V                             =                Esercizio di vicinato (con superficie di vendita sino a 250 mq.);          

M1                           =                Media struttura inferiore (con superficie di vendita tra 251 e 1.500 mq.);

M2                           =                Media struttura superiore (con superficie  di vendita tra 1.501 e 2.500 mq.);

G                             =                Grande struttura di vendita (con superficie di vendita maggiore di 2.500 mq.).

SI                             =                Attività commerciale ammissibile

NO                           =                Attività commerciale non ammissibile

  2.             A partire dall'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Atripalda n.23 del 7.4.1998, la localizzazione delle strutture di vendita sarà consentita secondo le prescrizioni della seguente Tabella "A":

  TABELLA  "A"  DI  LOCALIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA' COMMERCIALI

(ai sensi del P.R.G. adottato)

 

P.R.G. Adottato

V

M1

M2

G

Zone Urbanistiche

SV: max 250 mq.

SV: 251 - 1500 mq.

SV: 1501 - 2500 mq.

SV > 2500 mq.

 

 

 

 

 

A

SI

SI (max 400 mq.)

NO

NO

A1

SI

SI (max 400 mq.)

NO

NO

B1

SI

SI

SI

NO

B2

NO

NO

NO

NO

B3

SI

SI

SI

NO

B4

SI

SI

SI

NO

B/D

SI

SI

SI

NO

C1

NO

NO

NO

NO

C2

NO

NO

NO

NO

D1

SI

SI

SI

NO

D2

SI

SI

SI

NO

D3

SI

SI

SI

NO

D3/1

SI

SI

SI

NO

D4

SI

SI

SI

NO

D5

SI

SI

SI

NO

D6

NO

NO