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STRUMENTO
DI INTERVENTO PER
L’APPARATO DISTRIBUTIVO Elaborato
N. 2 Capo
I
Generalità………………………………………………………………………......2
Capo
II
Localizzazione delle strutture di
vendita…………………………………………..4 Capo
III
Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi
commerciali……………….7 Capo
IV
Disposizioni particolari per il centro
storico……………………………………….9 Capo
V
Allegati, norme di rinvio, entrata in
vigore……………………………………….10 CAPO
I - GENERALITA' Art. 1 -
Applicazione Il
provvedimento ha validità per quattro anni ed alla scadenza è comunque
automaticamente rinnovato fino all’approvazione di una nuova
determinazione comunale. Art. 2 -
Area funzionale Ai sensi
dell'art.1, Legge Regione Campania 7/1/2000 n.1, il Comune di Atripalda
ricade nell'Area funzionale sovracomunale omogenea "Area 8 - Area
Avellinese", ed è classificato come "Comune di Classe 3 -
Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti". Art. 3 -
Definizioni Ai fini
dell'applicazione del presente provvedimento s'intendono: a)
per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale; b)
per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o
di esportazione; c)
per superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV), l'area
destinata alla effettiva vendita, compresa l'area occupata da banchi,
scaffalature e simili, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, spazi tecnici, uffici e servizi; d)
per settore merceologico, la tipologia dei prodotti in vendita, di cui il
settore A/M per il commercio di prodotti alimentari o misti ed il settore
E per il commercio dei prodotti extraalimentari; e)
per esercizi di vicinato (V), quelli aventi superficie di vendita non
superiore a mq.250; f)
per medie strutture di vendita (M), gli esercizi aventi superficie di
vendita superiore ai limiti di cui al precedente punto e), distinti in M1
(con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq.), e in M2 (con
superficie di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq.); g)
per grandi strutture di vendita (G), gli esercizi aventi superficie di
vendita superiore ai limiti di cui al punto f); h)
per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. Detti
esercizi commerciali devono essere posti all'interno di una struttura
funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso
pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli
esercizi. Per
superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti. Nei
centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non
deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di
vendita. Più
esercizi commerciali che insistono in una struttura priva di destinazione
specifica o su strade e vie della città, ancorché caratterizzati da un
comune progetto e da servizi comuni, conservano la loro individualità e
non formano una struttura funzionale unitaria. Non
sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi
allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche
se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni. Art. 4 -
Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali (ai
sensi del P.R.G. vigente)
SV
=
Superficie di vendita; V
=
Esercizio di vicinato (con superficie di vendita sino a 250 mq.);
M1
=
Media struttura inferiore (con superficie di vendita tra 251 e 1.500 mq.);
M2
=
Media struttura superiore (con superficie di vendita tra 1.501 e
2.500 mq.); G
=
Grande struttura di vendita (con superficie di vendita maggiore di 2.500
mq.). SI
=
Attività commerciale ammissibile NO
=
Attività commerciale non ammissibile (ai
sensi del P.R.G. adottato)
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