|
(SIAD) Elaborato
N. 3 REGOLAMENTO
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ai
sensi della
INDICE TITOLO
I - DEFINIZIONI ED
AMBITO DI
APPLICAZIONE ……………….....
2 Articolo
1 - Oggetto
Articolo
2 - Principi generali
TITOLO
II - ESERCIZI DI
VICINATO ….………………………………………..
3
Articolo 3 -
Comunicazione di inizio attività TITOLO
III - MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA
………………………………..
3
Articolo 4 -
Istanza di autorizzazione
Articolo
5 - Rilascio dell’autorizzazione
Articolo
6 - Attivazione dell’esercizio ed eventuali proroghe
Articolo
7 - Trasferimento della gestione o della titolarità
Articolo
8 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali
Articolo
9 - Criteri di priorità ed atti dovuti TITOLO
IV - ESERCIZI CHE
VENDONO MERCI
INGOMBRANTI …………..
5
Articolo 10 - Rilascio
dell’autorizzazione
TITOLO
V - NORME FINALI
E TRANSITORIE
………………………………....
6
Articolo
11 - Strutture di vendita esistenti
Articolo
12 - Cessione della gestione di reparti di un esercizio
Articolo
13 - Orari di vendita TITOLO
I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo
1 - Oggetto 1.
Il
presente regolamento disciplina le procedure amministrative inerenti le
attività commerciali di cui allo Strumento d'intervento per l'apparato
distributivo di Atripalda. 2.
Ai
fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le definizioni
di cui alle Norme di Attuazione dello Strumento d'intervento per
l'apparato distributivo del Comune di Atripalda, e, per quanto non
previsto, all’articolo n.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114
e agli articoli n.2,4,7 della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1. Art.2
- Principi generali 1.
Per
comunicare l’apertura per subingresso (a seguito di trasferimento
della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte), la riduzione della superficie di vendita o di settore
merceologico, la cessazione di attività, il soggetto interessato deve
inviare apposita comunicazione, rivolta al Dirigente del IV Settore,
Commercio e Attività di Vigilanza del Comune di Atripalda, corredata
dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza
Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con deliberazione
13.041999. 2.
L’ampliamento,
la concentrazione o accorpamento di medie strutture e/o di esercizi di
vicinato, oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 2, lettera d),
della L.R.n.1/2000 per le medie strutture superiori, sono soggetti alle
procedure dell’art.n.9 del D.Lgs. n.114/98. 3.
L’ampliamento,
la concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato oltre il loro
limite massimo stabilito dal D. Lgs. n.114/98, art. n.4, comma 1,
lettera d), entro, però, i
limiti massimi previsti delle medie strutture superiori, sono soggetti
ad autorizzazione comunale. 4.
Le
domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera
raccomandata A.R. oppure presentate all’Ufficio Protocollo Generale
del Comune, il quale provvederà al rilascio di apposita ricevuta
attestante l’avvenuto inoltro. Entro
10 giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio Commercio comunica
all’interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e
chiede le eventuali integrazioni per il completamento
dell’istruttoria. La richiesta di integrazione della domanda
interrompe il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso, che
inizierà a decorrere nuovamente solo dopo l’acquisizione della
documentazione richiesta. 5.
Ai
fini dell’accesso ai documenti relativi all’istruttoria delle
domande e all’intervento nel procedimento si applicano le norme di cui
alla L. 7/8/1990 n.241 e successive modifiche. 6.
Sono
fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e
dai regolamenti vigenti.
Quando, in sede di esame della domanda,
il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza, fatti
salvi i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzioni
o integrazioni, ravvisi la falsità di una autocertificazione, trasmette
gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. TITOLO
II - ESERCIZI DI VICINATO
Articolo
3 - Comunicazione di inizio attività 1.
Ai
sensi del D.Lgs. 114/98, art.7, l’apertura, il trasferimento di sede e
l’ampliamento sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato
sono soggetti a previa comunicazione, rivolta al Dirigente del IV
Settore, Commercio e Attività di Vigilanza del Comune di Atripalda, e possono essere effettuati decorsi trenta
giorni dalla comunicazione. 2.
Nella
comunicazione di cui al precedente comma
il soggetto interessato dichiara:
·
di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.n.14/98; ·
di
avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e
quelle relative alle destinazioni d’uso; ·
l’ubicazione,
la superficie di vendita dell’esercizio, il settore merceologico
trattato. 3.
Tale
documentazione è in ogni caso integrativa di quella prevista per il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. 4.
La
comunicazione, completa delle informazioni di cui alla modulistica
approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie
Locali con deliberazione 13/4/1999, produce gli effetti relativi decorso
il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, fatta salva l’adozione di
eventuali provvedimenti interdittivi da parte del Comune. TITOLO
III - MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA
Articolo
4 - Istanza di autorizzazione 1.
La
domanda per il rilascio di un'autorizzazione commerciale per
l’apertura, la variazione del settore merceologico autorizzato,
l’ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di
vendita deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica
definita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie
Locali. 2.
L’istanza
deve essere rivolta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività
di Vigilanza del Comune di Atripalda, il quale, entro 10 giorni
dall’acquisizione al Protocollo Generale, procede agli adempimenti di
cui agli artt.7 e 8 della Legge 07.08.1990, n.241 e ne dà notizia
mediante affissione sull’albo pretorio per 10 giorni consecutivi. 3.
La
domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta
dalla L.R. Campania n.1/2000, anche da quanto segue: a)
relazione
illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione
della conformità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali; b)
planimetria
indicante la destinazione d’uso dei locali, le superfici di vendita,
le aree di parcheggio, le aree libere, gli accessi e i
percorsi veicolari; c)
dichiarazione
dell’esistenza di eventuali condizioni che configurino il rilascio
dell’autorizzazione quale atto dovuto oppure che conferiscano
all’istanza criteri di priorità, di cui all’artt.7, 8 e 15 della
L.R. n.1/2000; d)
atto
d’impegno al reimpiego del personale già operante negli esercizi
oggetto di concentrazione o accorpamento, nel caso di richiesta quale
atto prioritario o dovuto; e)
dichiarazione
della misura percentuale dell’ampliamento, nel caso di
domanda di autorizzazione all'ampliamento ai sensi della
L.R.n.1/2000, art.8, comma 2, lettera e); f)
richiesta
di autorizzazione o concessione edilizia, ove ciò sia necessario.
Articolo 5 -
Rilascio dell’autorizzazione 1.
Verificata
la corrispondenza dell’istanza alle disposizioni di legge e allo
Strumento d'intervento per l'apparato distributivo della Città di
Atripalda, il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di
Vigilanza, preso atto dell'istruttoria del responsabile del
procedimento, rilascia l’autorizzazione o comunica il diniego
motivato. Decorsi
90 giorni dalla data dell’acquisizione della domanda di autorizzazione
commerciale al Protocollo Generale del Comune senza che sia stato emesso
e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l’istanza
s’intende accolta. 2.
L’autorizzazione
indica: a)
la
titolarità del provvedimento; b)
l’ubicazione
dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico; c)
per
i centri commerciali, sia la superficie di vendita complessiva, sia le
tipologie dimensionali, sia il numero dei relativi esercizi; d)
la
superficie dei parcheggi nonché le altre componenti delle superfici
commerciali. 3.
L’inosservanza
di eventuali prescrizioni previste nell’autorizzazione comporta la
sospensione dell’autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto
autorizzato. Articolo
6 - Attivazione dell’esercizio
ed eventuali proroghe 1.
Le
medie strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due
terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio
dell’autorizzazione, oppure, nel caso in cui l'apertura della
struttura di vendita sia subordinata alla realizzazione dei locali in
cui svolgere l'attività, entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori di edificazione prevista nel titolo edilizio. 2.
Nei
casi di comprovata necessità, il Dirigente del IV Settore, Commercio
e Attività di Vigilanza, può concedere una proroga fino ad un
massimo di 12 mesi. La richiesta di proroga deve essere presentata prima
della data di scadenza del termine di attivazione. In
caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati e qualora non sia
stata concessa un’eventuale proroga, il Dirigente del IV Settore,
Commercio e Attività di Vigilanza, dispone la decadenza
dell’autorizzazione.
Articolo
7 - Trasferimento della gestione o della titolarità 1.
Il
trasferimento della gestione e della titolarità per atto tra vivi o a
causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune e comporta il
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione sempre che il
subentrante possieda i requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.n.114/98. 2.
La
comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei
mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di
trasferimento della gestione o della titolarità. 3.
In
caso di morte del titolare, l’autorizzazione è reintestata
all’erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi
abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 c.c., un
solo rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, nel rispetto dei requisiti
dell'art.5 del D.Lgs.n.114/98. 4.
La
rinuncia di uno o più degli eredi deve risultare da atto scritto,
secondo le forme di legge. 5.
Qualora
si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli
eredi reintestatari dell’autorizzazione che ne siano sprovvisti devono
acquisire i requisiti professionali di cui all’articolo 5 del
D.Lgs.n.114/98 entro sei mesi dalla reintestazione. Articolo
8 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali 1.
Qualora
l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di una media struttura
di vendita richiedano il rilascio di titolo edilizio, non subordinato ad
autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica,
idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico,
artistico ed archeologico, occorre presentare l'istanza della
concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla documentazione
prescritta dal regolamento edilizio
vigente, diretta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di
Vigilanza. Il
suddetto ufficio comunale si fa carico di inoltrare l'istanza al Settore
Urbanistico, per intraprendere il procedimento unico, e di richiedere
eventuali integrazioni documentali.
Il procedimento unico deve concludersi
entro 90 giorni, decorsi i quali l’autorizzazione per il commercio
s'intende comunque rilasciata, mentre, in tale ipotesi, il titolo
edilizio è rilasciato entro i termini previsti dalla legislazione
vigente. 2.
Nel
caso in cui, invece, il rilascio del titolo edilizio sia subordinato
alle autorizzazioni o ai nulla osta suddetti, il Dirigente del IV
Settore, Commercio e Attività di Vigilanza
convoca una conferenza di servizi, invitando i rappresentanti
delle Amministrazioni competenti. La
conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli artt.14 e
seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241. Articolo
9 - Criteri di priorità e atti dovuti Nelle
istanze in cui il richiedente fa valere i criteri di priorità oppure
sollecita il procedimento quale atto dovuto, è necessario, pena la
decadenza del proprio diritto, che il soggetto dichiari esplicitamente
nella domanda di autorizzazione il criterio di priorità invocato oppure
la ragione dell’atto dovuto, allegando tutta l’idonea e necessaria
documentazione, secondo quanto previsto dalla L.R.n.1/2000, Artt.7, 8 e
15, e dal presente provvedimento. TITOLO
IV - ESERCIZI CHE VENDONO MERCI INGOMBRANTI
Articolo
10 - Rilascio di
autorizzazione 1.
Per
gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, per le quali
non è possibile la consegna immediata, il Comune di Atripalda rilascia
apposita autorizzazione, in cui è specificata la limitazione alla
vendita dei prodotti ivi precisati ed è indicata sia la superficie di
vendita, limitata alla superficie massima degli esercizi di vicinato,
sia la superficie destinata a magazzini, depositi ed area espositiva. 2.
L’ampliamento
dimensionale o merceologico, oltre i limiti stabiliti dal Comune, sarà
considerata come nuova apertura e trattata secondo le modalità connesse
all’apertura di medie o grandi strutture di vendita, in relazione alle sue sopravvenienti caratteristiche. TITOLO
V - NORME FINALI
E TRANSITORIE Articolo
11 - Strutture di vendita esistenti 1.
Tutti
gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme,
aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 8 del Decreto
Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come medie strutture di
vendita. 2.
Tutti
gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme,
aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 9 del Decreto
Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come grandi strutture di
vendita.
Articolo 12 - Cessione della gestione di reparti di
esercizio 1.
Il
titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, può
affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo
convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, dandone
immediata comunicazione al Comune. 2.
Il
titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in
proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 2208 del codice civile. Articolo
13 - Orari di vendita 1.
Gli
orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio
sono disciplinati ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo
31.03.1998 n.114/98, secondo la più ampia facoltà concessa. 2.
Gli
esercenti debbono rendere noto al pubblico l’orario quotidiano e i
giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante
cartelli o altri mezzi idonei di informazione, e dandone relativa
comunicazione all’Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di
almeno 10 giorni. 3.
Ai
sensi dell’articolo 16 della Legge Regione Campania n.1/2000, gli
esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite come
centro storico sono esonerati dall’obbligo di chiusura domenicale,
festiva, infrasettimanale. 4.
Gli
altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di
vendita e dalla zona di localizzazione, possono restare aperti dalle ore
7 alle ore 22, per un massimo di tredici ore quotidiane, liberamente
determinate dall’esercente, osservando la chiusura domenicale e
festiva, senza obbligo della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale. Essi
possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva durante
tutto il mese di dicembre, durante il periodo turistico che va da 1°
maggio al 30 settembre, e per ulteriori otto giornate domenicali e/o
festive nel corso dell’anno. |