Indice Piano Commerciale | Norme | Relazione


  STRUMENTO  DI  INTERVENTO PER  L’APPARATO  DISTRIBUTIVO

 

(SIAD)

   

Elaborato N. 3

 

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Ai  sensi  della Legge  Regione  Campania 7 Gennaio 2000 n.1

   

                                                                           INDICE

   

TITOLO I  -   DEFINIZIONI  ED AMBITO  DI  APPLICAZIONE ……………….....   2

Articolo   1 - Oggetto

     Articolo   2 - Principi generali                

 

TITOLO II -   ESERCIZI  DI  VICINATO ….………………………………………..   3

                                  Articolo  3 - Comunicazione di inizio attività

 

TITOLO III -   MEDIE  STRUTTURE  DI  VENDITA   ………………………………..   3

                                  Articolo   4 - Istanza di autorizzazione                                                                                        

     Articolo   5 - Rilascio dell’autorizzazione                                                                                         

     Articolo   6 - Attivazione dell’esercizio ed eventuali proroghe

     Articolo   7 - Trasferimento della gestione o della titolarità

     Articolo   8 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali

     Articolo   9 - Criteri di priorità ed atti dovuti

 

TITOLO IV   -   ESERCIZI  CHE  VENDONO  MERCI  INGOMBRANTI   …………..  5

     Articolo 10 - Rilascio dell’autorizzazione                                                                               

 

TITOLO V   -   NORME  FINALI  E  TRANSITORIE   ………………………………....   6

     Articolo  11 - Strutture di vendita esistenti

     Articolo  12 - Cessione della gestione di reparti di un esercizio

     Articolo  13 - Orari di vendita

     

TITOLO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1 - Oggetto

 

1.       Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative inerenti le attività commerciali di cui allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo di Atripalda.

 

2.       Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui alle Norme di Attuazione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di Atripalda, e, per quanto non previsto, all’articolo n.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e agli articoli n.2,4,7 della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1.

 

Art.2 - Principi  generali

 

1.       Per comunicare l’apertura per subingresso (a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), la riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico, la cessazione di attività, il soggetto interessato deve inviare apposita comunicazione, rivolta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza del Comune di Atripalda, corredata dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con deliberazione 13.041999.

 

2.       L’ampliamento, la concentrazione o accorpamento di medie strutture e/o di esercizi di vicinato, oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 2, lettera d), della L.R.n.1/2000 per le medie strutture superiori, sono soggetti alle procedure dell’art.n.9 del D.Lgs. n.114/98.

 

3.       L’ampliamento, la concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato oltre il loro limite massimo stabilito dal D. Lgs. n.114/98, art. n.4, comma 1, lettera d),  entro, però, i limiti massimi previsti delle medie strutture superiori, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

 

4.       Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata A.R. oppure presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, il quale provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l’avvenuto inoltro.

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio Commercio comunica all’interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell’istruttoria. La richiesta di integrazione della domanda interrompe il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso, che inizierà a decorrere nuovamente solo dopo l’acquisizione della documentazione  richiesta.

 

5.       Ai fini dell’accesso ai documenti relativi all’istruttoria delle domande e all’intervento nel procedimento si applicano le norme di cui alla L. 7/8/1990 n.241 e successive modifiche.

 

6.       Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

         Quando, in sede di esame della domanda, il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza, fatti salvi i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisi la falsità di una autocertificazione, trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

 

TITOLO II - ESERCIZI  DI  VICINATO

            

Articolo  3 - Comunicazione di inizio attività

 

1.       Ai sensi del D.Lgs. 114/98, art.7, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato sono soggetti a previa comunicazione, rivolta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza del Comune di Atripalda, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

 

2.       Nella comunicazione di cui al precedente comma  il soggetto interessato dichiara:        

·           di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.n.14/98;

·           di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d’uso;

·           l’ubicazione, la superficie di vendita dell’esercizio, il settore merceologico trattato.

 

3.       Tale documentazione è in ogni caso integrativa di quella prevista per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

 

4.       La comunicazione, completa delle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con deliberazione 13/4/1999, produce gli effetti relativi decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte del Comune.

 

TITOLO III - MEDIE  STRUTTURE  DI  VENDITA

                                                                                                                             

Articolo  4 - Istanza di autorizzazione

 

1.       La domanda per il rilascio di un'autorizzazione commerciale per l’apertura, la variazione del settore merceologico autorizzato, l’ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica definita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali.

 

2.       L’istanza deve essere rivolta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza del Comune di Atripalda, il quale, entro 10 giorni dall’acquisizione al Protocollo Generale, procede agli adempimenti di cui agli artt.7 e 8 della Legge 07.08.1990, n.241 e ne dà notizia mediante affissione sull’albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

 

3.       La domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta dalla L.R. Campania n.1/2000, anche da quanto segue:

a)         relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

b)         planimetria indicante la destinazione d’uso dei locali, le superfici di vendita, le aree di parcheggio, le aree libere, gli accessi e i  percorsi veicolari;

c)         dichiarazione dell’esistenza di eventuali condizioni che configurino il rilascio dell’autorizzazione quale atto dovuto oppure che conferiscano all’istanza criteri di priorità, di cui all’artt.7, 8 e 15 della L.R. n.1/2000;

d)         atto d’impegno al reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento, nel caso di richiesta quale atto prioritario o dovuto;

e)         dichiarazione della misura percentuale dell’ampliamento, nel caso di  domanda di autorizzazione all'ampliamento ai sensi della L.R.n.1/2000, art.8, comma 2, lettera e);

f)          richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, ove ciò sia necessario.

 

                                                    Articolo  5 -  Rilascio dell’autorizzazione

 

1.       Verificata la corrispondenza dell’istanza alle disposizioni di legge e allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo della Città di Atripalda, il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza, preso atto dell'istruttoria del responsabile del procedimento, rilascia l’autorizzazione o comunica il diniego motivato.

Decorsi 90 giorni dalla data dell’acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al Protocollo Generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l’istanza s’intende accolta.

 

2.       L’autorizzazione indica:

a)        la titolarità del provvedimento;

b)        l’ubicazione dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;

c)         per i centri commerciali, sia la superficie di vendita complessiva, sia le tipologie dimensionali, sia il numero dei relativi esercizi;

d)        la superficie dei parcheggi nonché le altre componenti delle superfici commerciali.

 

3.       L’inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell’autorizzazione comporta la sospensione dell’autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

 

Articolo  6 - Attivazione dell’esercizio  ed eventuali  proroghe

 

1.       Le medie strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione, oppure, nel caso in cui l'apertura della struttura di vendita sia subordinata alla realizzazione dei locali in cui svolgere l'attività, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione prevista nel titolo edilizio.

 

2.       Nei casi di comprovata necessità, il Dirigente del IV Settore, Commercio  e Attività di Vigilanza, può concedere una proroga fino ad un massimo di 12 mesi. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della data di scadenza del termine di attivazione.

In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati e qualora non sia stata concessa un’eventuale proroga, il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza, dispone la decadenza dell’autorizzazione.

            

Articolo  7 - Trasferimento della gestione o della titolarità

 

1.       Il trasferimento della gestione e della titolarità per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune e comporta il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.n.114/98.

 

2.       La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità.

3.       In caso di morte del titolare, l’autorizzazione è reintestata all’erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 c.c., un solo rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, nel rispetto dei requisiti dell'art.5 del D.Lgs.n.114/98.

 

4.       La rinuncia di uno o più degli eredi deve risultare da atto scritto, secondo le forme di legge.

 

5.       Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell’autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs.n.114/98 entro sei mesi dalla reintestazione.

 

Articolo  8 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali

 

1.       Qualora l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita richiedano il rilascio di titolo edilizio, non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare l'istanza della concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla documentazione prescritta dal regolamento  edilizio vigente, diretta al Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza.

Il suddetto ufficio comunale si fa carico di inoltrare l'istanza al Settore Urbanistico, per intraprendere il procedimento unico, e di richiedere eventuali integrazioni documentali.

            Il procedimento unico deve concludersi entro 90 giorni, decorsi i quali l’autorizzazione per il commercio s'intende comunque rilasciata, mentre, in tale ipotesi, il titolo edilizio è rilasciato entro i termini previsti dalla legislazione vigente.

 

2.       Nel caso in cui, invece, il rilascio del titolo edilizio sia subordinato alle autorizzazioni o ai nulla osta suddetti, il Dirigente del IV Settore, Commercio e Attività di Vigilanza  convoca una conferenza di servizi, invitando i rappresentanti delle Amministrazioni competenti.

La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli artt.14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241.

 

Articolo  9 - Criteri di priorità e atti dovuti

 

Nelle istanze in cui il richiedente fa valere i criteri di priorità oppure sollecita il procedimento quale atto dovuto, è necessario, pena la decadenza del proprio diritto, che il soggetto dichiari esplicitamente nella domanda di autorizzazione il criterio di priorità invocato oppure la ragione dell’atto dovuto, allegando tutta l’idonea e necessaria documentazione, secondo quanto previsto dalla L.R.n.1/2000, Artt.7, 8 e 15, e dal presente provvedimento.

 

TITOLO IV - ESERCIZI CHE VENDONO MERCI INGOMBRANTI

                                                                                                                                

Articolo  10 - Rilascio  di autorizzazione

 

1.       Per gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, per le quali non è possibile la consegna immediata, il Comune di Atripalda rilascia apposita autorizzazione, in cui è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti ivi precisati ed è indicata sia la superficie di vendita, limitata alla superficie massima degli esercizi di vicinato, sia la superficie destinata a magazzini, depositi ed area espositiva.

2.       L’ampliamento dimensionale o merceologico, oltre i limiti stabiliti dal Comune, sarà considerata come nuova apertura e trattata secondo le modalità connesse all’apertura di medie o grandi strutture di vendita,   in relazione alle sue sopravvenienti caratteristiche.

 

TITOLO V - NORME  FINALI  E  TRANSITORIE

 

Articolo 11 - Strutture di vendita esistenti

 

1.       Tutti gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come medie strutture di vendita.

 

2.       Tutti gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 9 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come grandi strutture di vendita.

 

                                  Articolo 12 - Cessione della gestione di reparti di esercizio

 

1.       Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, dandone immediata comunicazione al Comune.

 

2.       Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.

Articolo 13 - Orari di vendita

 

1.       Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114/98, secondo la più ampia facoltà concessa.

 

2.       Gli esercenti debbono rendere noto al pubblico l’orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, e dandone relativa comunicazione all’Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni.

 

3.       Ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regione Campania n.1/2000, gli esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite come centro storico sono esonerati dall’obbligo di chiusura domenicale, festiva, infrasettimanale.

 

4.       Gli altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 22, per un massimo di tredici ore quotidiane, liberamente determinate dall’esercente, osservando la chiusura domenicale e festiva, senza obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Essi possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva durante tutto il mese di dicembre, durante il periodo turistico che va da 1° maggio al 30 settembre, e per ulteriori otto giornate domenicali e/o festive nel corso dell’anno.