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Elaborato
N. 1 1.
RIFERIMENTI
NORMATIVI…………..………………………………….……………...2 2.
COMPITI DEI
COMUNI….…….…………………………………………………………3
3.
LO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO
DISTRIBUTIVO...……….....4 4.
MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
ESISTENTE..………5
5.
LE DISPOSIZIONI DEL P.R.G. DI ATRIPALDA………………………………...…...…6 6.
LOCALIZZAZIONE DELLO STRUTTURE DI
VENDITA………………………..…...13
1.
RIFERIMENTI NORMATIVI
A)
DECRETO LEGISLATIVO 31.03.1998 N.114 Esso
introduce importanti elementi di specificazione, quali
l’individuazione delle aree in cui consentire gli insediamenti di
medie e grandi strutture di vendita, i rapporti tra insediamenti
commerciali e tutela dei beni artistici, culturali e ambientali (in
particolare nei centri storici e nelle località d’interesse storico e
naturale), i vincoli relativi alla disponibilità di spazi per parcheggi
in rapporto alle diverse tipologie degli esercizi, il raccordo tra le
norme sul procedimento amministrativo relativo alla concessione e
autorizzazione edilizia inerenti gli immobili con destinazione d’uso
commerciale e le norme sul procedimento amministrativo relativo
all’apertura di una media struttura di vendita. La
Legge Regionale determina un’effettiva integrazione tra la disciplina
urbanistica e quella commerciale, dando vita a una pianificazione
commerciale programmata in relazione alle scelte e alle previsioni di
pianificazione urbanistica, nell’ottica dello snellimento e
semplificazione dell’azione amministrativa.
C)
ACCORDO STIPULATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA In
data 21.10.1999, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie
Locali è stato stipulato
l’<<Accordo
sull’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all’art.6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114>>,
frutto del lavoro del gruppo tecnico costituito presso il Ministero
dell’Industria, con la partecipazione del Dipartimento degli Affari
Regionali, del Ministero dei Lavori Pubblici, delle Regioni e dei
Comuni, su mandato della Conferenza Stato-Regioni-Città-Autonomie
Locali conferito nella seduta del 27/05/1999. L’accordo
ha offerto due validi strumenti per l’adeguamento degli strumenti
urbanistici: 1)
l’iter amministrativo semplificato, nel caso in cui gli strumenti
urbanistici vigenti siano già compatibili con lo sviluppo della
funzione commerciale, chiarendo che l’adeguamento degli strumenti
urbanistici non necessita della variazione dei medesimi e che s'intende
quale adeguamento dei piani urbanistici anche la semplice localizzazione
da parte dei Comuni della "funzione commerciale"; 2)
la
localizzazione
delle attività commerciali nelle aree destinate a insediamenti
produttivi,
stabilendo che, qualora le regioni non abbiano diversamente
disposto, anche laddove la funzione commerciale non sia codificata
terminologicamente negli strumenti urbanistici vigenti, essa va comunque
presa in considerazione laddove l’insediamento commerciale è
possibile, in ragione di una sostanziale uguaglianza tra la funzione
produttiva e quella commerciale, in coerenza per altro con
la visione moderna delle attività economiche (creatrici di
sviluppo economico e di occupazione) che abbracciano le attività
manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in
genere.
2.
COMPITI DEI
COMUNI I
Compiti dei Comuni sono stati definiti dalla L.R. Campania n.1/2000. Articolo
n.13 - Direttive ai Comuni:
adeguare gli strumenti
urbanistici o i regolamenti di polizia locale alle disposizioni della
Legge Regionale, dotandosi dello specifico strumento di intervento per
l’apparato distributivo,
concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i
mercati per il commercio su aree pubbliche, la localizzazione delle
grandi strutture di vendita, tenuto conto delle condizioni di
salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive regionali, perseguendo
le seguenti finalità: a)
realizzare
interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo,
anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al
centro storico, nell’ambito di progetti di valorizzazione del
territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti
di viabilità, mobilità, arredo urbano, e pedonalizzazione; b)
promuovere
la valorizzazione delle aree periferiche,
attraverso la concentrazione delle attività commerciali, mediante
specifiche previsioni urbanistiche, nonché particolari piani di
intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree; c)
favorire
la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle
strutture distributive
meno produttive, già esistenti sul territorio; d)
salvaguardare
i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso
l’eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che
ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e la libera concorrenza fra
varie tipologie commerciali; e)
promuovere
tutti gli interventi attuativi al fine dell’abbattimento delle
barriere architettoniche, nel
rispetto della vigente normativa; f)
predisporre
un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale
locale,
in rapporto ad una proficua
collaborazione con l’Osservatorio Regionale. Articolo
n.14 - Criteri di programmazione urbanistica:
determinare la
localizzazione delle
strutture di media e grande distribuzione,
in aree compatibili con la destinazione urbanistica della zona, con
l’assetto della viabilità e con i flussi di traffico, prevedendo sia
la contestualità del rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia con il rilascio dell’autorizzazione commerciale, sia la
necessaria disponibilità di spazi di uso pubblico. Articolo
n.15 - Strumento comunale d’intervento per le medie strutture di
vendita:
disciplinare l’apertura,
l’ampliamento di superficie o merceologico, il trasferimento di sede,
il numero e la merceologia
delle strutture di nuova realizzazione, ed ogni altro aspetto non
contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle direttive regionali. Articolo
n.16 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico:
stabilire gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del
centro storico,
identificandolo anche oltre la ripartizione urbanistica e suddividendolo
in ulteriori fasce di intervento differenziato. Articolo
n.18 - Osservatorio Regionale:
partecipare alla costituzione
dell’Osservatorio Regionale sulla rete commerciale,
per la creazione di un sistema coordinato di monitoraggio, riferito
all’entità e all’efficienza della rete distributiva. Articolo
n. 19 - Orari di vendita:
individuare gli orari e
le modalità di vendita,
in relazione alle esigenze legate a fattori turistici e culturali.
3.
LO STRUMENTO DI INTERVENTO PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO 3.1
DEFINIZIONE Lo
Strumento d'intervento per l’apparato distributivo (detto anche Piano
di strumento integrato del P.R.G.) è lo specifico atto per adeguare i
piani urbanistici generali e attuativi in esecuzione dei compiti e degli
indirizzi di programmazione stabiliti dal D.Lgs.114/98 e dalla Legge
Regione Campania n.1/2000. 3.2
FINALITA’ L’adeguamento
dello strumento urbanistico alla riforma del commercio stabilita con il
D.L. 31 marzo 1998 n.114/98 si
prefigge le seguenti finalità: a)
garantire
al consumatore possibilità di scelta in ambito concorrenziale; b)
incentivare
i processi di qualificazione di area volti a migliorare la vivibilità
dei luoghi; c)
promuovere
i processi di sviluppo del piccolo commercio; d)
favorire
la nascita di tipologie di esercizi innovativi. 3.3
OBIETTIVI Obiettivi
dello strumento d'intervento per l’apparato distributivo di Atripalda: a)
Individuazione
delle zone territoriali compatibili con le diverse forme di commercio; b)
Identificazione,
salvaguardia e valorizzazione del centro storico; c)
Programmazione
delle medie strutture di vendita; d)
Promozione
e valorizzazione delle aree periferiche; e)
Realizzazione
di interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo; f)
Abbattimento
delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa; g)
Semplificazione
delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni; h)
Redazione
del regolamento del procedimento amministrativo; i)
Creazione
del sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale. 3.4
VALIDITA’ Per
quanto riguarda la validità delle norme comunali, anche se la legge
regionale non offre alcuna indicazione al riguardo, è utile prevedere
un termine di validità dello strumento d’intervento, così da
consentire verifiche successive sulla sua efficacia, in termini di
conseguimento degli obiettivi prefissati. Il
provvedimento avrà la validità di 4
anni, in modo da consentire alle imprese di programmare lo
sviluppo delle attività commerciali sulla base di un arco temporale
adeguato. Per
evitare eventuali vuoti normativi in caso di mancato rinnovo allo
scadere del termine di validità, lo strumento integrato del PRG s'intenderà automaticamente rinnovato fino all’approvazione di una
nuova determinazione comunale.
4.
MONITORAGGIO DELLA
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ESISTENTE In
attuazione dell’art.6 del D.Lgs. n.114/98 e dell’art.13 della L.R.
Campania n.1/2000, si riportano le superfici delle diverse strutture
di vendita attualmente esistenti in Atripalda. L’Ufficio
Comunale del Commercio è preposto al continuo monitoraggio della
distribuzione commerciale nel territorio comunale, anche al fine del conferimento dei dati all’Osservatorio Regionale, previsto
dall’articolo 18 della medesima legge regionale.
A/M: Esercizi
per la vendita di prodotti alimentari o misti E:
Esercizi per la vendita di prodotti
extraalimentari Esercizi
esistenti non disciplinati dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L.R. Campania
n.1/2000:
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