Indice Piano Commerciale | Norme | Regolamento


    STRUMENTO  DI  INTERVENTO PER  L’APPARATO  DISTRIBUTIVO

  (SIAD)

Elaborato N. 1

  RELAZIONE ILLUSTRATIVA

  Ai  sensi  della Legge  Regione  Campania 7 Gennaio 2000 n.1

  INDICE

 

1.                RIFERIMENTI NORMATIVI…………..………………………………….……………...2

 

2.             COMPITI DEI COMUNI….…….…………………………………………………………3

 

3.             LO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO...……….....4

 

4.                MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ESISTENTE..………5

 

5.             LE DISPOSIZIONI DEL P.R.G. DI ATRIPALDA………………………………...…...…6

 

6.                LOCALIZZAZIONE DELLO STRUTTURE DI VENDITA………………………..…...13

 

                                                                                                1.    RIFERIMENTI   NORMATIVI

 

                                                                              A)                DECRETO LEGISLATIVO 31.03.1998 N.114

  Con il D.Lgs.n.114/98 è stata riformata la disciplina relativa al settore del commercio, a norma della Legge  15.03.1997  n.59, art.4, comma 4.

Esso introduce importanti elementi di specificazione, quali l’individuazione delle aree in cui consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, i rapporti tra insediamenti commerciali e tutela dei beni artistici, culturali e ambientali (in particolare nei centri storici e nelle località d’interesse storico e naturale), i vincoli relativi alla disponibilità di spazi per parcheggi in rapporto alle diverse tipologie degli esercizi, il raccordo tra le norme sul procedimento amministrativo relativo alla concessione e autorizzazione edilizia inerenti gli immobili con destinazione d’uso commerciale e le norme sul procedimento amministrativo relativo all’apertura di una media struttura di vendita.

                                 B)   LEGGE REGIONE CAMPANIA 07/01/2000 N.1

  La Regione Campania ha emanato la Legge 07/01/2000 n.1 avente ad oggetto la <<Disciplina regionale del commercio in attuazione del D.Lgs.n.114/98, recante: “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della L.18/3/1999, n.59”>>.

La Legge Regionale determina un’effettiva integrazione tra la disciplina urbanistica e quella commerciale, dando vita a una pianificazione commerciale programmata in relazione alle scelte e alle previsioni di pianificazione urbanistica, nell’ottica dello snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa.

 

                                C)                ACCORDO STIPULATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA

 

In data 21.10.1999, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali  è stato stipulato l’<<Accordo sull’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all’art.6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114>>, frutto del lavoro del gruppo tecnico costituito presso il Ministero dell’Industria, con la partecipazione del Dipartimento degli Affari Regionali, del Ministero dei Lavori Pubblici, delle Regioni e dei Comuni, su mandato della Conferenza Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali conferito nella seduta del 27/05/1999.

L’accordo ha offerto due validi strumenti per l’adeguamento degli strumenti urbanistici:

1)            l’iter amministrativo semplificato, nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti siano già compatibili con lo sviluppo della funzione commerciale, chiarendo che l’adeguamento degli strumenti urbanistici non necessita della variazione dei medesimi e che s'intende quale adeguamento dei piani urbanistici anche la semplice localizzazione da parte dei Comuni della "funzione commerciale";

2)            la  localizzazione delle attività commerciali nelle aree destinate a insediamenti produttivi,  stabilendo che, qualora le regioni non abbiano diversamente disposto, anche laddove la funzione commerciale non sia codificata terminologicamente negli strumenti urbanistici vigenti, essa va comunque presa in considerazione laddove l’insediamento commerciale è possibile, in ragione di una sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza per altro con  la visione moderna delle attività economiche (creatrici di sviluppo economico e di occupazione) che abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in genere.


                                                                                              2.   COMPITI   DEI   COMUNI

 

I Compiti dei Comuni sono stati definiti dalla L.R. Campania n.1/2000.

 

Articolo n.13 - Direttive ai Comuni:  adeguare gli strumenti urbanistici o i regolamenti di polizia locale alle disposizioni della Legge Regionale, dotandosi dello specifico strumento di intervento per l’apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, la localizzazione delle grandi strutture di vendita, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive regionali, perseguendo le seguenti finalità:

a)      realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo, anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell’ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, e pedonalizzazione;

b)      promuovere la valorizzazione delle aree periferiche, attraverso la concentrazione delle attività commerciali, mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché particolari piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;

c)      favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;

d)      salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l’eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e la libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

e)      promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto della vigente normativa;

f)       predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale, in rapporto ad  una proficua collaborazione con l’Osservatorio Regionale.

 

Articolo n.14 - Criteri di programmazione urbanistica:  determinare la localizzazione  delle strutture di media e grande distribuzione, in aree compatibili con la destinazione urbanistica della zona, con l’assetto della viabilità e con i flussi di traffico, prevedendo sia la contestualità del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia con il rilascio dell’autorizzazione commerciale, sia la necessaria disponibilità di spazi di uso pubblico.

 

Articolo n.15 - Strumento comunale d’intervento per le medie strutture di vendita: disciplinare l’apertura, l’ampliamento di superficie o merceologico, il trasferimento di sede, il numero e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione, ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle direttive regionali.

 

Articolo n.16 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico:  stabilire gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, identificandolo anche oltre la ripartizione urbanistica e suddividendolo in ulteriori fasce di intervento differenziato.

 

Articolo n.18 - Osservatorio Regionale: partecipare alla costituzione dell’Osservatorio Regionale sulla rete commerciale, per la creazione di un sistema coordinato di monitoraggio, riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva.

 

Articolo n. 19 - Orari di vendita:  individuare gli orari e le modalità di vendita, in relazione alle esigenze legate a fattori turistici e culturali.

     3.    LO STRUMENTO DI INTERVENTO PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO

   

3.1                           DEFINIZIONE

 

Lo Strumento d'intervento per l’apparato distributivo (detto anche Piano di strumento integrato del P.R.G.) è lo specifico atto per adeguare i piani urbanistici generali e attuativi in esecuzione dei compiti e degli indirizzi di programmazione stabiliti dal D.Lgs.114/98 e dalla Legge Regione Campania n.1/2000.

 

3.2                           FINALITA’

 

L’adeguamento dello strumento urbanistico alla riforma del commercio stabilita con il D.L. 31 marzo 1998 n.114/98  si prefigge le seguenti finalità:

a)      garantire al consumatore possibilità di scelta in ambito concorrenziale;

b)      incentivare i processi di qualificazione di area volti a migliorare la vivibilità dei luoghi;

c)      promuovere i processi di sviluppo del piccolo commercio;

d)      favorire la nascita di tipologie di esercizi innovativi.

 

3.3                           OBIETTIVI

 

Obiettivi dello strumento d'intervento per l’apparato distributivo di Atripalda:

a)      Individuazione delle zone territoriali compatibili con le diverse forme di commercio;

b)      Identificazione, salvaguardia e valorizzazione del centro storico;

c)      Programmazione delle medie strutture di vendita;

d)      Promozione e valorizzazione delle aree periferiche;

e)      Realizzazione di interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo;

f)       Abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;

g)      Semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni;

h)      Redazione del regolamento del procedimento amministrativo;

i)        Creazione del sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale.

 

3.4                           VALIDITA’

 

Per quanto riguarda la validità delle norme comunali, anche se la legge regionale non offre alcuna indicazione al riguardo, è utile prevedere un termine di validità dello strumento d’intervento, così da consentire verifiche successive sulla sua efficacia, in termini di conseguimento degli obiettivi prefissati.

 

Il provvedimento avrà la validità di 4 anni, in modo da consentire alle imprese di programmare lo sviluppo delle attività commerciali sulla base di un arco temporale adeguato.

 

Per evitare eventuali vuoti normativi in caso di mancato rinnovo allo scadere del termine di validità, lo strumento integrato del PRG s'intenderà automaticamente rinnovato fino all’approvazione di una nuova determinazione comunale.

 

   4.    MONITORAGGIO  DELLA  DISTRIBUZIONE  COMMERCIALE  ESISTENTE

 

In attuazione dell’art.6 del D.Lgs. n.114/98 e dell’art.13 della L.R. Campania n.1/2000, si riportano le superfici delle diverse strutture di vendita attualmente esistenti in Atripalda.

L’Ufficio Comunale del Commercio è preposto al continuo monitoraggio della distribuzione commerciale nel territorio comunale, anche al fine del conferimento dei dati all’Osservatorio Regionale, previsto dall’articolo 18 della medesima legge regionale.

   

Tipologia degli Esercizi

A / M

E

Totale

 

Numero

Mq.

Numero

Mq.

Numero

Mq.

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi di Vicinato (*)

69

4.343

168

14.387

237

18.730

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi con superficie 251 - 400 mq.

2

565

8

2.618

10

3.183

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi con superficie 401 - 900 mq.

7

4.008

4

2.460

11

6.468

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi con superficie 901 - 1.500 mq.

0

0

2

2.590

2

2.590

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi con superficie 1.501 - 2.500 mq.

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi con superficie > 2.5000 mq.

0

0

0

0

0

0

  Legenda:

A/M:   Esercizi per la vendita di prodotti alimentari o misti

E:                  Esercizi per la vendita di prodotti extraalimentari

   

Esercizi esistenti non disciplinati dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2000:

 

                                              Tipologia

          N. Esercizi

 

 

Farmacie

                             4

Rivendita di generi di monopolio

                             7

Vendite di carburanti