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COMUNE
DI ATRIPALDA (Provincia di
Avellino) PIANO
REGOLATORE GENERALE L. 17.8.1942 N. 1150 D.I. 2.4.1968 n. 1444 L.R.
20.3.1982 n. 14 Approvaro con
decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 21/1/2002, ammesso al
visto di conformita’ con decreto del P.G.R.C. n. 184 del 6/3/2002 NORME DI
ATTUAZIONE INDICE CAPO I GENERALITÀ..................................................................................... 1 CAPO II DEFINIZIONI PER LA LETTURA E L’APPLICAZIONE DELLE NORME 3 CAPO III STRUMENTI ESECUTIVI (URBANISTICI E TECNICO-FINANZIARI) DEL P.R.G. 5 CAPO IV DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE................. 7 CAPO V ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI................................................. 9 CAPO VI ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE. ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE........................................................................................................... 17 CAPO VII AREE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO: STANDARD URBANISTICI 27 CAPO VIII FASCE DI RISPETTO....................................................................... 29 CAPO IX NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 30 CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI.................................................. 37 CAPO
I° GENERALITA' Art. 1 - Applicazione e finalità del piano. Il P.R.G. del Comune di Atripalda investe, ai sensi dell' art. 7 della Legge Urbanistica 17.8.1942 n° 1150, tutto il territorio comunale e, attraverso le presenti norme e le allegate tavole di piano, fornisce le direttive per l'uso e lo sviluppo del territorio comunale e detta indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani esecutivi. Art.
2 - Norme generali. Nel territorio comunale, l' uso delle zone comunque destinate è soggetto alle leggi vigenti, alle presenti norme ed agli altri regolamenti comunali non in contrasto con le seguenti disposizioni. Art. 3 - Elaborati del Piano Regolatore Generale. Il Piano Regolatore Generale di Atripalda è costituito dai seguenti elaborati: 1 - Relazione illustrativa; 2 - Norme di attuazione; 3 - Inquadramento territoriale (1:25000); 4 - Sezioni censuarie (1:5000); 5 - Vincoli (1:5000); 6 - Vincoli - centro urbano (1:2000); 7 - Stato attuale - uso del suolo (1:5000); 8 - Stato attuale - uso del suolo - centro urbano - (1:2000); 9 - Previsioni di piano (1:5000); 10 - Previsioni di piano - centro urbano - (1:2000); 11 - Compatibilità delle previsioni di piano con le risultanze delle indagini geologico-tecniche (1:5000); 12 - Compatibilità delle previsioni di piano con le risultanze delle indagini geologico-tecniche - centro urbano - (1:2000); Fanno
parte integrante del piano le indagini geoligico-tecniche redatte ai
sensi della L.R. n. 9/93 e la carta dell’uso del suolo ai fini
agricoli e forestali, nonché la normativa e le tavole relative ai
Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l’insediamento
degli impianti di carburanti, conformemente alle delibere di C.C. n°
16/98 e 20/99. CAPO II° DEFINIZIONI PER
LA LETTURA E L' APPLICAZIONE DELLE NORME. Art. 4 - Parametri e indicatori. Superficie territoriale (St). E' la superficie totale della zona omogenea misurata in mq. oppure in Ha. Sono escluse dalla St le strade che non siano di servizio interno alla zona; sono incluse le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Indice di fabbricazione territoriale (It). E' il rapporto tra il volume esistente nella zona omogenea edificata e la St. Si misura in mc/mq. Indice di fabbricabilità territoriale (It). E' il rapporto tra il volume massimo edificabile nella zona omogenea e la St. Si misura in mc/mq. Superficie fondiaria (Sf). E' la superficie edificata o destinata all'edificazione dei fabbricati residenziali e si ottiene dalla St sottraendo le superfici per la circolazione, la sosta, le attrezzature pubbliche esistenti e di progetto. Si divide in Sf utilizzata e in Sf libera. Indice di fabbricazione fondiaria (If). E' il rapporto tra il volume esistente nella zona omogenea edificata e la Sf. Si misura in mc/mq. Indice di fabbricabilità fondiaria (If). E' il rapporto tra il volume massimo edificabile nella zona omogenea e l'area edificabile. Nei casi in cui sia ammessa nel volume complessivo edificabile un’aliquota di vani non abitativi, l’If è distinto in Ifr (fabbricabilità residenziale) e Ift (fabbricabilità fondiaria totale); quest’ultimo tiene conto dell’incidenza dei vani a destinazione non residenziale. Si misura in mc/mq. Superficie coperta (Sc). E' la superficie delimitata dalla proiezione al suolo del piano di maggior ingombro del fabbricato, al netto degli aggetti non appoggiati al suolo (solai a sbalzo, balconi, logge). Si misura in mq. Rapporto di copertura territoriale (Rct). E’ il rapporto tra la superficie coperta dei fabbricati nella zona omogenea e la St. Si misura in mq/mq. Rapporto di copertura fondiario (Rcf). E' il rapporto tra la superficie coperta dei fabbricati nella zona omogenea e la Sf. Si misura in mq/mq. Altezza del fabbricato (H). Per ciascun fronte, è la distanza tra la quota media di calpestio esterno (finito) nelle immediate vicinanze del fabbricato e l'estradosso del solaio piano di copertura. Nel caso di coperture a spioventi, se la pendenza delle falde è inferiore o uguale a 15°, alla quota dell' estradosso del solaio piano di copertura si sostituisce la quota della linea di gronda. Se l' inclinazione delle falde è superiore a 15°, l' altezza si misura fino a 1/2 della distanza verticale tra la linea di gronda e quella di colmo del tetto. Si misura in ml. Volume del fabbricato (Vf). E' dato dalla somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza. Si misura in mc. Indice di utilizzazione territoriale (Ut). E' il rapporto tra la somma delle superfici lorde dei vari piani dei fabbricati e la superficie territoriale della zona omogenea. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf). E' il rapporto tra la somma delle superfici lorde dei vari piani dei fabbricati e la superficie fondiaria della zona omogenea. Distanza tra i fabbricati, Distanza dai confini del lotto, Distanza dalle strade (Df, Dc, Ds). Tali distanze sono misurabili, perpendicolarmente a tutti i fronti del fabbricato, sia in rapporto all' altezza del fabbricato sia in valore assoluto (ml). La distanza dalla strada si intende misurata dal fronte del fabbricato al ciglio della strada stessa ovvero, qualora la strada sia fiancheggiata da marciapiede pubblico, dall' inizio del marciapiede rispetto al lotto edificato o edificabile. Indice di affollamento (Iaf). E’ il rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di stanze occupate dagli stessi. Densità residenziale. E’ il rapporto tra il numero di abitanti residenti e la superficie territoriale della zona misurata in Ha. CAPO III° STRUMENTI
ESECUTIVI (URBANISTICI E TECNICO-FINANZIARI) DEL P.R.G. Art. 5 - Strumenti attuativi del P.R.G. I.D. - Intervento diretto mediante il rilascio di singola concessione o autorizzazione ai sensi della L. 10/77 e previa approvazione del progetto da parte degli organi competenti. P.P.E. - Piano Particolareggiato di Esecuzione, redatto dall' Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.U. 1150/42 modificata e integrata dalla L. 765/67. P.di R. - Piano di Recupero redatto ai sensi degli artt. 28 e/o 30 della L. 457/78 integrata dal Capo IV della L. 17.2.92 n° 179 e/o della L. 219/81. P.E.E.P. - Piano per l' Edilizia Economica e Popolare redatto ai sensi della L. 167/62. P. di L. - Piano di Lottizzazione Convenzionata, redatto su iniziativa dei privati proprietari o aventi titolo ai sensi dell' art. 28 della L.U. 1150/42, dell' art. 8 L. 765/67 e del Capo III L.R. 14/82. Da sottoporre all' approvazione del Consiglio Comunale. P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato, adottato dal Consiglio Comunale su proposta di enti e/o istituzioni o altri soggetti pubblici e/o privati per la riqualificazione o la realizzazione di complessi pubblici e/o di prevalente interesse pubblico o produttivi. P.I.P. - Piano per Insediamenti Produttivi, redatto ai sensi dell' art. 27 della L. 865/71 per le zone a destinazione industriale e/o artigianale. P.U.P. - Programma Urbano dei Parcheggi, redatto e adottato ai sensi dell’art. 3 della L. 24.3.1989 n°. 122. P.I.I. - Programma Integrato di Intervento, redatto e adottato ai sensi dell' art. 16 della L. 17.12.1992 n° 179, 1° e 2° comma, nonché della Legge Regionale della Campania 19.2.1996 n°. 3. P.R.U. - Programma di Recupero Urbano, redatto e adottato ai sensi dell' art. 11 della L. 4.12.1993 n° 493. P.P.A. - Programma Pluriennale di Attuazione, redatto e adottato ai sensi dell' art. 13 della L. 28.1.1977 n° 10 con i contenuti e le procedure di cui alla L.R. della Campania 16.10.1978 n° 39. I contenuti e le procedure di approvazione dei piani e degli strumenti esecutivi che, tra quelli elencati, sono compresi nel Titolo III dell' allegato alla L.R. della Campania n° 14/1982, si uniformano alle disposizioni dello stesso. CAPO IV° DIVISIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Art. 6 - Zone omogenee. Il territorio comunale è diviso in zone omogenee ai sensi del D. I. 2.4.1968 n° 1444, come risulta dagli elaborati grafici n. 9 (in scala 1:5000) e nn. 11a, 11b, 11c e 11d (in scala 1:2000) secondo la seguente classificazione: 1 - Zone residenziali: A Centro storico. A1 Centro storico - Capo la Torre. B1. Residenziale satura. B2. Residenziale satura di edilizia pubblica o agevolata. B3. Nuclei residenziali saturi di ristrutturazione. B4. Residenziale di completamento. B/D. Residenziale, artigianale e commerciale satura. C1. Residenziale di progetto. Edilizia pubblica. C2. Residenziale di progetto. (P.E.E.P. ex l. n. 219/81). 2 - Zone produttive: D1. Produttiva esistente. D2. Produttiva di ristrutturazione e integrazione. D3. Produttiva di progetto di iniziativa privata. D4. Produttiva di progetto di iniziativa pubblica. D5. Industriale A.S.I. D6. Cave. E. Agricola. Et. Verde periurbano a tutela. Eb. Boschiva a tutela. 3 - Zone per attrezzature di interesse generale: F1. Istruzione superiore. F2. Uffici comunali. F3. Cultura, musei, esposizioni. F4. Ordine pubblico (Carabinieri). F51. Sanità (ASL). F52. Sanità - Clinica S. Rita. F61 . Sport - esistente -. F62 . Sport - di progetto -. F7. Pubblici servizi (Telecom). F8. Cimitero. F9. Canile municipale. Fa. Parco archeologico della “Civita”. Fb. Parco naturale della pineta “Sessa”. 4 - Zone G - Istituzioni religiose e socio-assistenziali. 5 - Attrezzature pubbliche di cui al D.I. n. 1444/68: Sono destinate alle scuole dell’obbligo, alle attrezzature di interesse comune, al verde attrezzato e ai parcheggi e sono incluse nelle superfici territoriali delle zone nelle quali ricadono. CAPO V° ZONE OMOGENEE
RESIDENZIALI. Art. 7 - Zona A. Centro storico La zona A è assoggettata a restauro urbanistico e architettonico e risanamento conservativo. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo vengono realizzati secondo i criteri generali fissati dall’art. 31, lettera c, della legge 5.8.1978 n. 457. Strumento esecutivo è il/i Piano/i di Recupero ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 457/78. Il Piano di Recupero deve contenere l’analisi della consistenza edilizia, dello stato di conservazione degli immobili, dell’affollamento per unità immobiliari, dello sviluppo storico-cronologico del tessuto urbano, dei valori storico-architettonici e ambientali delle singole unità immobiliari ed eventualmente dell’impianto viario nonché degli spazi aperti e non edificati, dell’uso in atto delle singole unità immobiliari. Gli elaborati progettuali del Piano di Recupero definiscono le Unità Minime di Intervento ai sensi dell’art. 28, 1° comma, della legge n. 457/78, salvaguardando l’unità architettonica dei complessi edilizi; il tipo di intervento per ciascuna U.M.I.; le destinazioni d’uso dei vari piani di ciascun fabbricato; la destinazione e la sistemazione degli spazi pubblici, le pavimentazioni e l’arredo urbano. Gli elaborati grafici devono essere redatti almeno in scala 1:500, con sviluppi, anche in elevato, per le aree o i gruppi di edifici ritenuti significativi, in scala 1:200. Oltre alle residenze sono ammesse, nella zona A, sempre che siano compatibili con la struttura e la tipologia dei singoli edifici, le attività culturali e del tempo libero, professionali e terziarie, e, al solo piano terra, le attività commerciali e artigianali non inquinanti e non rumorose. Tramite l’intervento di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo, è ammesso l’adeguamento igienico-sanitario e degli impianti tecnologici (ascensori; riscaldamento, scale di sicurezza). Indipendentemente dai Piani di Recupero, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo che non comportino alterazioni alle strutture murarie nè modifiche alle destinazioni d’uso e della distribuzione delle unità abitative e delle finiture architettoniche. E’ consentito l’accorpamento delle unità abitative a condizione che non vengano alterati i caratteri architettonici dell’edificio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo che interessino le fondazioni degli edifici sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, che potrà, se necessario, richiedere l’esplorazione preventiva. Art. 8 - Zona A1. Centro storico - Capo la Torre. La zona, in corso di ricostruzione a mezzo di Piano di Recupero ex art. 28 della legge 14.5.1981 n. 219 e interclusa nella zona A, è assoggettata al predetto Piano di Recupero, e alle sue varianti in vigore, per il completamento degli interventi, la sistemazione di strade e piazze, l’arredo urbano, l’integrazione urbanistica col circostante centro storico. Sono ammesse le medesime attività previste nella zona A. E’ consentito l’accorpamento delle unità abitative a condizione che non vengano alterati i caratteri architettonici dell’edificio. Art. 9 - Zona B1. Residenziale satura. E' destinata ai fabbricati residenziali, alle attività terziarie, agli uffici e studi privati, bar e ristoranti, al commercio al dettaglio e all’artigianato non inquinante e non rumoroso. Sono ammesse, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia a parità della volumetria preesistente e della superficie utile lorda e, per i casi di seguito specificati, la ristrutturazione urbanistica. Per il risanamento e la riqualificazione di aree degradate della zona B1, l’Amministrazione Comunale può adottare Piani di Recupero di iniziativa propria (art. 28 L. 457/78), anche delegati ad altri soggetti pubblici, ovvero di iniziativa privata (art. 30 L. 457/78) ovvero Programmi Integrati di Intervento che possono prevedere, oltre alla manutenzione e alla ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica, con esclusione degli edifici di valore architettonico-ambientale - anche se non vincolati -, a parità di volume e di superficie utile lorda complessivi. I Piani di Recupero e/o i Programmi Integrati di Intervento di ristrutturazione urbanistica fissano gli allineamenti planimetrici e altimetrici dei fabbricati. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso delle residenze per le attività non residenziali elencate nel primo comma, destinando al commercio, all’artigianato, a bar e a ristoranti il solo piano terra e, al massimo, anche il solo primo piano. E’ vietato il cambio della destinazione d’uso originaria degli edifici per lo spettacolo. I Piani di Recupero e/o i Programmi Integrati di Intervento devono prevedere i seguenti parametri: Hmax= mt 14 (4 piani f.t.) nel rispetto del D.M. LL.PP. 16.1.1996; Df e Ds entro i limiti di cui all’art. 9 punto 3 del D.I. n. 1444/68; Dc = 0,5Df. Strumenti esecutivi: per gli interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia: I.D. per la ristrutturazione urbanistica: P. di R. e/o P.I.I. Art. 10 - Zona B2. Residenziale satura di edilizia pubblica o agevolata. Comprende i rioni di edilizia pubblica (IACP) e quelli realizzati a mezzo di Piani per l’Edilizia Economica e Popolare ex lege 18.4.1962 n. 167. E' destinata alle residenze, e al solo piano terra, alle attività artigianali non inquinanti e non rumorose, ai circoli culturali e ricreativi. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia a parità della volumetria preesistente e della superficie utile lorda. Strumenti esecutivi: I.D. per la manutenzione e la ristrutturazione edilizia; P.R.U. per le opere di urbanizzazione, di manutenzione, di riqualificazione e integrazione di attrezzature e servizi pubblici. Art. 11 - Zona B3. Nuclei residenziali saturi di ristrutturazione. E' destinata alle residenze e alle altre attività specificate per le precedenti zone B1 e B2. Sono ammesse: la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia a parità della volumetria preesistente e della superficie utile lorda, mediante intervento diretto; la ristrutturazione urbanistica mediante Piani di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata. Mediante l’intervento di ristrutturazione edilizia è ammesso l’adeguamento funzionale, igienico e tecnologico delle unità immobiliari ad uso abitativo esistenti alla data di adozione del P.R.G., anche con incremento volumetrico, entro i seguenti limiti: a) per le unità immobiliari di volume preesistente fino a 300 mc vxp: il 30%; b) per le unità immobiliari di volume compreso tra 300 e 450 mc vxp: il 20%; c) per le unità immobiliari di volume oltre i 450 mc vxp: il 10%. Detto incremento volumetrico non è ammesso se non si consegue, per la singola unità immobiliare, la superficie utile netta minima di 45 mq. Al piano terra dei fabbricati assoggettabili a ristrutturazione edilizia è consentita, purchè all’interno della superficie coperta esistente o conseguente all’incremento volumetrico suddetto, la realizzazione di locali garage, a condizione che sia imposto il vincolo pertinenziale con le unità immobiliari di appartenenza. La ristrutturazione edilizia a parità di volume deve rispettare i seguenti limiti: H, Dc e Df esistenti. La ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico deve rispettare i seguenti limiti: H esistente; Df e Ds entro i limiti di cui all’art. 9 punto 3) del D.I. n. 1444/68; Dc = 0,5 Df. E’ consentita la realizzazione dell’incremento volumetrico nei piani sottotetto che presentino i requisiti di abitabilità. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso delle residenze per le attività non residenziali elencate nel primo comma dell’art. 9 (Zona B1), destinando al commercio, all’artigianato, a bar e a ristoranti il solo piano terra e, al massimo, anche il solo primo piano. I Piani di Recupero fissano gli allineamenti planimetrici e altimetrici dei fabbricati e gli interventi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/78, con l’incremento massimo del 25% del volume preesistente nel rispetto dei seguenti limiti: Hmax = mt 11 (3 piani f.t.); Df e Ds entro i limiti di cui all’art. 9 punto 3) del D.I. n. 1444/68; Dc = 0,5 Df. Strumenti esecutivi: per gli interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia: I.D.; per la ristrutturazione urbanistica: P. di R. Art. 12 - Zona B4. Residenziale di completamento. E' destinata alle residenze e alle altre attività ammesse nelle precedenti zone B1, B2 e B3. Sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristrutturazione edilizia. E’ ammessa l’edificazione della superficie fondiaria libera con esclusione delle aree di pertinenza e dei lotti che hanno concorso alla formazione dei volumi secondo gli indici di fabbricabilità fissati dagli strumenti urbanistici vigenti all’atto del rilascio della licenza edilizia e/o della concessione a edificare. Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: If= mc/mq 0,8; Rcf= mq/mq 0,25; Hmax = mt 8; Ds= mt 5; Dc= mt 5; Df= mt 10. La
volumetria massima realizzabile nelle zone indicate come B4, comprese
le ristrutturazioni edilizie con aumenti di volumetria, è di 14.000
mc. per complessivi n° 140 vani. Raggiunto tale limite massimo
volumetrico le zone B4 sono da ritenersi sature di completamento. Strumenti esecutivi: I.D.; Art. 13 - Zona B/D. Residenziale, artigianale e commerciale satura. E’ destinata ai volumi misti, residenziali, commerciali, artigianali non inquinanti e per attività terziarie in genere. Sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la
ristrutturazione edilizia. Mediante la manutenzione straordinaria e/o la ristrutturazione edilizia è ammesso l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi, con l’eventuale incremento volumetrico massimo del 15% - per i fabbricati prospicienti le strade - sul lato posteriore rispetto alla strada principale. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso tra la superficie residenziale e quella produttiva o dei servizi. A ciascun cambio di destinazione deve corrisponderne un secondo, inverso, con approssimazione della superficie impegnata compresa tra -20% e +20% della prima. Strumento esecutivo: I.D. Art. 13 Bis. E’ vietato il cambio di destinazione d’uso dei garage e delle autorimesse esistenti. Art. 14 - Zone di degrado. Le zone omogenee A, A1, B1 e B3 sono zone di degrado ai fini degli artt. 27 e 28 della legge 5.8.1978 n. 457. Art. 15 - Impianti di distribuzione carburanti. Per
la modifica, il potenziamento e/o trasferimento e l’installazione di
nuovi impianti di distribuzione carburanti, valgono i “Criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree per gli insediamenti di
impianti carburanti”, adottati con delibera consiliare n. 16
del 27 luglio 1998 e come modificati con delibera
consiliare n° 20 del 22/2/1999. Art. 16 - Zona C1. Residenziale di progetto. Edilizia pubblica. La zona è destinata agli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata a mezzo di Piano per l’Edilizia Economica e Popolare e/o Programma di Recupero Urbano. E’ ammesso, al piano terra, l’uso dei locali per l’artigianato non inquinante e non rumoroso, per circoli ricreativi e culturali. L’edificazione deve rispettare i seguenti indici e parametri: St=Sf= mq 4.300; It=If=
mc/mq 2,40; Rcf= mq/mq 0,25; Hmax = mt 15 (5 piani f.t.); Dc= mt 5; Df=
mt 10; n. abitanti = n. vani = 140. Strumento esecutivo: P.E.E.P. e/o P.R.U. Art. 17 - Zona C2. Residenziale di progetto. (P.E.E.P. ex l. 219/81). La zona è destinata alla realizzazione “fuori sito” degli alloggi crollati e/o demoliti a seguito del terremoto del 23.11.1980 e non ricostruibili in sito. L’edificazione rispetta gli indici e i parametri dei P.E.E.P. approvati e vigenti. Art. 18 - Ulteriori destinazioni d’uso delle zone B. In tutte le zone B, oltre alle destinazioni già specificate, sono ammesse le seguenti: sportelli di credito e assicurativi; sale per spettacoli; autorimesse; circoli culturali e ricreativi; bar e ristoranti; impianti per lo sport e il tempo libero. Art. 19 - Uso delle superfici fondiarie scoperte nelle zone B e C. Le superfici fondiarie scoperte delle zone sature, di completamento e di nuova edificazione possono essere destinate ai seguenti usi: sistemazioni a verde e marciapiedi; campi per il gioco all’aperto; parcheggi anche d’uso pubblico previa convenzione tra il Comune e i proprietari che regoli il diritto di superficie. Le superfici suddette, se pavimentate, devono essere idoneamente e totalmente sistemate e attrezzate per il convogliamento delle acque piovane nella rete fognaria. Art. 20 - Parcheggi. Nelle zone A, A1, B e C è ammessa la realizzazione dei parcheggi in conformità all’art. 9 della legge n. 122/89. Nei Piani di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata di ristrutturazione urbanistica nelle zone B1, B3 e negli interventi di nuova edificazione nelle zone B4 e C, in aggiunta alle superfici a parcheggio commisurate al rapporto minimo di mq/ab 2,5 - già individuate nelle tavole di P.R.G. -, vanno reperiti ulteriori spazi per la sosta al servizio delle residenze nella misura fissata dall’art. 2 della legge 24.3.1989 n. 122 (mq 1 per ogni 10 mc di costruzione). E’ consentita la realizzazione, al piano terra dei fabbricati esistenti, ancorchè a porticato non aperto al pubblico, di parcheggi privati con vincolo di destinazione a pertinenza delle unità immobiliari. CAPO VI° ZONE OMOGENEE
PRODUTTIVE. ATTREZZATURE E
IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE. Art. 21 - Zona D1. Produttiva esistente. Comprende le aree utilizzate dagli impianti attivi e non attivi per le produzioni industriali e artigianali; sono ammesse le attività industriali e/o artigianali non inquinanti, con un massimo di 60 addetti per ettaro; il commercio all’ingrosso e di beni voluminosi; i locali per le ditte concessionarie di autoveicoli e di macchine agricole; i depositi di prodotti e di materiali non inquinanti; le sedi di imprese, i servizi alle imprese, i laboratori per la ricerca applicata. E’
consentito l’adeguamento tecnologico degli impianti anche connesso
all’ammodernamento del processo produttivo ovvero alla sostituzione
dello stesso con altro ammissibile in conformità al primo comma del
presente articolo mediante l’intervento di manutenzione
straordinaria e/o ristrutturazione edilizia con l’eventuale
incremento volumetrico massimo del 15%, comunque, contenuto entro
il rapporto di ½ della superficie fondiaria utilizzabile per
l’impianto produttivo. Detto incremento può essere concesso una sola volta. Sono escluse le residenze, salvo la realizzazione per ciascun impianto di un alloggio di custodia o di servizio di superficie utile netta non superiore a mq 90. Sono obbligatorie la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 1) del D.I. n. 1444/68, e la realizzazione dei parcheggi interni ai lotti nella misura di mq 0,5 per ogni mq di superficie coperta per le attività di carattere commerciale e direzionale è altresì obbligatoria la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 2) dello stesso Decreto n. 1444/68. Per esigenze complessive di riqualificazione urbanistica e funzionale è ammessa la ristrutturazione urbanistica; in tal caso la superficie fondiaria può essere suddivisa in unità modulari di superficie minima mq 800 con possibilità di edificazione sul confine. La ristrutturazione urbanistica avviene nel rispetto dei seguenti parametri: Rcf max= esistente+15% purchè non superiore al 50% della superficie fondiaria utilizzabile; Dc= Ds= mt 6 (nulla rispetto ai confini laterali nel caso di suddivisione della superficie in unità modulari parallele), Df= mt 12. La fascia resa libera per il rispetto del distacco dalla strada deve essere piantumata. Strumenti esecutivi: per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia: I.D.; per la ristrutturazione urbanistica: P.E.C. ovvero P.I.P. Art. 22 - Zona D2. Produttiva di ristrutturazione e/o integrazione. Comprende le aree utilizzate da impianti attivi e non attivi per le produzioni industriali e artigianali; sono ammesse le medesime attività specificate nel precedente art. 21 per le zone D1. Sono consentiti: - l’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti anche connesso all’ammodernamento del processo produttivo ovvero alla sostituzione dello stesso con altro ammissibile - in conformità al primo comma del precedente art. 21 - ovvero per il riuso di capannoni non utilizzati mediante l’intervento di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia senza incremento volumetrico- - l’uso della superficie fondiaria libera con esclusione delle aree di pertinenza e dei lotti che hanno concorso alla formazione dei volumi secondo gli indici di fabbricabilità fissati dagli strumenti urbanistici vigenti all’atto del rilascio della licenza edilizia e/o della concessione a edificare. L’uso di detta superficie avviene nel rispetto delle modalità e dei parametri specificati nel successivo art. 23 - ad eccezione della superficie minima lottizzabile - ovvero, ove possibile, in aderenza al volume preesistente. Sono escluse le residenze, salvo la realizzazione per ciascun impianto di un alloggio di custodia o di servizio di superficie utile netta non superiore a mq 90. Sono obbligatorie la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 1) del D.I. n. 1444/68, e la realizzazione dei parcheggi interni ai lotti nella misura di mq 0,5 per ogni mq di superficie coperta per le attività di carattere commerciale e direzionale è altresì obbligatoria la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 2) dello stesso Decreto n. 1444/68. Strumenti esecutivi: per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione sulle aree libere dotate di urbanizzazioni: I.D.; per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione sulle aree libere non dotate di urbanizzazioni:: P.E.C. Art. 23 - Zona D3. Produttiva di progetto di iniziativa privata. Le destinazioni ammesse nella zona D3 sono le medesime delle zone D1 e D2. Gli strumenti esecutivi devono essere conformi al punto 1.6 Titolo II dell’allegato alla L.R. n. 14/82. Sono escluse le residenze, salvo la realizzazione per ciascun impianto di un alloggio di custodia o di servizio di superficie utile netta non superiore a mq 90. Sono obbligatorie la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 1) del D.I. n. 1444/68, e la realizzazione dei parcheggi interni ai lotti nella misura di mq 0,5 per ogni mq di superficie coperta per le attività di carattere commerciale e direzionale è altresì obbligatoria la dotazione di aree pubbliche in conformità all’art. 5 punto 2) dello stesso Decreto n. 1444/68. Le attività da impiantare non devono produrre rifiuti “tossici e nocivi”, secondo quanto stabilito al punto 1.2 delle “Disposizioni per la pratica applicazione dell’art. 4 del D.P.R. del 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (deliberazione del 27 luglio 1984)”, emanate dal Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82. Ai fini della riduzione dell’impatto ambientale, gli edifici devono essere dotati di schermatura mediante piantumazioni. Sono prescritti i seguenti indici e parametri: Uf= mq/mq 0,80; Rct= 0,40; Rcf= mq/mq 0,50; Hmax= mt 12; Dc= Ds= mt 6; Df= mt 12. Superficie minima lottizzabile: mq 1.600. E’ ammessa l’edificazione sul confine previo accordo tra gli aventi titolo. Strumento esecutivo: P.E.C. Art.
23 Bis - Zona D3/1. La zona D3/1 è assoggettata alla medesima normativa della zona D3 nel rispetto delle seguenti norme: - è vietata la realizzazione di opere e manufatti di qualunque tipo fino a 30 mt a partire dalla sponda in direzione ortogonale all’asse dei corsi d’acqua, ad esclusione di interventi di rinaturazione finalizzati al recupero ambientale; - per i nuovi corpi di fabbrica, la quota minima del primo livello utile ai fini residenziale e/o produttivo non deve essere inferiore a ml 1.00 rispetto alla quota massima del piano di campagna a sistemazione di progetto eseguita; - al di sotto di detto primo livello utile non possono essere previsti ambienti di servizio o pertinenze tecniche di alcun tipo; - il primo livello utile deve essere realizzato con solaio latero-cementizio o in travetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato; - il motore degli eventuali impianti di ascensori o elevatori deve essere collocato al di sopra del vano di corsa; - le colonne fecali e le tubature di scarico verticali devono essere poste sotto traccia in adiacenza a pilastri o all’interno di elementi murali verticali portanti degli edifici; - è vietata la realizzazione di pozzetti (o altri impianti di decantazione per le acque di lavorazione) a cielo libero o comunque non a tenuta stagna; - è vietato il deposito all’aperto di prodotti chimici o altri materiali inquinanti di qualunque genere, anche in contenitori fissi, a meno che questi non garantiscano la tenuta stagna e la resistenza agli urti; - è vietato l’uso di strutture portanti in ferro o legno; - per le strutture portanti in muratura devono essere impiegate malte la cui durevolezza non venga pregiudicata dalla immersione prolungata in acqua; al piano rialzato è vietato l’uso di tramezzi o divisori in cartongesso e simili o realizzati con elementi gessosi; - nelle strutture portanti in conglomerato cementizio armato occorre prevedere in sede di progetto e garantire attraverso manutenzione periodica documentata che ogni elemento dell’armatura in ferro sia dotato di copriferro di conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 2,5 cm; - il proporzionamento delle strutture portanti deve essere effettuato tenendo conto anche dei carichi orizzontali, statici e dinamici, ipotizzabili per effetto di eventi di esondazione da piena eccezionale. Art. 24 - Zona D4. Produttiva di progetto di iniziativa pubblica. Sono
ammessi i locali e i depositi per le attività artigianali produttive
e di servizio non rumorose e non inquinanti; le sedi di imprese; i
servizi alle imprese; i laboratori per la ricerca applicata, così
come disciplinato dal punto 1.6 titolo II dell’allegato alla L.R.
14/82. La
normativa applicabile è la medesima di cui ai commi 2°, 3°, 4°, 5°
e 6° del precedente art. 23. Strumento esecutivo: P.I.P. Art. 25 - Zona D5. Industriale A.S.I. E’ costituita dalle aree comprese nell’agglomerato dell’Area di Sviluppo Industriale di Pianodardine. E’ soggetta alle previsioni e alla normativa del Piano Regolatore Territoriale dell’A.S.I. di Avellino. Art. 26 - Zona D6. Cave. Coincide con le aree interessate dalla coltivazione in atto di cave di pietra e sottoposte alle norme di cui al R.D. 29.7.1927 n. 1443 e alla L.R. Campania 13.12.1985 n. 54. L’eventuale termine delle coltivazioni in atto sarà seguito da interventi di “ricomposizione ambientale” di cui agli artt. 9, 29, 30 e 31 della citata L.R. n. 54/85 a mezzo di apposito P.P.E. ovvero P.E.C. Art. 27 - Zona E. Agricola. In detta zona, secondo gli usi agricoli dettagliati nella specifica carta allegata al presente P.R.G., si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria fissati dall’art. 1.8 Titolo II dell’allegato alla L.R. n. 14/82. Le costruzioni esistenti nella zona E a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% della cubatura esistente, purchè esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata, entro i limiti conseguibili mediante l’applicazione degli indici di fabbricabilità citati nel precedente comma. |