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 REGOLAMENTO SUI REFERENDUM PROPOSITIVI ;CONSULTIVI ED ABROGATIVI

ART. 1: Disposizioni generali sul referendum

1.         Il presente Regolamento ,ai sensi degli artt. 38,39,40 e 41 dello Statuto Comunale ,disciplina l’istituto del referendum comunale.

2.         Un numero di cittadini residenti, aventi diritto al voto, non inferiore a  700 può richiede­re che vengano indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle mate­rie di competenza comunale; tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune ed iscritti all‘anagrafe da almeno tre anni.

3.         Non possono essere indetti referendum in ma­teria di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali quan­do sullo stesso argomento è già stato indetto un re­ferendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)         statuto comunale;

b)            regolamento del Consiglio Comunale;

c)         piano regolatore generale e strumenti urbanisti­ci attuativi;

d)         nomine, revoche, designazioni ed in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;

e)            personale del comune.

4.        Il quesito da sottoporre agli elettori deve esse­re di immediata comprensione e tale da non inge­nerare equivoci. Esso deve essere formulato da un Comitato Promotore costituito da almeno 20 cittadini e da questo depositato presso la segreteria comunale .

5.        Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad ecce­zione di quelli relativi alle materie di cui al prece­dente comma 3.

6.         All’atto dell’indizione il Consiglio Comunale può estendere la partecipazione al referendum anche ai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni alla data della votazione.

7.         Il Consiglio Comunale deve prendere atto del ri­sultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede­re nei termini di seguito indicati con atto formale in merito all’oggetto della stes­sa, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori.

8.         Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno de­gli aventi diritto, con la sola esclusione del referendum consultivo.

9.         Il mancato recepimento delle indicazioni appro­vate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10.       Nel caso in cui la proposta, sottoposta a refe­rendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastan­ti con essa.

11.       Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

ART. 2 : Referendum consultivo

1.         Il Referendum consultivo è l’istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi e dallo Statuto, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente nella comunità-

2.         Esso può essere indetto, in alternativa a quanto previsto dall’art.1, comma 2, del presente Regolamento, con delibera adottata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, il Consiglio Comunale adotta le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori.

 ART. 3 : Referendum abrogativo

1.        Il referendum  abrogativo è l’istituto mediante il quale gli  aventi diritto  sono chiamati a pronunciarsi sull’abrogazione, totale o parziale, di  atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto non preveda l’impossibilità di indire referendum.

2.          L’approvazione  della  proposta referendaria determina la caducazione dell’atto e delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 90° giorno successivo alla  proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

ART. 4 : Referendum propositivo

1.          Il referendum propositivo  è l’istituto mediante il quale gli aventi diritto  sono chiamati a pronunciarsi in merito ad una proposta, strutturata in uno o più articoli,  diretta all’adozione di provvedimenti generali.

2.         L’approvazione  della proposta referendaria determina l’assunzione delle conseguenti risoluzioni entro 90 giorni da parte degli organi competenti.

 ART.5: Ammissibilità del quesito

1.        All'esame ed al giudizio di legittimità dei quesiti referendari e di ammissibilità delle richieste provvede il Consiglio Comunale, cui sono affidati i compiti di garanzia ed in particolare:

a)      la valutazione di ammissibilità del quesito;

b)     il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;

c)      l’eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.

 ART.6
Raccolta delle firme

1.      Il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione nelle misure previste dallo Statuto comunale;

2.      Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all’inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Atripalda – Richiesta di referendum popolare” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio;

3.      Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all’autenticazione il sindaco, gli assessori ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

4.      Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazioni  del quesito di cui all’art 1, comma   , la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale.

5.      L’Ufficiale elettorale effettua il controllo individuale delle firme, attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario e riscontrando l’unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Sindaco per l’iscrizione della proposta referendaria all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

 ART.7 
Svolgimento del referendum

 1.      Entro 15 giorni dall’indizione del referendum, il Sindaco stabilisce la data in un’unica giornata di domenica, da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla data della delibera consiliare di indizione. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.

2.      Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l’annullamento o la revoca siano parziali, ovvero sia accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Consiglio Comunale  decide, sentito il Comitato promotore, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l’oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell’annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

 ART. 8

Procedimento elettorale

 1.      Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali,

2.      Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

a)      il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b)     la data e l’orario della votazione;

c)      le modalità della votazione;

d)     il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3.      Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine di ammissione con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4.      L’organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all’Ufficio elettorale all’uopo costituito, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato, una volta reso esecutivo il presente regolamento, il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.

5.      La propaganda è consentita nei termini stabiliti dal Sindaco. La Giunta Comunale, nei termini stabiliti, individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali,equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto ai quesiti. Le richieste devono essere presentate, nei termini fissati, dal Comitato promotore o da Comitati formati da almeno 20 cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla Segreteria del Comune.

6.      Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

 ART.9

Composizione dei seggi

 

1.      L’Ufficiale elettorale comunale una volta entrato in vigore il presente regolamento, stabilisce il numero dei seggi, accorpando, per quanto possibile, le diverse sezioni elettorali in modo che risultino non più del 50% di quelle della precedente consultazione elettorale. I seggi devono comunque essere dislocati in modo omogeneo nell’intero territorio comunale.

2.      Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre o cinque scrutatori, a secondo degli accorpamenti effettuati delle sezioni esistenti, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente,   e da un Segretario; tali membri sono nominati, mediante sorteggio, tra i cittadini inseriti negli appositi albi; la Giunta stabilisce il compenso loro dovuto successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

 ART.10

Svolgimento della votazione

 1.      Le operazioni di voto si svolgono in un’unica giornata festiva dalle 7,00 alle 22,00. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni di proclamazione dell’esito, possono assistere due rappresentate di ognuno dei comitati promotori del referendum.

2.      Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Atripalda

3.      Sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, il Presidente ed il Segretario del primo seggio, assistiti dall’Ufficio elettorale, procedono il giorno successivo alla verifica dei risultati, redigendo verbali in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco contenente i risultati del referendum. All’organismo preposto alle operazioni referendarie di cui al precedente art.8  competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della presa d’atto dei risultati.

  Art.11
Le schede

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del servizio elettorale del Comune. Lo stesso servizio provvede alla formazione delle liste degli elettori di ogni circoscrizione destinate ai seggi. Tali liste sono autenticate dall'Ufficio comunale per il referendum di cui al precedente articolo 8 e, salvo revisioni straordinarie disposte dal Sindaco, sono riferite alle chiusure delle revisioni dinamiche (gennaio-luglio).

2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione della tessera elettorale. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell’elettore firmando l’apposito registro-elenco.

 Art.12
Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti e sigillata ogni cosa, inizia le operazioni di spoglio fino all’ultimazione dello stesso.

2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

a) attestare il numero degli elettori;

b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;

c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate. Tale plico viene subito rimesso al competente ufficio.

3.In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum.

4. Il presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.

5. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l’elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione. E' nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura.

6. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.

7. Le altre schede scrutinate vengono raccolte in gruppi di cento schede e dovranno essere inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.

8. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all’Ufficio comunale per il referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

9. Il presidente cura che un estratto del verbale del seggio venga contemporaneamente rimesso al Sindaco.

 Art.13
Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati

1.Il Presidente del primo seggio ha il compito di procedere, in base ai verbali degli Uffici elettorali e relativi allegati, e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione del risultati del referendum. Il giorno e l'ora dell’insediamento sono preannunziati con apposito avviso. L’Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente comunale per l'espletamento delle incombenze operative.

2. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria generale del Comune in libera visione secondo le norme sul diritto di accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco ai fini della convocazione del Consiglio comunale.

4. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, con esclusione del referendum consultivo.

5.Il quesito si considera approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Art.14 -
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.