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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1: Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni, di cui all’art.2, terzo comma,1, del DPR 10 settembre 1982, N° 915, nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art.2.

2. Per lo svolgimento del servizio è confermata una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

3. Per le ipotesi di cui al successivo art.17 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento con i criteri e le modalità ivi previste.

Art.2: Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei cassonetti contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire, alla frequenza della raccolta, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune.

2. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi all’insediamento.

3. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento normale del servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nella misura ridotta al 40% per i periodi in cui il servizio non viene espletato.

4. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia  il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 3 del presente articolo.          

Art.3: Presupposto della tassa.

  1. La tassa è dovuta per la occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dl nettezza urbana.

Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Art 4: Esenzioni ed esclusioni.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) i locali utilizzati dal Comune;

b) gli edifici adibiti al culto pubblico;

c) vani caldaie delle abitazioni;

d) cabine elettriche e simili;

e) le scuole statali dl ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle disposizioni vigenti, di provvedere, in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione.

2. Non sono soggetti alla tassa:

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, libere da cose, nonché le aree di pertinenze delle stesse, semprechè inutilizzate;

b) i locali a destinazione non abitativa che nel corso dell'anno risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;

c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di non utilizzabilità , nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui al punti a) e b) precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili con idonea documentazione quale:

1) la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti;

2) la revoca o la sospensione o il deposito della licenza commerciale tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

3) accertamento degli organi comunali su richiesta del contribuente.

3. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto anche di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e che, in base alla disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta del rifiuti solidi urbani.

La superficie tassabile è determinata con una riduzione del 20% dell'intera superficie su cui viene svolta l'attività produttiva.

4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione di cui all'art.3, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, la sottoelencata documentazione:

-apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esse) si formano rifiuti diversi da quelli urbani oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi, derivanti dall'attività esercitata;

-copia della scheda descrittiva del rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti speciali;

-copia del registri dl carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 della L.475/88, compresi i fogli dove sono apposti i timbri di vidimazione;

-copia integrale della scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia;

-planimetria del locali, con indicazione delle zone di produzione del rifiuti speciali;

La documentazione sopra riportata (ad esclusione della planimetria, salvo variazioni) dev'essere presentata all'atto della richiesta di esclusione della tassa e, successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, relativamente ai dati dell'anno precedente.

5. Per beneficiare dell'esclusione di cui alla lettera f), i contribuenti devono presentare all'Ufficio Tributi dei Comune apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano residui destinati ai riutilizzo ai sensi del D.L. 12/94.

L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune, a pena di decadenza dall'esclusione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la documentazione relativa ai prelievo ed al riutilizzo del residui (bolle di accompagnamento, fatture di vendita, contratti con ditte specializzate per la consegna dei residui tossici o nocivi destinati al riutilizzo), da cui risulti la quantità dei residui avviati al riutilizzo nell'anno precedente, nonché l'ubicazione dell'insediamento produttivo di provenienza.

La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tassazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

  Art. 5: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e tale cessazione sia debitamente accertata. Ove la cessazione derivi da emigrazione, variazione di residenza, morte, l'abbuono decorre dalla data della comunicazione agli uffici demografici, in applicazione dei principi della Legge 241/90. L'utente (o i suoi eredi) deve comunque essere invitato a presentare denuncia di variazione all'Ufficio Tributi.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione (salvo quanto stabilito nel comma precedente) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 4, secondo comma, ovvero mediante altri documenti probatori (chiusura delle utenze, scadenza del contratto di fitto, ecc.) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le condizioni di tassabilità, imputabili al cambio di destinazione d'uso ovvero alla variazione di superficie tassabile, comprese le diminuzioni dovute all'applicazione dl esclusioni, esenzioni e riduzioni previste nel presente regolamento, producono i loro effetti:

a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i limiti di decadenza stabiliti dall'art. 71 del D. Lgs 507/93;

b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia di variazione (tranne quanto stabilito nel comma 3), se si tratta di variazioni che comportino una diminuzione del tributo.

Art.6: Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi locali od aree coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Per le abitazioni, la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento, tutti i componenti il nucleo familiare.

3. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali, la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, in caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano i locali di cui trattasi.

4. Per gli enti, le società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente, l'accertamento del tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui viene svolta un'attività imprenditoriale o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 7: Gettito e costi del servizio.

  1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo dl esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% dello stesso.

2. Il costo dl esercizio, determinato ai sensi del citato art. 61, comprende le spese inerenti al servizio e comunque gli oneri diretti ed indiretti, le quote di ammortamento degli impianti, gli oneri finanziari da indebitamento relativo al servizio e le quote di tributo sgravate ai contribuenti nell'anno di riferimento.

3. Dal costo determinato al sensi del comma precedente sono dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclo di rifiuti sotto forma di energia e materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente che abbia posto in essere interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico.

4. Sono esclusi dalla tassa i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti nelle zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione. L’elenco degli utenti esonerati a norma del presente comma pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi [1].

  Art. 8: Tariffe per particolari condizionI dì uso.

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni con un unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

-vengano utilizzate per periodi che, complessivamente, non siano superiori a 180 giorni:

-tale destinazione sia specificata in denuncia,

-detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo, nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili.

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. La tariffa è ridotta del 30% nel confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 1.

3. La tariffa è ridotta:

-del 60% per le utenze ubicate all'esterno della zona servita, indicata come zona “A” nella planimetria allegata al Regolamento del servizio di nettezza urbana;

-del 70% per le utenze ubicate all'esterno della zona servita, indicata come zona “B” nella planimetria allegata al predetto Regolamento.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

5. La tariffa è ridotta del 50% per:

-Scuole pubbliche;

-Associazioni culturali e/o sportive senza fini di lucro;

-Comunità religiose e/o assistenziali.

  Art. 8 bis: Particolari agevolazioni. [2] 

Sono esenti dal pagamento della tassa le abitazioni utilizzate da una sola persona di eta' superiore a 65 (sessantacinque) anni compiuti o da portatore di handicap oppure da un nucleo familiare con un componente portatore di handicap a condizioni in tali casi che:

a) non si posseggano altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS o reddito e/o indennita' equivalenti;

b) non risulti proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto o uso su unita' immobiliari al di fuori dell'abitazione utilizzata.

Al fine di poter usufruire dell'esenzione i contribuenti dovranno presentare all'Ufficio Tributi, apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilita', dalla quale si evinca il possesso di tutti i requisiti necessari.

  Art. 9: Deliberazioni di tariffa.

  1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Comunale delibera, in base alla classificazione contenuta nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine predetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

  Art 10: Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizioni degli utenti presso gli uffici.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e sulla riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, società o altra organizzazione, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Esenzioni e riduzioni della tassa previste dal presente regolamento devono essere espressamente richieste, indicando e documentando le condizioni che vi danno luogo.

4. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.

5. L'Ufficio Tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia. La denuncia può anche essere spedita per posta, in tal caso fa fede la data del timbro postale.

6. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, domicilio, ecc., devono invitare l’utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento e conservare copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Tributi nel fascicolo intestato all’utente stesso.

Art. 11: Funzionario responsabile.

1. Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia: sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il Comune è tenuto a comunicarne i dati alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art. 12: Accertamento.

  1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall’art. 71 del D.L.vo 507/93.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'art.11 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distinta per tributo, addizionale ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Al fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte alla tassazione.

  Art. 13: Riscossione.

  1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base del ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare, a pena di decadenza, entro il I5 dicembre di ciascun anno, alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania-Sezione staccata di Avellino (ex-Intendenza di Finanza). I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nel ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art.18 del DPR. 602/73, riducibili a due su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

  Art. 14: Poteri del Comune.

  1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

a) invitare i contribuenti ed, eventualmente, i proprietari degli stabili, a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, a rispondere a questionari;

b) esigere, dopo motivato invito, dal proprietari di stabili, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte,

c) accedere, con personale munito di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione. Sono fatti salvi i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2. L'Ufficio Tributi può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, o a società che gestiscono pubblici servizi, in esenzioni di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi requisiti normati dall’art. 2729 del C.C.

Art. l5: Rimborsi.

  1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.5 commi 3 e 4, è disposto dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art.5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi della notifica del ruolo in cui è stato iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

  Art. 16: Sanzioni.

  1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 o al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, ma prima dell'accertamento d'ufficio.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre il 25% della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% del maggiore importo dovuto.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco dl cui all'art. 6, comma 6, si applica la pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni, l'Ufficio Tributi provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna alla sezione della Direzione Regionale delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 15.

  Art 17: Tassa giornaliera di smaltimento.

  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata per giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi applicata alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nei presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs.507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata, unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale.

  Art. 18: classificazione del locali e delle aree.

1.   Per l'applicazione della tassa, i locali, le costruzioni e le aree sono distinti nelle sottoelencate categorie, e sottocategorie

01) Abitazione con relativi locali di pertinenza;

02)     Autorimesse private;

03) Collegi, conventi, comunità religiose ed assistenziali;

04) Albergo con ristorante;

05) Albergo senza ristorante;

06) Ristorante, pizzeria, trattoria;

07) Mensa;

08) Rosticceria, fast food;

A) Vendita all'ingrosso ed al minuto di frutta, verdura, polli, pesci e carni:

09) Ingrosso;

10) Vendita al minuto di frutta e verdura;

11) Macelleria;

12) Polleria;

13) Pescheria, congelati e surgelati.

B) Deposito commerciale, altra attività all’ingrosso ed al minuto:

14) Generi di monopolio;

15) Cartoleria, libreria, edicola;

16) Calzature;

17) Ferramenta, colori, cornici, ricambi, pavimenti;

18) Uccelleria;

19) Distributore di carburante;

20) Abbigliamento, merceria;

21) Fiori e piante;

22) Mobili, elettrodomestici, articoli da regalo;

23) Supermercato;

24) Vendita al minuto di generi alimentari.

C) Studio professionale, banca, assicurazioni, agenzie del terziario in genere

25) Banca;

26) Studio professionale, assicurazione, agenzie del terziario;

27) Ufficio pubblico.

D) Laboratori artigianali

28) Attività di servizio che attengono alla cura della persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.)

29) Elettrauto;

30) Meccanico, carrozziere;

31) Pasticceria, gelateria;

32) Altro laboratorio artigianale o esercizio commerciale, industria;

E) Altre attività

33) Clinica privata, casa di cura, ambulatorio, studio medico, lab.analisi cliniche;

34) Sala da ballo, sala giochi, circolo di divertimento, palestra;

35) Area scoperta anche di distributore di carburante, parcheggio, campeggio;

36) Bar;

37) Scuola pubblica o privata;

38) Circolo, associazione culturale, sportiva, ecc.;

39) Farmacia.

Art 19: Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali e transitorie.

   

  1. Le disposizioni contenute nei presente regolamento sono immediatamente applicabili;
  2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all'art.10, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui ai comma 6 dell'art. 6, sono presentati entro il 30 aprile 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di Legge ivi richiamate.
  4. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.
[1] Comma aggiunto dalla delibera consiliare n.85 del 30 settembre 1996.

[2] articolo inserito con delibera di C.C. n. 13 del 14/04/2004