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Titolo
Primo Disposizioni generali Capitolo I NORME PRELIMINARI Art.1
- Contenuto ed ambito del Regolamento Edilizio. Ogni
attività, realizzata o da realizzare, comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale, anche temporanea, è
disciplinata dal presente regolamento, oltre che dalle leggi statali e
regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle
previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli
strumenti urbanistici. Disponendo
l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti
edilizi comunali”, per quanto non specificamente indicato nel presente
regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in
materia. Art.2
- Definizioni. 1))
Costruzione Ai fini del
presente regolamento per “costruzione” si intende: a)
- qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o
riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di
altro materiale; b)
- qualsiasi manufatto che, indipendentemente
dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in
grado di costituire unità abitativa, o di ufficio o di servizio in
genere. 2)
Ricostruzione Per
“ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che
tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa,
demolita. 3)
Ampliamento Per “ampliamento” si intende
l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una costruzione
esistente a mezzo di uno spazio supplementare. 4)
Sopraelevazione Per “sopraelevazione” si
intende l’estensione in senso verticale di tutta o di parte della
costruzione esistente. Per
le definizioni di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione
straordinaria”, “ristrutturazione edilizia”, “manutenzione
conservativa ordinaria”, “manutenzione conservativa
straordinaria”, “risanamento conservativo” e “restauro” si
intendono qui integralmente riportate quelle contenute nelle Norme di
Attuazione del PRG. Art.3
- Opere soggette e non soggette a concessione e/o autorizzazione. Le
opere edilizie da realizzarsi nel territorio comunale sono soggette a
concessione, autorizzazione o a denuncia di inizio attività - ai sensi
delle leggi: 28.1.1977 n° 10, 28.2.1985 n° 47, nonché
dell’art. 4 della L.493/93, come sostituito dall’art.2 comma 60
della L. 662/96 e successive modifiche -, in conformità alla vigente
legislazione. Art.4
- Opere e lavori eseguibili d’urgenza. Possono
essere eseguite senza domanda preventiva le opere provvisionali di
assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni,
fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata
comunicazione al Comune e di presentare sollecitamente la richiesta di
concessione di cui al successivo art. 13. Art.5
- Contributo per il rilascio della concessione e destinazione dei
proventi. La
concessione comporta il pagamento, da parte del concessionario, di un
contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e
al costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio
Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti, salve
le esenzioni o riduzioni previste per legge. La
quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di
urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo la vigente
legislazione. La
quota di contributo relativa al costo di costruzione e agli oneri di
urbanizzazione è determinata all’atto del rilascio della concessione
ed è versata in corso d’opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune, entro tre anni e, comunque, non oltre sessanta
giorni dalla ultimazione delle opere. A
garanzia del versamento, prima dell’inizio dei lavori, il
concessionario deposita una fidejussione bancaria o assicurativa,
concordata con il Comune, pari all’importo, o a quota-parte di esso,
maggiorato della penalità prevista dalle leggi vigenti, sulla prima
scadenza di ogni singola rata. Tale
fidejussione può essere ridotta nel caso di parziale pagamento del
contributo di cui sopra. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta,per gli oneri di
urbanizzazione il concessionario può richiedere di realizzare
direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione previste su
suolo pubblico. Qualora
il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può
essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo
stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente
fidejussione bancaria o assicurativa unitamente all’atto con il quale
si obbliga ad eseguire le suddette opere di urbanizzazione. Detta
fidejussione può essere ridotta in corrispondenza delle fasi esecutive
e ad avvenuto collaudo delle opere stesse. Capitolo
II COMMISSIONE
URBANISTICO-EDILIZIA Art.6
- Composizione della Commissione Urbanistico-Edilizia. La
Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale, d'ora innanzi designata con
la sigla C.U.E.C., è istituita con delibera del Consiglio Comunale ed
è composta da membri di diritto e da membri designati. a)-
Sono membri di diritto: -
il Sindaco o un Assessore da lui delegato, quale Presidente; -
l’Assessore all’Urbanistica, Vice Presidente; -
l’Ufficiale Sanitario o un esperto designato dalla ASL; -
il Comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco o un suo
delegato. b)-
Sono membri elettivi: -
due membri (ingegnere o architetto o geometra o perito edile) nominati
dal Consiglio Comunale per competenza tecnica in materia edilizia ed
urbanistica; -
un geologo nominato dal Consiglio Comunale; -
tante persone estranee agli organi ed uffici comunali nominate dal
Consiglio Comunale particolarmente esperte dei problemi sociali,
urbanistici ed edilizi locali, quanti sono i gruppi consigliari presenti
nel Consiglio Comunale, all’atto dell’elezione della Commissione, e
designate da ciascun gruppo. I
membri elettivi restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e
possono essere rieletti una sola volta di seguito. Per
l'esame di questioni inerenti l’esercizio di attività soggette a
vigilanza veterinaria, la C.U.E.C. è integrata dal veterinario
comunale o da un suo delegato designato dal Consiglio Comunale
nell'ambito di una terna di nomi proposta dall'Ordine dei Veterinari. Il
Segretario Comunale, o un suo delegato con la qualifica di istruttore
(6^ qualifica funzionale) esercita, senza diritto di voto, le funzioni
di Segretario della Commissione. Il
membro di nomina consiliare che cessi dall’Ufficio prima della
scadenza, viene sostituito sempre mediante nomina consiliare; il
sostituto resta in carica fino al termine del periodo per il quale era
stato nominato il membro sostituito. I
membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti a tre
sedute consecutive senza giustificato motivo. Il
Sindaco o l’Assessore delegato, nella qualità di presidente della
C.U.E.C., quando risulti dai verbali la condizione per la decadenza di
un membro elettivo, promuove la formalizzazione del provvedimento da
parte del Consiglio Comunale, il quale procede, nella stessa seduta,
alla nomina del nuovo membro in sostituzione del precedente. Art.7
- Compiti della Commissione Urbanistico-Edilizia. La
Commissione esprimere parere obbligatorio: a)
sulle questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il
territorio comunale; b)
sulle proposte di varianti al presente Regolamento Edilizio e sue
interpretazioni; c)
sui progetti di opere e servizi pubblici; d)
sulle richieste di concessione ad eseguire le opere e i lavori soggetti
a concessione; e)
sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione per i soli casi di
notevole complessità; f)
sul rinnovo di concessioni se nel frattempo siano intervenute
modificazioni della normativa vigente; g)
sulle modalità e sui tempi di attuazione dello strumento urbanistico
generale a norma delle leggi vigenti nazionali e regionali; h)
sulla verifica tecnica di rispondenza del progetto alle norme di cui al
successivo Titolo II - Capitolo III - relativo alla godibilità generale
delle attrezzature e delle strutture edilizie. Non
sono soggette al parere della C.E.U.C. le autorizzazioni relative a:
pozzi; canne fumarie; piantagioni di alberi e siepi vive; opere di
sistemazione esterna che non comportino modifiche sostanziali
all’assetto del territorio; muri di contenimento; installazione di
antenne; scavi di canali di scolo per bonifica di terreni agricoli;
insegne e cartelli pubblicitari; tende parasole; passi carrabili;
pergolati; serbatoi; opere di manutenzione ordinaria esterna agli
edifici; cambi di destinazione d’uso conformi alla strumentazione
urbanistica vigente; tutte le opere di cui all’art.2,comma 60 della
L.662/96. La
Commissione deve esprimere parere obbligatorio al Consiglio Comunale: a)
sulle questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio
comunale; b)
sulle proposte per la formazione o le varianti del Piano Regolatore
Generale, dei Piani di Recupero, dei Piani per l'Edilizia Economica e
Popolare ed in ogni altro strumento urbanistico. Art.8
- Esercizio della sub-delega per la tutela dei beni ambientali. Ai
sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 1.9.1981 n° 65, nonchè delle
"Direttive ai Comuni" allegate alla Legge Regionale 23.12.1982
n° 10, i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni
sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco
visto il parere espresso dalla Commissione Urbanistico Edilizia
integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra gli
esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline
Agricolo-forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti
figurative e Legislazione dei Beni Culturali. Per
la nomina dei membri esperti, che non possono essere dipendenti o
amministratori del Comune di Atripalda, ogni Consigliere può esprimere
un solo nominativo. I
detti cinque membri vanno rinnovati ogni tre anni e non possono essere
nominati per più di due volte consecutive. La
delibera consiliare di nomina degli esperti deve riportare
l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto.
Copia della delibera viene inoltrata, per conoscenza, al Presidente
della Giunta Regionale. Alla
Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere
parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art.82 comma II°
- lettera b), d) ed f) del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, nonchè
quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione
Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di
salvaguardare valori ambientali, paesistici, architettonici e
monumentali. Le
sedute della C.E.U.C. integrata sono valide se presenti almeno tre dei
componenti esperti; colui che tra i cinque esperti si assenti, senza
giustificato motivo, per tre sedute consecutive, viene dichiarato
decaduto dalla carica e viene sostituito dal Consiglio Comunale nella
successiva riunione. Art.9
- Funzionamento della Commissione Urbanistico-Edilizia. La
Commissione Urbanistico-Edilizia si riunisce presso gli uffici
municipali . La
Commissione è convocata dal responsabile del procedimento, con invito
scritto, con un preavviso di almeno 5 giorni o mediante telegramma nei
casi di urgenza. Qualora questa non si esprima entro 60 gg. dalla
presentazione della domanda, il responsabile del procedimento è tenuto
comunque a formulare una proposta motivata all’autorità competente
all’emanazione del provvedimento conclusivo ed eventualmente a
redigere una relazione scritta al capo dell’UTC indicando
i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Le
adunanze della Commissione Urbanistico-Edilizia sono valide quando
intervengono ad esse almeno la metà più uno dei commissari oltre al
Capo dell’Ufficio Tecnico o al suo delegato. I
pareri sono validi quando sono resi a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai membri presenti. Nel caso di parità prevale il voto del
Presidente. I
componenti della Commissione non possono partecipare né assistere
all’esame ed alla votazione dei progetti nei quali in qualsiasi modo
siano interessati o se parenti, fino al terzo grado, del richiedente.
L'osservanza di detta prescrizione deve essere annotata sul verbale. La
Commissione, durante le adunanze, ha la facoltà di sentire i
progettisti per avere chiarimenti sui progetti in esame. La
Commissione deve esprimere il proprio parere sulle pratiche entro i
termini di cui al successivo art. 17. Su
ciascuna domanda di concessione o autorizzazione, subito dopo che la
Commissione ha espresso il proprio parere, il Segretario annota in breve
il parere stesso e appone su tutti gli atti tecnici la dicitura
“Esaminato con parere...........nella seduta del ................dalla
Commissione Urbanistico-Edilizia”;i membri della C.E.U.C. devono
vistare le domande e gli elaborati tecnici unitamente alle relazioni di
istruttoria redatte dal responsabile del procedimento. Il verbale della
seduta, sarà firmato dal presidente e dal segretario Nel
caso di pareri discordi, nel verbale della seduta deve essere riportata
integralmente, se richiesto, l’eventuale relazione di minoranza. Art.10
- Indennità. Ai
componenti la Commissione Urbanistico-Edilizia può essere corrisposta
una indennità per ciascuna seduta a cui intervengono. L’attribuizione
della predetta indennità e la misura della stessa devono comunque
essere determinate dal Consiglio Comunale. Art.11
- Norma transitoria. La
Commissione Urbanistico-Edilizia verrà costituita come da art. 6 del
presente Capitolo II dopo la scadenza di quella attualmente in carica.
RICHIESTA
E ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE
E DELL’AUTORIZZAZIONE Art.12
- Certificato delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il
Comune rilascia, a domanda di chi abbia titolo alla concessione
edilizia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n°10, entro trenta
giorni dalla richiesta, un certificato con l'indicazione delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l’area o l'edificio
oggetto della richiesta. Art.13
- Richiesta di concessione. Le
domande di concessione a eseguire e/o modificare opere, redatte in carta
da bollo, sono indirizzate al Sindaco e devono contenere: a)
nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del
richiedente (se il richiedente non è il proprietario dell’area la
domanda deve riportare le generalità del proprietario nonchè delega di
quest’ultimo; se il proprietario è una persona giuridica, la domanda
va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza); b)
nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del
progettista, che deve essere iscritto al rispettivo Albo Professionale
(ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito edile,
perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze); c)
nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore
dei lavori, che deve essere iscritto all'Albo c.s. (tale indicazione e
firma può essere differita all’atto della comunicazione dell’inizio
dei lavori); d)
nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del
costruttore; (tale indicazione e firma può essere differita c.s.); Nella
domanda devono inoltre risultare esplicitamente: 1)
l’impegno ad accettare e ad osservare le norme del presente
Regolamento Edilizio, nonché ad osservare le leggi ed i regolamenti
vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti; 2)
l’elezione del domicilio da parte del richiedente; 3)
l’impegno a comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del
direttore dei lavori, del costruttore qualora non siano stati indicati
nella domanda, allegando le rispettive dichiarazioni di accettazione, e
di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti; 4)
l’eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario
dell’area, della persona o dell'ente cui deve essere intestata la
concessione se diversa dal richiedente; 5)
la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientra
tra gli aventi titolo legittimati. Art.14
- Documenti a corredo della domanda di concessione. Alla
domanda di concessione deve essere allegato il progetto, in triplice
copia, costituito di norma dai seguenti elaborati: 1)
planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 - o 1:2.000 se l’opera
rientra nel centro edificato - contenente lo stralcio dello strumento
urbanistico vigente; 2)
planimetria quotata della zona, in scala 1:200, estesa per un raggio di
almeno m.40, dalla quale risultino:
- l’ubicazione della proprietà oggetto della
richiesta di concessione;
- la larghezza delle strade adiacenti, ciascuna
individuata col suo nome;
- le proprietà confinanti ed i nomi dei
relativi proprietari;
- le altezze e le distanze degli edifici
circostanti;
- le eventuali servitù attive e passive e
l'indicazione degli alberi d’alto fusto esistenti; 3)
certificato catastale rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, ovvero
il titolo di proprietà o di disponibilità dell’area; 4)
planimetria in scala 1:2000 o 1:1000, su base aereofotogrammetrica
fornita dal Comune e catastale, con l'indicazione delle aree asservite,
ai fini della trascrizione in mappa e nei Registri immobiliari; 5)
dichiarazione, in forma di atto notorio, attestante che l'area
interessata non sia stata già asservita per il rilascio di precedenti
concessioni o licenze edilizie; 6)
planimetria del lotto recante: a)
l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e/o scoperto
e la sistemazione dell’area non edificata; b)
la precisa ubicazione delle opere progettatecon le distanze da
fabbricati, strade e confini; c)
l’indicazione del tipo di recinzione; 7)
piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle
coperture, con l’indicazione dei volumi tecnici e della destinazione
dei singoli locali; 8)
almeno due sezioni verticali, delle quali una longitudinale e l’altra
trasversale, quotate secondo la linea di maggiore importanza o di
massima pendenza che rappresentino anche i distacchi dai fabbricati
confinanti per una estensione minima a monte e a valle di almeno m. 40 e
con l’indicazione del terreno prima e dopo la realizzazione delle
opere previste; 9)
prospetti esterni, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti
alle quote stradali e alle più basse sistemazioni esterne; 10)
eventuali progetti degli impianti elettrico, di riscaldamento o di
produzione centralizzata di acqua calda redatti in conformità alle
leggi e regolamenti vigenti; 11)
computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo
strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente; 12)
relazione illustrativa dettagliata, con la descrizione delle strutture
portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei
fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell’acqua
potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride; 13)
particolari grafici delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala
non inferiore a 1/20, in corrispondenza di punti caratteristici, con
l’indicazione di tutti i materiali impiegati, del loro trattamento e
colore; I
disegni devono essere a semplice tratto e in scala non inferiore a 1:200
per il n. 6 e a 1:100 per i nn. 7, 8 e 9. Ogni
disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere
cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei
muri, le altezze dei singoli piani e quella totale dell’edificio.Nel
caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote
numeriche. Per progetti di particolare importanza il Comune può
richiedere la presentazione di un modello plastico generale
dell’opera. Nei
progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e
ristrutturazione degli edifici, devono essere indicate con particolare
grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere. Ai
progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo
quotato in scala non inferiore a 1:100 degli edifici da demolire, con la
specificazione delle attuali destinazioni d’uso relative alle piante
di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché
la documentazione fotografica, asseverata dal progettista. Nel
caso di progetti riguardanti la costruzione o la ristrutturazione di
impianti, attrezzature ed edifici (o parte di essi) pubblici o aperti al
pubblico, deve essere allegata la tavola illustrativa delle percorrenze
e degli spazi predisposti all’uso delle persone con limitate od
impedite capacità motorie. Per
le parti non rappresentabili graficamente, deve essere riportata nella
stessa tavola la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori,
d’impegno all’osservanza, in sede esecutiva, di quanto prescritto,
in proposito, dal presente R.E. Tutto ciò ai fini dell’applicazione
delle norme riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche
e a dimostrazione dell’adeguamento dei progetti alle stesse. Nel
caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o
corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche la
copia delle relative concessioni, e nel, caso la costruzione non si
allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di
convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride,
redatto secondo la legislazione vigente, approvato dall’Ufficio
sanitario. Per
le aree, gli edifici e le opere soggetti a speciali leggi o
regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono
essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o
autorizzazioni. La
domanda di concessione deve essere altresì accompagnata, ove richiesto,
dai nulla-osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, dell’Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica, della
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Ambientali, Artistici e
Storici e degli uffici regionali competenti ai sensi dell’art. 82 del
DPR 24.7.1977, n.616, nonché dell’eventuale autorizzazione per gli
accessi alle strade statali fuori del centro abitato. Per
le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema
di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della
convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione
vigenti, previ accordi con il Comune; tale atto deve essere, prima del
rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei
registri immobiliari a cura del richiedente. Per
le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda il prospetto
dimostrativo del “volume totale edificato”, ai fini della
determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione,
e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo
relativa al costo di costruzione; Qualora
il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o
parte delle opere di urbanizzazione, la relativa domanda per la
realizzazione delle stesse deve essere presentata insieme con la domanda
di concessione, previo accordo con il Comune per la definizione delle
modalità di esecuzione e delle relative garanzie. Art.15
- Domanda e documentazione per ottenere l’autorizzazione. Chiunque
intenda richiedere l’autorizzazione deve presentare al Sindaco domanda
in carta da bollo contenente l’indicazione del nome, cognome, codice
fiscale ed indirizzo nonché la firma del richiedente. Nella
domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative
dell’oggetto, devono risultare esplicitamente: a
) l’impegno ad osservare le norme del presente
Regolamento e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le
disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il
territorio regionale e nazionale; b
) l’elezione del domicilio nel Comune da parte del
richiedente. A
corredo della domanda deve essere allegata, di norma, la seguente
documentazione: 1)
planimetria quotata dell’area o dell’immobile con l’individuazione
dell’opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala
opportuna per una chiara interpretazione; 2)
almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore
importanza o di massima pendenza; 3)
relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’opera da
eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica,
elettrica, telefonica, ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.),
nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze); Per
le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali,
provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti
i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta. Per
le opere e gli interventi di restauro e risanamento conservativo che
interessino interi edifici, a corredo della domanda deve, di norma,
essere allegato il progetto costituito dagli elaborati previsti al
precedente art. 14 per la domanda di concessione. Art.16
- Presentazione e accettazione delle domande di concessione o
autorizzazione. All’atto
della presentazione della domanda, l’Amministrazione Comunale rilascia
al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione dei seguenti
elementi: a)
data di ricevimento della domanda; b)
numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in
qualunque momento reperire la medesima; Art.17
- Istruttoria preliminare della domanda. Entro
60 giorni dall’accettazione della domanda il responsabile del
procedimento compie l’istruttoria preliminare degli atti e degli
elaborati presentati. Lo
stesso funzionario acquisisce i pareri che il richiedente non abbia
l’onere di allegare e formula una motivata proposta per l'emissione
del provvedimento. Il termine di cui al primo comma può essere
interrotto una sola volta, nei primi 15 gg. dalla istanza se il
responsabile del procedimento chiede all’interessato una integrazione
documentale; il termine di cui al primo comma decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Art.18
- Istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione. L’esame
delle domande di concessione o autorizzazione deve avvenire di norma
seguendo il numero progressivo di presentazione di cui al precedente
art. 16. Tutti
i progetti per i quali viene richiesta la concessione devono essere
sottoposti obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine
alle relative richieste, all’esame, per conseguirne il motivato
parere, dei seguenti organi (ciascuno per la relativa competenza ai
sensi delle norme legislative vigenti): -
ASL competente per territorio -
Ufficio Tecnico comunale competente per materia; -
Commissione Urbanistico-Edilizia. Art.19
- Lavori eseguibili a seguito di richiesta non accompagnata da elaborati
tecnici. L’obbligo
della presentazione degli elaborati tecnici elencati nei precedenti
articoli 14 e 15 non vige: -
per le opere di manutenzione straordinaria, (così come precedentemente
definite all’art. 2 e che non riguardino edifici vincolati ai sensi
della legge 1089/39). Art.20
- Progetti di massima. E’
consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di
urbanizzazione di particolare impegno e/o complessità, sottoporre
preliminarmente al parere della Commissione Urbanistico-Edilizia anche
progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali
direttive per modifiche e/o integrazioni. Capitolo
IV RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI Art.21
- Rilascio della concessione. La
concessione, in conformità all’art. 6, comma 2°, lett. f) della
legge 15.5.1997 n. 127, è rilasciata dal Capo dell’Ufficio Tecnico
Comunale al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per
richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle
leggi vigenti ed in conformità alle previsioni dello strumento
urbanistico comunale e del presente Regolamento. A
seguito del parere espresso dalla Commissione Urbanistico-Edilizia, il
Capo dell’U.T.C. approva o respinge i progetti pervenuti. Per
i progetti respinti viene data comunicazione motivata all’interessato
entro i termini di cui all’art.17. Per
i progetti approvati viene fatta analoga comunicazione all’interessato
invitandolo a ritirare presso il Comune la relativa concessione. L’eventuale
dissenso del Capo dell’U.T.C. dal parere della Commissione
Urbanistico-Edilizia deve essere motivato. In tal caso, sulla
concessione deve essere annotato il parere difforme della Commissione
Urbanistico-Edilizia. La
concessione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei
disegni approvati debitamente vistata dal Comune. Dell’avvenuto
rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante
affissione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi,
nell’Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare,
della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di
costruzione. Un
progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di variazioni
che giustifichino un nuovo esame. La
concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari
del suolo e/o del manufatto, purché egli comprovi, mediante atto
notorio, di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo
salvi i diritti degli altri comproprietari. Art.22
- Efficacia e validità della concessione - Titolarità. Il
rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei
terzi. Le opere approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le
norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività
urbanistico-edilizia sia statali che regionali. Il
titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori e la
ditta appaltatrice sono responsabili di ogni inosservanza sia
delle norme generali di legge e dei regolamenti che delle modalità di
esecuzione stabilite dalla concessione. In
caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli
aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune. Art.23
- Decadenza, rinnovo e revoca della concessione. La
concessione si intende decaduta se non siano stati iniziati i lavori
entro 12 mesi dal suo ritiro. Il
termine di cui sopra può essere prorogato solo in caso di comprovate
circostanze estranee alla volontà del concessionario. La
durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre
anni dalla data di inizio dei lavori. Una
proroga per l’ultimazione dei lavori può essere concessa dal Capo
dell’U.T.C., con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche costruttive, ovvero per fatti estranei alla
volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori
durante la loro esecuzione. La proroga può essere prevista nel
provvedimento di concessione del Capo dell’U.T.C., quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari. Qualora,
entro i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di cui al
primo e al terzo comma, i lavori stessi non siano stati iniziati o
ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. Nel
caso di lavori non ultimati nei termini, la nuova concessione riguarda
esclusivamente la parte non realizzata. La
concessione viene revocata quando sia stata ottenuta in base ad
elaborati di progetto alterati o che alterino lo stato di fatto
all’inizio dei lavori; La
concessione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di
revoca. La
concessione edilizia è annullata quando: a)
risulti in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche; b)
sussistano vizi sia nel procedimento di formazione dell’atto
amministrativo che nei contenuti tecnici dell’atto stesso. Art.24
- Deroghe. Il
Capo dell’U.T.C., nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e
previa delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia, può rilasciare concessioni in deroga a norme del
presente Regolamento limitatamente ai casi di edifici e impianti
pubblici o di interesse pubblico e nel rispetto dell’art. 6 della
legge regionale n° 14/82 e successive modifiche ed integrazioni. Non
sono derogabili le norme urbanistiche relative agli indici volumetrici,
alle altezze e alle distanze. Art.25
- Modalità per le autorizzazioni. Nell’atto
di autorizzazione sono stabilite dal Capo dell’U.T.C. le condizioni e
le norme alle quali s’intende subordinata la durata
dell’autorizzazione stessa, nonché l’ammontare, qualora dovuto,
della tassa o canone da corrispondere al Comune. Il
Capo dell’U.T.C., sentito l’Ufficio sanitario, ha la facoltà di
imporre, con l’autorizzazione stessa, particolari prescrizioni e
l’osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino,
della sicurezza del traffico, dell’igiene e dell’incolumità
pubblica. Le
autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate: a)
senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b)
con l’obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni
derivanti dalle opere; c)
con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità,
nuove condizioni e prescrizioni. Art.26
- Rinnovo, decadenza, revoca e annullamento delle autorizzazioni. L’interessato
può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda per
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, che può essere accordato dal
Capo dell’U.T.C., anche senza la presentazione della documentazione
prescritta, a condizione che non siano intervenute modificazioni nella
normativa vigente al riguardo. L’entrata
in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la
materia oggetto dell’autorizzazione comporta la decadenza delle
autorizzazioni di lavori od opere che non siano ancora iniziati e che
risultino in contrasto con le norme stesse; in tal caso, l’interessato
può chiedere il rilascio di una seconda autorizzazione in conformità
alle nuove disposizioni. Il
rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere
negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le
autorizzazioni sono revocate quando siano state ottenute con dolo od
errore provocato dall’interessato mediante travisamento di fatti o
presentazione di elaborati alterati. L’autorizzazione
cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di revoca. Nei
casi di revoca o di decadenza il titolare dell’autorizzazione non ha
diritto ad alcun compenso o risarcimento. L’autorizzazione
è annullata per gli stessi motivi per i quali è annullata la
concessione edilizia. Art.27
- Varianti al progetto assentito. Qualora
si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono
presentare i relativi progetti per i quali viene seguita procedura
analoga a quella relativa al progetto originario. Capitolo
V ESECUZIONE
DELLE CONCESSIONI
Art.28 - Inizio dei lavori. Prima
dell’inizio dei lavori il titolare della concessione o il direttore
dei lavori deve richiedere all’Ufficio Tecnico comunale: a)
la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere
riferita la posizione dell’opera da realizzare; b)
i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali. Entro
15 giorni dalla data della richiesta di cui al comma precedente,
l’Ufficio Tecnico comunale è tenuto all'adempimento delle richieste
suddette. In
caso di inutile decorso del termine suddetto, il concessionario o il
direttore dei lavori deve diffidare l’Ufficio Tecnico comunale a
compiere quanto richiesto entro e non oltre trenta giorni, trascorsi i
quali può senz’altro dare inizio ai lavori. Il
titolare della concessione non può comunque dare inizio ai lavori se
prima non sia stato da lui comunicato al Capo dell’U.T.C.: a)
la data di effettivo inizio dei lavori, ai sensi e per i fini di
cui al precedente art.23; b)
il nominativo e la residenza del costruttore; c)
il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei
lavori, d)
il nominativo, la qualifica e la residenza del coordinatore per
l’esecuzione delle opere ai sensi della L.494/96, ove richiesto; e)
il nominativo, la qualifica e la residenza del collaudatore
statico in corso d’opera; f)
gli estremi del deposito del progetto previsto dall’art.
2 della legge regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni
variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al C.U.T.
entro 8 giorni. Qualora
si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico, deve essere
presentata specifica domanda al Sindaco con l'indicazione planimetrica
dell’area da includere nel recinto del cantiere per ottenere
l’autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori. Art.29
- Controllo sulla esecuzione dei lavori. Ai
sensi della legislazione urbanistica vigente, il Comune esercita
costante controllo sulla esecuzione dei lavori e ne ordina la
sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme del
Regolamento edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella concessione, ovvero
che siano state introdotte varianti, soggette per legge a preventiva
autorizzazione, non autorizzate. La
concessione ed il relativo progetto approvato in originale o copia
autentica ed ogni altro documento inerente la costruzione devono
trovarsi nel cantiere, a disposizione degli impiegati ed agenti comunali
preposti al controllo delle costruzioni, che devono avere libero accesso
al cantiere stesso, fino all'ultimazione dei lavori. Art.30
- Campionatura delle tinte e dei rivestimenti. Devono
essere depositati in cantiere i campioni delle tinte e dei rivestimenti,
onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della
rispondenza di tali elementi alle indicazioni eventualmente contenute
nel progetto approvato e nella concessione edilizia. Art.31
- Ultimazione dei lavori. Il
Direttore dei Lavori ovvero il concessionario, ad ultimazione dei
lavori, deve dare avviso al Comune dell'ultimazione degli stessi. Per
ultimazione dei lavori, relativi all’opera oggetto di concessione o di
autorizzazione, si intende la realizzazione completa di ogni parte del
progetto. Art.32
- Inadempienza alle disposizioni regolamentari. La
contravvenzione alle norme del presente regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), alle
modalità esecutive fissate nella concessione e, in generale, ad ogni
altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile,
comporta l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
e delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti. Quando
l’inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura
dell’Amministrazione statale, il Sindaco ne informa il Ministro dei
LL.PP. Art.33
- Dichiarazione di abitabilità e di agibilità. Nessuna
nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può
essere adibita all’uso cui è destinata prima di essere dichiarata
agibile e/o abitabile da parte del Capo dell’U.T.C. L’agibilità
riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o
artigianale nonchè i locali aperti al pubblico per spettacoli,
manifestazioni, convegni e i musei; l’abitabilità riguarda le
costruzioni o parti di esse destinate ad abitazioni, uffici, scuole,
sale di lettura e/o ad usi analoghi. Il
titolare della concessione deve richiedere al Capo dell’U.T.C., con
apposita domanda in carta da bollo, ad ultimazione dei lavori e ad
avvenuto collaudo statico dell’opera, il certificato di agibilità e/o
abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l’Ufficio
Tecnico comunale i seguenti documenti: -
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto ai
sensi della legislazione vigente; -
certificato di collaudo statico ai sensi della legislazione vigente; -
certificazione del D.L., ai sensi del D.P.R.425/94, per il rilascio del
certificato di abitabilità, invece per il rilascio del certificato di
agibilità parere di competenza del Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L;
-
certificato di eseguito collaudo da parte del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, se necessario; -
copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla fogna comunale; -
certificato di collaudo o dichiarazione di conformità degli impianti
tecnologici, ai sensi della legge n.46/90; -
dichiarazione congiunta, resa ai sensi del D.P.R. 26/8/1993 n° 412,
attestante la rispondenza dei lavori eseguiti alla relazione depositata
ai sensi della L.10/91. Il
rilascio della dichiarazione abitabilità e/o agibilità é subordinato
alle seguenti condizioni: a
) che sia stata rilasciata regolare concessione
o autorizzazione per i lavori eseguiti; b
) che la costruzione o l’opera sia conforme al
progetto approvato; c
) che siano state rispettate tutte le
prescrizioni e condizioni specificate nella concessione o
autorizzazione; d
) che la costruzione non presenti cause o
fattori di insalubrità, sia per gli utenti che per l’ambiente esterno
ed interno; e
) che siano state rispettate le norme
antincendio ed in genere di sicurezza delle costruzioni; f
) che siano state rispettate le norme per l'accessibilità e la
fruibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie
(eliminazione delle barriere architettoniche); g
) che siano state rispettate le norme per il
contenimento del consumo energetico per usi termici; h)
che siano state rispettate le norme relative alla tutela delle acque
dall’inquinamento; i)
che sia stato rilasciato il parere favorevole dell’A.S.L. –
Dipartimento di Prevenzione. Art.34
- Dichiarazione di inabitabilità, inagibilità e sgombero. Il
Capo dell’U.T.C., sentito il parere dell’ASL, può dichiarare
inabitabile o inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni
igieniche ed ordinarne lo sgombero.
PIANI
DI LOTTIZZAZIONE. EDILIZIA CONVENZIONATA. APERTURA DI NUOVE STRADE. Art.35
- Lottizzazioni convenzionate. Per
i suoli ricadenti nelle zone a lottizzazione obbligatoria, chiunque
intenda procedere alla lottizzazione deve chiedere apposita
autorizzazione all’Amministrazione Comunale. La richiesta di
autorizzazione deve essere corredata, oltre che dallo schema di
convenzione di cui più innanzi, da un progetto, redatto esclusivamente
da un ingegnere o un architetto, costituito dai seguenti elaborati: a)
estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento
rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni
atte all’individuazione della località; b)
planimetria dello stato esistente in scala non inferiore a 1/500, con
l’indicazione delle proprietà confinanti, quote altimetriche e
planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature,
manufatti, impianti, particolari quali canali, linee elettriche,
gasdotti, acquedotti e con tutti gli altri dati atti a rappresentare lo
stato di fatto della zona; c)
inquadramento urbanistico nel rapporto almeno 1/2000, con la
localizzazione dell’insediamento nello strumento urbanistico vigente e
con l’indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e
programmati; d)
planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano di
lottizzazione nel rapporto almeno 1/500 indicante: 1)
i lotti residenziali definiti nella estensione e nei limiti con
l’indicazione degli allineamenti; 2)
la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di
curvatura, dettaglio di massima dei cigli, dei marciapiedi, delle
pavimentazioni e delle recinzioni; 3)
la delimitazione delle aree riservate agli standard urbanistici e alle
altre attrezzature pubbliche prescritte dalla legislazione vigente o
dallo strumento urbanistico; 4)
l’indicazione, nelle aree destinate allo sport ed allo svago, di tutti
gli impianti e le attrezzature ad esse relative; e)
le planovolumetrie di tutti i fabbricati, ivi compresi i volumi tecnici,
con previsione di massima delle aree di attacco a terra, delle quote di
tutti i solai e dell’ubicazione degli accessi; il tutto in rapporto
non inferiore a 1/200; f)
i profili altimetrici dei fabbricati prospettanti sulle strade e sui
percorsi principali, con l’indicazione dell’eventuale alberatura e
del sistema di illuminazione stradale; nella scala non inferiore a
1/500; g)
i progetti esecutivi di tutte le opere di urbanizzazione di cui
all’art. 4 della legge n°. 847 del 29 settembre 1964 e cioè delle
strade residenziali, degli spazi di sosta o di parcheggio, delle
fognature, della rete idrica, delle reti di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas ove esistente, della pubblica illuminazione e degli
spazi attrezzati a verde. Dovrà inoltre essere allegato lo schema della
rete idrica antincendio con le relative bocche di erogazione
adeguatamente proporzionata all’insediamento previsto. Per tutte le
predette opere devono essere allegati particolari costruttivi in numero
e scala tali da definire compiutamente le stesse in tutte le loro parti. Tutti
i servizi di cui al precedente punto g), devono essere proporzionati di
norma per servire gli insediamenti previsti dalla lottizzazione cui si
riferiscono; tuttavia, ove l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse
l’opportunità, può richiedere all’interessato di proporzionare
alcune opere, ed in particolare le reti idriche, fognarie, elettriche,
di illuminazione pubblica e di gas ove esistente, in modo che a queste,
in prosieguo, possano allacciarsi altri rami a servizio di nuovi
insediamenti che non possano diversamente essere collegati alle reti
comunali principali; h)
una relazione generale dettagliata illustrante, anche a mezzo di
grafici, tutto il piano di lottizzazione e in particolare: 1)
l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del
rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e
dallo strumento urbanistico vigente; 2)
i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed
ai sistemi costruttivi; 3)
le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di
finitura ed alle coperture; 4)
le particolare norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi,
che dovranno precisare le distanze dei fabbricati dal confine stradale,
dagli edifici esistenti o di progetto e dai confini interni; le altezze
massime; le dimensioni degli accessori; i particolari obblighi di
esecuzione da parte dei privati di recinzioni, di illuminazioni, di
sistemazioni esterne e simili; l’indice di fabbricabilità medio del
complesso e di ogni singolo lotto; il numero degli abitanti, dei vani e
degli appartamenti per ogni singolo lotto; la superficie dei piani di
ogni fabbricato eventualmente destinata ad attività artigianali,
commerciali o terziarie; la superficie ed i volumi di eventuali servizi
di interesse collettivo compresi in fabbricati a carattere residenziale;
ogni altro dato che evidenzi la rispondenza del piano di lottizzazione
alle leggi ed ai regolamenti vigenti; i)
gli elaborati geologici previsti dall’art. 14 della legge
regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni. I
documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai
tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in cinque copie. Ai
fini della progettazione, ad ogni abitante corrispondono mediamente 25
mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc v.p.p.),
eventualmente maggiorati di 5 mq (20 mc v.p.p.) per le destinazioni non
specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze. La
convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari a cura del
proprietario, deve prevedere: 1)
la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’art. 4 della
citata legge 29.9.1964 n°. 847, nonché la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui
al successivo n. 2; quest’ultima cessione deve essere totalmente o
parzialmente sostituita dal pagamento all’Amministrazione Comunale di
una somma corrispondente al valore delle aree stesse in tutti i casi in
cui la cessione medesima dia luogo, a giudizio dell’Amministrazione,
ad inconvenienti di sorta; 2)
l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione
secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è
determinata in proporzione all’entità ed alle caratteristiche delle
lottizzazioni; 3)
il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere
ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2); 4)
congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione. La
convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi
e nelle forme di legge. La procedura per il rilascio
dell’autorizzazione comprende le seguenti fasi successive: 1)
presentazione della domanda di autorizzazione da parte del proprietario
o dei proprietari interessati, accompagnata dal progetto e dallo schema
di convenzione redatti come specificato; 2)
approvazione del progetto e dello schema di convenzione con delibera del
Consiglio Comunale previo parere favorevole della Commissione
Urbanistico-Edilizia e previo parere favorevole previsto dall’art. 15
della legge regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni; 3)
nulla osta dell’Autorità Regionale competente; 4)
stipula della convenzione e trascrizione della stessa nei registri
immobiliari a cura del proprietario; 5)
rilascio dell’autorizzazione comunale, che, sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia, può anche essere concessa prima della stipula
della convenzione quando ricorrano tutti i presupposti indicati,
subordinando però la sua efficacia alla stipula della convenzione
stessa ed alla sua successiva trascrizione. Gli
atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo
residenziale sono nulli se da essi non risulti che l’acquirente era a
conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata. Art.36
- Edilizia convenzionata. Per
gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici
esistenti, il contributo di urbanizzazione, dovuto per il rilascio della
concessione, viene commisurato alla sola quota di incidenza degli oneri
di urbanizzazione qualora il concessionario, a mezzo di stipula di una
convenzione ovvero della firma di un atto unilaterale di obbligo da
trascriversi a cura del Comune ed a spese del concessionario nei
Registri Immobiliari, si impegni ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione preventivamente concordati con il Comune ai sensi degli
artt. 7 ed 8 della L. 10/77. Nella
convenzione può essere prevista l’esecuzione diretta da parte
dell’interessato delle opere di urbanizzazione - in tutto o in parte -
a scomputo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal
caso, nella convenzione - o nell’atto unilaterale d’obbligo - devono
essere descritte le opere di urbanizzazione da eseguirsi e devono essere
prefissati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere
stesse. Pertanto,
da parte del concessionario, può precisarsi che al medesimo è
conferita la facoltà della richiesta di effettuazione dell’intervento
diretto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione; spetta
all’Amministrazione il potere discrezionale di accogliere o meno la
richiesta. Il
Comune può determinare con suo provvedimento, con convenzione o con
atto unilaterale d’obbligo regolarmente trascritto nei Registri
Immobiliari: -
le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione delle opere di
urbanizzazione da realizzare; -
i termini, i controlli, le garanzie di terzi - fidejussorie o reali -
per l’adempimento degli impegni assunti dal concessionario; -
le penalità per il ritardo o la mancata esecuzione, nonché le garanzie
per il pagamento delle penalità. I
criteri ed i parametri della convenzione-tipo e degli atti di obbligo
sono fissati nelle tabelle parametriche approvate dal Comune. La
determinazione dei prezzi di cessione avviene sulla base del costo delle
aree, del costo della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e quelle
relative agli oneri di preammortamento e di finanziamento. Vanno
inoltre precisati nella convenzione: -
la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore
desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; -
il periodo di validità della convenzione, che non può essere superiore
a 30 e inferiore a 20 anni. Ogni
pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di gestione e dei canoni
di locazione è nulla per la parte eccedente. Art.37
- Apertura di strade private. Quando
uno o più proprietari intendano realizzare una strada privata aperta al
traffico veicolare, devono presentare al Comune il relativo progetto ed
ottenerne l’approvazione dalla quale risulti l’obbligo a loro carico
di provvedere convenientemente alla sistemazione, allo scolo delle
acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, alla illuminazione ed
alla pulizia della strada stessa nei modi prescritti, salvo le
disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali. Le
case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico
passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, come
se prospettassero su una via pubblica. Capitolo
VII NORMATIVA
URBANISTICA Art.38
- Validità delle norme urbanistiche. Ai
fini dell’assetto urbanistico, della regolamentazione dell’attività
edilizia e della destinazione d’uso ammissibile degli immobili,
l’intero territorio è suddiviso in zone omogenee regolate da
normativa specifica in aggiunta a quanto prescritto in generale nel
presente Regolamento Edilizio. Tale
normativa, contenuta nelle Norme di Attuazione del P.R.G., consta degli
indici, dei parametri e delle norme generali e particolari; essa forma
parte integrante del presente Regolamento e ne sostituisce ogni
disposizione diversa o in contrasto con essa. Capitolo
VIII GARANZIA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ Gli
obblighi di cui al presente capitolo vanno rispettati anche per le
autorizzazioni relative ad opere che interessano l’esterno delle
costruzioni e/o l’occupazione di suolo pubblico. Art.39
- Segnalazione, recinzione e illuminazione della zona dei lavori. In
tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una
tabella, delle dimensioni minime di cm. 60x80, chiaramente leggibile, in
cui siano indicati: 1)
il nome, cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei
lavori, del calcolatore delle strutture, del collaudatore in corso
d’opera, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori; 2)
la denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori; 3)
gli estremi della concessione con la data del rilascio. I
cantieri devono essere organizzati nel rispetto delle norme sulla
prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e
dei mezzi d’opera di qualsiasi tipo, sull’uso dell’energia
elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli
incendi. I
cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e
dannosi per tutta la durata dei lavori. Le
recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne
rosse, facilmente visibili a media distanza e mantenute accese, a cura del
responsabile del cantiere, durante l’intero orario della pubblica
illuminazione stradale; le recinzioni devono essere dotate di porte
apribili verso l’interno, munite di serrature o catenacci che ne
assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. I
cantieri devono, inoltre, essere dotati di servizi igienici provvisori. Art.40
- Scarico dei materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai
cantieri. E’
vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o
dall’interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. Durante
i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il
sollevamento di polvere mediante tutti gli opportuni accorgimenti. Il
responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante
mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l’estensione
del cantiere e nelle immediate vicinanze. |