Regolamento Edilizio I II° Titolo | III° Titolo

Titolo Primo

 Disposizioni generali

Capitolo I

NORME PRELIMINARI

Art.1 - Contenuto ed ambito del Regolamento Edilizio.

 Ogni attività, realizzata o da realizzare, comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, anche temporanea, è disciplinata dal presente regolamento, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Disponendo l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”, per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

 Art.2 - Definizioni.

 1))    Costruzione       Ai fini del presente regolamento per “costruzione” si intende:

a)     -     qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale;

b)    -     qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, o di ufficio o di servizio in genere.

2)   Ricostruzione         Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa, demolita.

3)   Ampliamento      Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente a mezzo di uno spazio supplementare.

4)   Sopraelevazione     Per “sopraelevazione” si intende l’estensione in senso verticale di tutta o di parte della costruzione esistente.

Per le definizioni di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “ristrutturazione edilizia”, “manutenzione conservativa ordinaria”, “manutenzione conservativa straordinaria”, “risanamento conservativo” e “restauro” si intendono qui integralmente riportate quelle contenute nelle Norme di Attuazione del PRG.

 Art.3 - Opere soggette e non soggette a concessione e/o autorizzazione.

 Le opere edilizie da realizzarsi nel territorio comunale sono soggette a concessione, autorizzazione o a denuncia di inizio attività - ai sensi delle leggi: 28.1.1977 n° 10,  28.2.1985 n° 47, nonché dell’art. 4 della L.493/93, come sostituito dall’art.2 comma 60 della L. 662/96 e successive modifiche -, in conformità alla vigente legislazione.

 Art.4 - Opere e lavori eseguibili d’urgenza. 

Possono essere eseguite senza domanda preventiva le opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Comune e di presentare sollecitamente la richiesta di concessione di cui al successivo art. 13.

 Art.5 - Contributo per il rilascio della concessione e destinazione dei proventi.

La concessione comporta il pagamento, da parte del concessionario, di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti, salve le esenzioni o riduzioni previste per legge.

La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo la vigente legislazione.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è versata in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, entro tre anni e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

A garanzia del versamento, prima dell’inizio dei lavori, il concessionario deposita una fidejussione bancaria o assicurativa, concordata con il Comune, pari all’importo, o a quota-parte di esso, maggiorato della penalità prevista dalle leggi vigenti, sulla prima scadenza di ogni singola rata.

Tale fidejussione può essere ridotta nel caso di parziale pagamento del contributo di cui sopra.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta,per gli oneri di urbanizzazione il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione previste su suolo pubblico.

Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente fidejussione bancaria o assicurativa unitamente all’atto con il quale si obbliga ad eseguire le suddette opere di urbanizzazione. Detta fidejussione può essere ridotta in corrispondenza delle fasi esecutive e ad avvenuto collaudo delle opere stesse.

Capitolo II

COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

 Art.6 - Composizione della Commissione Urbanistico-Edilizia.

 La Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale, d'ora innanzi designata con la sigla C.U.E.C., è istituita con delibera del Consiglio Comunale ed  è composta da membri di diritto e da membri designati.

a)-     Sono membri di diritto:

-      il Sindaco o un Assessore da lui delegato, quale Presidente;

-      l’Assessore all’Urbanistica, Vice Presidente;

-      l’Ufficiale Sanitario o un esperto designato dalla ASL;

-      il Comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco o un suo delegato.

b)-     Sono membri elettivi:

-      due membri (ingegnere o architetto o geometra o perito edile) nominati dal Consiglio Comunale per competenza tecnica in materia edilizia ed urbanistica;

-      un geologo nominato dal Consiglio Comunale;

-      tante persone estranee agli organi ed uffici comunali nominate dal Consiglio Comunale particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali, quanti sono i gruppi consigliari presenti nel Consiglio Comunale, all’atto dell’elezione della Commissione, e designate da ciascun gruppo.

I membri elettivi restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e possono essere rieletti una sola volta di seguito.

 Per l'esame di questioni inerenti l’esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria, la C.U.E.C. è integrata dal  veterinario comunale o da un suo delegato designato dal Consiglio Comunale nell'ambito di una terna di nomi proposta dall'Ordine dei Veterinari.

Il Segretario Comunale, o un suo delegato con la qualifica di istruttore (6^ qualifica funzionale) esercita, senza diritto di voto, le funzioni di Segretario della Commissione.

Il membro di nomina consiliare che cessi dall’Ufficio prima della scadenza, viene sostituito sempre mediante nomina consiliare; il sostituto resta in carica fino al termine del periodo per il quale era stato nominato il membro sostituito.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Il Sindaco o l’Assessore delegato, nella qualità di presidente della C.U.E.C., quando risulti dai verbali la condizione per la decadenza di un membro elettivo, promuove la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale, il quale procede, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo membro in sostituzione del precedente.

Art.7 - Compiti della Commissione Urbanistico-Edilizia.

La Commissione esprimere parere obbligatorio:

a)      sulle questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;

b)      sulle proposte di varianti al presente Regolamento Edilizio e sue interpretazioni;

c)      sui progetti di opere e servizi pubblici;

d)      sulle richieste di concessione ad eseguire le opere e i lavori soggetti a concessione;

e)      sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione per i soli casi di notevole complessità;

f)       sul rinnovo di concessioni se nel frattempo siano intervenute modificazioni della normativa vigente;

g)      sulle modalità e sui tempi di attuazione dello strumento urbanistico generale a norma delle leggi vigenti nazionali e regionali;

h)      sulla verifica tecnica di rispondenza del progetto alle norme di cui al successivo Titolo II - Capitolo III - relativo alla godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie.

Non sono soggette al parere della C.E.U.C. le autorizzazioni relative a: pozzi;  canne fumarie; piantagioni di alberi e siepi vive; opere di sistemazione esterna che non comportino modifiche sostanziali all’assetto del territorio; muri di contenimento; installazione di antenne; scavi di canali di scolo per bonifica di terreni agricoli; insegne e cartelli pubblicitari;  tende parasole; passi carrabili; pergolati; serbatoi; opere di manutenzione ordinaria esterna agli edifici; cambi di destinazione d’uso conformi alla strumentazione urbanistica vigente; tutte le opere di cui all’art.2,comma 60 della L.662/96.

La Commissione deve esprimere parere obbligatorio al Consiglio Comunale:

a)      sulle questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio comunale;

b)      sulle proposte per la formazione o le varianti del Piano Regolatore Generale, dei Piani di Recupero, dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare ed in ogni altro strumento urbanistico.

 

Art.8 - Esercizio della sub-delega per la tutela dei beni ambientali.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 1.9.1981 n° 65, nonchè delle "Direttive ai Comuni" allegate alla Legge Regionale 23.12.1982 n° 10, i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione Urbanistico Edilizia integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra gli esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline Agricolo-forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione dei Beni Culturali.

Per la nomina dei membri esperti, che non possono essere dipendenti o amministratori del Comune di Atripalda, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.

I detti cinque membri vanno rinnovati ogni tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina degli esperti deve riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto. Copia della delibera viene inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale.

Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art.82 comma II° - lettera b), d) ed f) del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, nonchè quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardare valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

Le sedute della C.E.U.C. integrata sono valide se presenti almeno tre dei componenti esperti; colui che tra i cinque esperti si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica e viene sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione.

Art.9 - Funzionamento della Commissione Urbanistico-Edilizia.

La Commissione Urbanistico-Edilizia si riunisce presso gli uffici municipali .

La Commissione è convocata dal responsabile del procedimento, con invito scritto, con un preavviso di almeno 5 giorni o mediante telegramma nei casi di urgenza. Qualora questa non si esprima entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare una proposta motivata all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo ed  eventualmente a redigere una relazione scritta  al capo dell’UTC  indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

Le adunanze della Commissione Urbanistico-Edilizia sono valide quando intervengono ad esse almeno la metà più uno dei commissari oltre al Capo dell’Ufficio Tecnico o al suo delegato.

I pareri sono validi quando sono resi a maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione non possono partecipare né assistere all’esame ed alla votazione dei progetti nei quali in qualsiasi modo siano interessati o se parenti, fino al terzo grado, del richiedente. L'osservanza di detta prescrizione deve essere annotata sul verbale.

La Commissione, durante le adunanze, ha la facoltà di sentire i progettisti per avere chiarimenti sui progetti in esame.

La Commissione deve esprimere il proprio parere sulle pratiche entro i termini di cui al successivo art. 17.

Su ciascuna domanda di concessione o autorizzazione, subito dopo che la Commissione ha espresso il proprio parere, il Segretario annota in breve il parere stesso e appone su tutti gli atti tecnici la dicitura “Esaminato con parere...........nella seduta del ................dalla Commissione Urbanistico-Edilizia”;i membri della C.E.U.C. devono vistare le domande e gli elaborati tecnici unitamente alle relazioni di istruttoria redatte dal responsabile del procedimento. Il verbale della seduta, sarà firmato dal presidente e dal segretario

Nel caso di pareri discordi, nel verbale della seduta deve essere riportata integralmente, se richiesto, l’eventuale relazione di minoranza.

 Art.10 - Indennità.

Ai componenti la Commissione Urbanistico-Edilizia può essere corrisposta una indennità per ciascuna seduta a cui intervengono.

L’attribuizione della predetta indennità e la misura della stessa devono comunque essere determinate dal Consiglio Comunale.

 Art.11 - Norma transitoria.

 La Commissione Urbanistico-Edilizia verrà costituita come da art. 6 del presente Capitolo II dopo la scadenza di quella attualmente in carica.


Capitolo III

RICHIESTA E ISTRUTTORIA DELLA

CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE

 Art.12 - Certificato delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

 Il Comune rilascia, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n°10, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato con l'indicazione delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l’area o l'edificio oggetto della richiesta.

 Art.13 - Richiesta di concessione.

 Le domande di concessione a eseguire e/o modificare opere, redatte in carta da bollo, sono indirizzate al Sindaco e devono contenere:

a)      nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è il proprietario dell’area la domanda deve riportare le generalità del proprietario nonchè delega di quest’ultimo; se il proprietario è una persona giuridica, la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza);

b)      nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere iscritto al rispettivo Albo Professionale (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito edile, perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze);

c)      nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere iscritto all'Albo c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori);

d)      nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore; (tale indicazione e firma può essere differita c.s.);

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

1)      l’impegno ad accettare e ad osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, nonché ad osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;

2)      l’elezione del domicilio da parte del richiedente;

3)      l’impegno a comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le rispettive dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti;

4)      l’eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell’area, della persona o dell'ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente;

5)              la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientra tra gli aventi titolo legittimati.

 Art.14 - Documenti a corredo della domanda di concessione.

 Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto, in triplice copia, costituito di norma dai seguenti elaborati:

1)      planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 - o 1:2.000 se l’opera rientra nel centro edificato - contenente lo stralcio dello strumento urbanistico vigente;

2)      planimetria quotata della zona, in scala 1:200, estesa per un raggio di almeno m.40, dalla quale risultino:

            -     l’ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di concessione;

            -     la larghezza delle strade adiacenti, ciascuna individuata col suo nome;

            -     le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari;

            -     le altezze e le distanze degli edifici circostanti;

            -     le eventuali servitù attive e passive e l'indicazione degli alberi d’alto fusto     esistenti;

3)      certificato catastale rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, ovvero il titolo di proprietà o di disponibilità dell’area;

4)      planimetria in scala 1:2000 o 1:1000, su base aereofotogrammetrica fornita dal Comune e catastale, con l'indicazione delle aree asservite, ai fini della trascrizione in mappa e nei Registri immobiliari;

5)      dichiarazione, in forma di atto notorio, attestante che l'area interessata non sia stata già asservita per il rilascio di precedenti concessioni o licenze edilizie;

6)      planimetria del lotto recante:

a)      l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e/o scoperto e la sistemazione dell’area non edificata;

b)      la precisa ubicazione delle opere progettatecon le distanze da fabbricati, strade e confini;

c)      l’indicazione del tipo di recinzione;

7)      piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture, con l’indicazione dei volumi tecnici e della destinazione dei singoli locali;

8)      almeno due sezioni verticali, delle quali una longitudinale e l’altra trasversale, quotate secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che rappresentino anche i distacchi dai fabbricati confinanti per una estensione minima a monte e a valle di almeno m. 40 e con l’indicazione del terreno prima e dopo la realizzazione delle opere previste;

9)      prospetti esterni, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali e alle più basse sistemazioni esterne;

10)   eventuali progetti degli impianti elettrico, di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua calda redatti in conformità alle leggi e regolamenti vigenti;

11)   computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

12)     relazione illustrativa dettagliata, con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;

13)     particolari grafici delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala non inferiore a 1/20, in corrispondenza di punti caratteristici, con l’indicazione di tutti i materiali impiegati, del loro trattamento e colore;

I disegni devono essere a semplice tratto e in scala non inferiore a 1:200 per il n. 6 e a 1:100 per i nn. 7, 8 e 9.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quella totale dell’edificio.Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche. Per progetti di particolare importanza il Comune può richiedere la presentazione di un modello plastico generale dell’opera.

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione degli edifici, devono essere indicate con particolare grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.

Ai progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala non inferiore a 1:100 degli edifici da demolire, con la specificazione delle attuali destinazioni d’uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica, asseverata dal progettista.

Nel caso di progetti riguardanti la costruzione o la ristrutturazione di impianti, attrezzature ed edifici (o parte di essi) pubblici o aperti al pubblico, deve essere allegata la tavola illustrativa delle percorrenze e degli spazi predisposti all’uso delle persone con limitate od impedite capacità motorie.

Per le parti non rappresentabili graficamente, deve essere riportata nella stessa tavola la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori, d’impegno all’osservanza, in sede esecutiva, di quanto prescritto, in proposito, dal presente R.E. Tutto ciò ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche e a dimostrazione dell’adeguamento dei progetti alle stesse.

Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche la copia delle relative concessioni, e nel, caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, redatto secondo la legislazione vigente, approvato dall’Ufficio sanitario.

Per le aree, gli edifici e le opere soggetti a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o autorizzazioni.

La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, dai nulla-osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica, della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Ambientali, Artistici e Storici e degli uffici regionali competenti ai sensi dell’art. 82 del DPR 24.7.1977, n.616, nonché dell’eventuale autorizzazione per gli accessi alle strade statali fuori del centro abitato.

Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigenti, previ accordi con il Comune; tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda il prospetto dimostrativo del “volume totale edificato”, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione;

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione, la relativa domanda per la realizzazione delle stesse deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previo accordo con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

 Art.15 - Domanda e documentazione per ottenere l’autorizzazione.

 Chiunque intenda richiedere l’autorizzazione deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo contenente l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo nonché la firma del richiedente.

Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell’oggetto, devono risultare esplicitamente:

a )    l’impegno ad osservare le norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;

b )    l’elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente.

A corredo della domanda deve essere allegata, di norma, la seguente documentazione:

1)      planimetria quotata dell’area o dell’immobile con l’individuazione dell’opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;

2)      almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza;

3)      relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta.

Per le opere e gli interventi di restauro e risanamento conservativo che interessino interi edifici, a corredo della domanda deve, di norma, essere allegato il progetto costituito dagli elaborati previsti al precedente art. 14 per la domanda di concessione.

 Art.16 - Presentazione e accettazione delle domande di concessione o autorizzazione.

 All’atto della presentazione della domanda, l’Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione dei seguenti elementi:

 a)      data di ricevimento della domanda;

b)      numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;

 Art.17 - Istruttoria preliminare della domanda.

 Entro 60 giorni dall’accettazione della domanda il responsabile del procedimento compie l’istruttoria preliminare degli atti e degli elaborati presentati.

Lo stesso funzionario acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’onere di allegare e formula una motivata proposta per l'emissione del provvedimento. Il termine di cui al primo comma può essere interrotto una sola volta, nei primi 15 gg. dalla istanza se il responsabile del procedimento chiede all’interessato una integrazione documentale; il termine di cui al primo comma decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

 Art.18 - Istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione.

 L’esame delle domande di concessione o autorizzazione deve avvenire di norma seguendo il numero progressivo di presentazione di cui al precedente art. 16.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione devono essere sottoposti obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all’esame, per conseguirne il motivato parere, dei seguenti organi (ciascuno per la relativa competenza ai sensi delle norme legislative vigenti):

-   ASL competente per territorio

-     Ufficio Tecnico comunale competente per materia;

-     Commissione Urbanistico-Edilizia.

 Art.19 - Lavori eseguibili a seguito di richiesta non accompagnata da elaborati tecnici.

 L’obbligo della presentazione degli elaborati tecnici elencati nei precedenti articoli 14 e 15 non vige:

-     per le opere di manutenzione straordinaria, (così come precedentemente definite all’art. 2 e che non riguardino edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39).

 Art.20 - Progetti di massima.

 E’ consentito,  per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di particolare impegno e/o complessità, sottoporre preliminarmente al parere della Commissione Urbanistico-Edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali direttive per modifiche e/o integrazioni.

Capitolo IV

 RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.21 - Rilascio della concessione.

 La concessione, in conformità all’art. 6, comma 2°, lett. f) della legge 15.5.1997 n. 127, è rilasciata dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti ed in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente Regolamento.

A seguito del parere espresso dalla Commissione Urbanistico-Edilizia, il Capo dell’U.T.C. approva o respinge i progetti pervenuti.

Per i progetti respinti viene data comunicazione motivata all’interessato entro i termini di cui all’art.17.

Per i progetti approvati viene fatta analoga comunicazione all’interessato invitandolo a ritirare presso il  Comune la relativa concessione.

L’eventuale dissenso del Capo dell’U.T.C. dal parere della Commissione Urbanistico-Edilizia deve essere motivato. In tal caso, sulla concessione deve essere annotato il parere difforme della Commissione Urbanistico-Edilizia.

La concessione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati debitamente vistata dal Comune.

Dell’avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell’Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.

Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di variazioni che giustifichino un nuovo esame.

La concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto, purché egli comprovi, mediante atto notorio, di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari.

 Art.22 - Efficacia e validità della concessione - Titolarità.

 Il rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi. Le opere approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività urbanistico-edilizia sia statali che regionali.

Il titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice  sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e dei regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune.

 Art.23 - Decadenza, rinnovo e revoca della concessione.

La concessione si intende decaduta se non siano stati iniziati i lavori entro 12 mesi dal suo ritiro.

Il termine di cui sopra può essere prorogato solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.

La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Una proroga per l’ultimazione dei lavori può essere concessa dal Capo dell’U.T.C., con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive, ovvero per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può essere prevista nel provvedimento di concessione del Capo dell’U.T.C., quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora, entro i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di cui al primo e al terzo comma, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Nel caso di lavori non ultimati nei termini, la nuova concessione riguarda esclusivamente la parte non realizzata.

La concessione viene revocata quando sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o che alterino lo stato di fatto all’inizio dei lavori;

La concessione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di revoca.

La concessione edilizia è annullata quando:

a)      risulti in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche;

b)      sussistano vizi sia nel procedimento di formazione dell’atto amministrativo che nei contenuti tecnici dell’atto stesso.

 Art.24 - Deroghe.

 Il Capo dell’U.T.C., nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente Regolamento limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico e nel rispetto dell’art. 6 della legge regionale n° 14/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono derogabili le norme urbanistiche relative agli indici volumetrici, alle altezze e alle distanze.

Art.25 - Modalità per le autorizzazioni.

 Nell’atto di autorizzazione sono stabilite dal Capo dell’U.T.C. le condizioni e le norme alle quali s’intende subordinata la durata dell’autorizzazione stessa, nonché l’ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune.

Il Capo dell’U.T.C., sentito l’Ufficio sanitario, ha la facoltà di imporre, con l’autorizzazione stessa, particolari prescrizioni e l’osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell’igiene e dell’incolumità pubblica.

Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

a)      senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b)      con l’obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;

c)      con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

 Art.26 - Rinnovo, decadenza, revoca e annullamento delle autorizzazioni.

 L’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, che può essere accordato dal Capo dell’U.T.C., anche senza la presentazione della documentazione prescritta, a condizione che non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

L’entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell’autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni di lavori od opere che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto con le norme stesse; in tal caso, l’interessato può chiedere il rilascio di una seconda autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.

Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le autorizzazioni sono revocate quando siano state ottenute con dolo od errore provocato dall’interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterati.

L’autorizzazione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di revoca.

Nei casi di revoca o di decadenza il titolare dell’autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L’autorizzazione è annullata per gli stessi motivi per i quali è annullata la concessione edilizia.

 Art.27 - Varianti al progetto assentito.

 Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti per i quali viene seguita procedura analoga a quella relativa al progetto originario.

Capitolo V

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

    Art.28 - Inizio dei lavori.

 Prima dell’inizio dei lavori il titolare della concessione o il direttore dei lavori deve richiedere all’Ufficio Tecnico comunale:

a)      la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell’opera da realizzare;

b)      i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali.

Entro 15 giorni dalla data della richiesta di cui al comma precedente, l’Ufficio Tecnico comunale è tenuto all'adempimento delle richieste suddette.

In caso di inutile decorso del termine suddetto, il concessionario o il direttore dei lavori deve diffidare l’Ufficio Tecnico comunale a compiere quanto richiesto entro e non oltre trenta giorni, trascorsi i quali può senz’altro dare inizio ai lavori.

Il titolare della concessione non può comunque dare inizio ai lavori se prima non sia stato da lui comunicato al Capo dell’U.T.C.:

a)   la data di effettivo inizio dei lavori, ai sensi e per i fini di cui al precedente art.23;

b)  il nominativo e la residenza del costruttore;

c)   il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori,

d)  il nominativo, la qualifica e la residenza del coordinatore per l’esecuzione delle opere ai sensi della L.494/96, ove richiesto;

e)   il nominativo, la qualifica e la residenza del collaudatore statico in corso d’opera;

f)    gli estremi del deposito del progetto previsto dall’art. 2 della legge regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al C.U.T. entro 8 giorni.

Qualora si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico, deve essere presentata specifica domanda al Sindaco con l'indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere per ottenere l’autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.

 Art.29 - Controllo sulla esecuzione dei lavori.

 Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, il Comune esercita costante controllo sulla esecuzione dei lavori e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme del Regolamento edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella concessione, ovvero che siano state introdotte varianti, soggette per legge a preventiva autorizzazione, non autorizzate.

La concessione ed il relativo progetto approvato in originale o copia autentica ed ogni altro documento inerente la costruzione devono trovarsi nel cantiere, a disposizione degli impiegati ed agenti comunali preposti al controllo delle costruzioni, che devono avere libero accesso al cantiere stesso, fino all'ultimazione dei lavori.

 Art.30 - Campionatura delle tinte e dei rivestimenti. 

Devono essere depositati in cantiere i campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni eventualmente contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia.

Art.31 - Ultimazione dei lavori.

 Il Direttore dei Lavori ovvero il concessionario, ad ultimazione dei lavori, deve dare avviso al Comune dell'ultimazione degli stessi.

Per ultimazione dei lavori, relativi all’opera oggetto di concessione o di autorizzazione, si intende la realizzazione completa di ogni parte del progetto.

 Art.32 - Inadempienza alle disposizioni regolamentari.

 La contravvenzione alle norme del presente regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), alle modalità esecutive fissate nella concessione e, in generale, ad ogni altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile, comporta l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti.

Quando l’inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura dell’Amministrazione statale, il Sindaco ne informa il Ministro dei LL.PP.

 Art.33 - Dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all’uso cui è destinata prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Capo dell’U.T.C.

L’agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale nonchè i locali aperti al pubblico per spettacoli, manifestazioni, convegni e i musei; l’abitabilità riguarda le costruzioni o parti di esse destinate ad abitazioni, uffici, scuole, sale di lettura e/o ad usi analoghi.

Il titolare della concessione deve richiedere al Capo dell’U.T.C., con apposita domanda in carta da bollo, ad ultimazione dei lavori e ad avvenuto collaudo statico dell’opera, il certificato di agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l’Ufficio Tecnico comunale i seguenti documenti:

-   copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto ai sensi della legislazione vigente;

-  certificato di collaudo statico ai sensi della legislazione vigente;

-  certificazione del D.L., ai sensi del D.P.R.425/94, per il rilascio del certificato di abitabilità, invece per il rilascio del certificato di agibilità parere di competenza del Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L;

-   certificato di eseguito collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;

-   copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla fogna comunale;

- certificato di collaudo o dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi della legge n.46/90;

-  dichiarazione congiunta, resa ai sensi del D.P.R. 26/8/1993 n° 412, attestante la rispondenza dei lavori eseguiti alla relazione depositata ai sensi della L.10/91.

Il rilascio della dichiarazione abitabilità e/o agibilità é subordinato alle seguenti condizioni:

a )     che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione per i lavori eseguiti;

b )     che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato;

c )     che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni specificate nella concessione o autorizzazione;

d )     che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia per gli utenti che per l’ambiente esterno ed interno;

e )     che siano state rispettate le norme antincendio ed in genere di sicurezza delle costruzioni;

f ) che siano state rispettate le norme per l'accessibilità e la fruibilità  generale delle attrezzature e delle strutture edilizie (eliminazione delle barriere architettoniche);

g )     che siano state rispettate le norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici;

h)      che siano state rispettate le norme relative alla tutela delle acque dall’inquinamento;

i)        che sia stato rilasciato il parere favorevole dell’A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione.

Art.34 - Dichiarazione di inabitabilità, inagibilità e sgombero.

 Il Capo dell’U.T.C., sentito il parere dell’ASL, può dichiarare inabitabile o inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni igieniche ed ordinarne lo sgombero.


Capitolo VI

PIANI DI LOTTIZZAZIONE. EDILIZIA CONVENZIONATA. APERTURA DI NUOVE STRADE.

 Art.35 - Lottizzazioni convenzionate.

 Per i suoli ricadenti nelle zone a lottizzazione obbligatoria, chiunque intenda procedere alla lottizzazione deve chiedere apposita autorizzazione all’Amministrazione Comunale. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata, oltre che dallo schema di convenzione di cui più innanzi, da un progetto, redatto esclusivamente da un ingegnere o un architetto, costituito dai seguenti elaborati:

a)          estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte all’individuazione della località;

b)         planimetria dello stato esistente in scala non inferiore a 1/500, con l’indicazione delle proprietà confinanti, quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti, particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti e con tutti gli altri dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c)          inquadramento urbanistico nel rapporto almeno 1/2000, con la localizzazione dell’insediamento nello strumento urbanistico vigente e con l’indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;

d)         planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano di lottizzazione nel rapporto almeno 1/500 indicante:

1)         i lotti residenziali definiti nella estensione e nei limiti con l’indicazione degli allineamenti;

2)         la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio di massima dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni e delle recinzioni;

3)         la delimitazione delle aree riservate agli standard urbanistici e alle altre attrezzature pubbliche prescritte dalla legislazione vigente o dallo strumento urbanistico;

4)         l’indicazione, nelle aree destinate allo sport ed allo svago, di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

e)          le planovolumetrie di tutti i fabbricati, ivi compresi i volumi tecnici, con previsione di massima delle aree di attacco a terra, delle quote di tutti i solai e dell’ubicazione degli accessi; il tutto in rapporto non inferiore a 1/200;

f)          i profili altimetrici dei fabbricati prospettanti sulle strade e sui percorsi principali, con l’indicazione dell’eventuale alberatura e del sistema di illuminazione stradale; nella scala non inferiore a 1/500;

g)         i progetti esecutivi di tutte le opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della legge n°. 847 del 29 settembre 1964 e cioè delle strade residenziali, degli spazi di sosta o di parcheggio, delle fognature, della rete idrica, delle reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ove esistente, della pubblica illuminazione e degli spazi attrezzati a verde. Dovrà inoltre essere allegato lo schema della rete idrica antincendio con le relative bocche di erogazione adeguatamente proporzionata all’insediamento previsto. Per tutte le predette opere devono essere allegati particolari costruttivi in numero e scala tali da definire compiutamente le stesse in tutte le loro parti.

Tutti i servizi di cui al precedente punto g), devono essere proporzionati di norma per servire gli insediamenti previsti dalla lottizzazione cui si riferiscono; tuttavia, ove l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse l’opportunità, può richiedere all’interessato di proporzionare alcune opere, ed in particolare le reti idriche, fognarie, elettriche, di illuminazione pubblica e di gas ove esistente, in modo che a queste, in prosieguo, possano allacciarsi altri rami a servizio di nuovi insediamenti che non possano diversamente essere collegati alle reti comunali principali;

h)         una relazione generale dettagliata illustrante, anche a mezzo di grafici, tutto il piano di lottizzazione e in particolare:

1)         l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2)         i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;

3)         le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finitura ed alle coperture;

4)              le particolare norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, che dovranno precisare le distanze dei fabbricati dal confine stradale, dagli edifici esistenti o di progetto e dai confini interni; le altezze massime; le dimensioni degli accessori; i particolari obblighi di esecuzione da parte dei privati di recinzioni, di illuminazioni, di sistemazioni esterne e simili; l’indice di fabbricabilità medio del complesso e di ogni singolo lotto; il numero degli abitanti, dei vani e degli appartamenti per ogni singolo lotto; la superficie dei piani di ogni fabbricato eventualmente destinata ad attività artigianali, commerciali o terziarie; la superficie ed i volumi di eventuali servizi di interesse collettivo compresi in fabbricati a carattere residenziale; ogni altro dato che evidenzi la rispondenza del piano di lottizzazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

i)    gli elaborati geologici previsti dall’art. 14 della legge

      regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in cinque copie.

Ai fini della progettazione, ad ogni abitante corrispondono mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc v.p.p.), eventualmente maggiorati di 5 mq (20 mc v.p.p.) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze.

La convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari a cura del proprietario, deve prevedere:

1)          la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’art. 4 della citata legge 29.9.1964 n°. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; quest’ultima cessione deve essere totalmente o parzialmente sostituita dal pagamento all’Amministrazione Comunale di una somma corrispondente al valore delle aree stesse in tutti i casi in cui la cessione medesima dia luogo, a giudizio dell’Amministrazione, ad inconvenienti di sorta;

2)          l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità ed alle caratteristiche delle lottizzazioni;

3)          il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2);

4)          congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e nelle forme di legge. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione comprende le seguenti fasi successive:

1)          presentazione della domanda di autorizzazione da parte del proprietario o dei proprietari interessati, accompagnata dal progetto e dallo schema di convenzione redatti come specificato;

2)          approvazione del progetto e dello schema di convenzione con delibera del Consiglio Comunale previo parere favorevole della Commissione Urbanistico-Edilizia e previo parere favorevole previsto dall’art. 15 della legge regionale n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni;

3)          nulla osta dell’Autorità Regionale competente;

4)          stipula della convenzione e trascrizione della stessa nei registri immobiliari a cura del proprietario;

5)          rilascio dell’autorizzazione comunale, che, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, può anche essere concessa prima della stipula della convenzione quando ricorrano tutti i presupposti indicati, subordinando però la sua efficacia alla stipula della convenzione stessa ed alla sua successiva trascrizione.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli se da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

Art.36 - Edilizia convenzionata.

 Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di urbanizzazione, dovuto per il rilascio della concessione, viene commisurato alla sola quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario, a mezzo di stipula di una convenzione ovvero della firma di un atto unilaterale di obbligo da trascriversi a cura del Comune ed a spese del concessionario nei Registri Immobiliari, si impegni ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione preventivamente concordati con il Comune ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 10/77.

Nella convenzione può essere prevista l’esecuzione diretta da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione - in tutto o in parte - a scomputo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso, nella convenzione - o nell’atto unilaterale d’obbligo - devono essere descritte le opere di urbanizzazione da eseguirsi e devono essere prefissati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere stesse.

Pertanto, da parte del concessionario, può precisarsi che al medesimo è conferita la facoltà della richiesta di effettuazione dell’intervento diretto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione; spetta all’Amministrazione il potere discrezionale di accogliere o meno la richiesta.

Il Comune può determinare con suo provvedimento, con convenzione o con atto unilaterale d’obbligo regolarmente trascritto nei Registri Immobiliari:

-           le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzare;

-           i termini, i controlli, le garanzie di terzi - fidejussorie o reali - per l’adempimento degli impegni assunti dal concessionario;

-           le penalità per il ritardo o la mancata esecuzione, nonché le garanzie per il pagamento delle penalità.

I criteri ed i parametri della convenzione-tipo e degli atti di obbligo sono fissati nelle tabelle parametriche approvate dal Comune.

La determinazione dei prezzi di cessione avviene sulla base del costo delle aree, del costo della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e quelle relative agli oneri di preammortamento e di finanziamento.

Vanno inoltre precisati nella convenzione:

-           la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

-           il periodo di validità della convenzione, che non può essere superiore a 30 e inferiore a 20 anni.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di gestione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art.37 - Apertura di strade private.

 Quando uno o più proprietari intendano realizzare una strada privata aperta al traffico veicolare, devono presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l’approvazione dalla quale risulti l’obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla sistemazione, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, alla illuminazione ed alla pulizia della strada stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, come se prospettassero su una via pubblica.

 Capitolo VII

 NORMATIVA URBANISTICA

 Art.38 - Validità delle norme urbanistiche.

 Ai fini dell’assetto urbanistico, della regolamentazione dell’attività edilizia e della destinazione d’uso ammissibile degli immobili, l’intero territorio è suddiviso in zone omogenee regolate da normativa specifica in aggiunta a quanto prescritto in generale nel presente Regolamento Edilizio.

Tale normativa, contenuta nelle Norme di Attuazione del P.R.G., consta degli indici, dei parametri e delle norme generali e particolari; essa forma parte integrante del presente Regolamento e ne sostituisce ogni disposizione diversa o in contrasto con essa.

Capitolo VIII

 GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

 Gli obblighi di cui al presente capitolo vanno rispettati anche per le autorizzazioni relative ad opere che interessano l’esterno delle costruzioni e/o l’occupazione di suolo pubblico.

Art.39 - Segnalazione, recinzione e illuminazione della zona dei lavori.

 In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni minime di cm. 60x80, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

1) il nome, cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle strutture, del collaudatore in corso d’opera, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

2) la denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori;

3) gli estremi della concessione con la data del rilascio.

I cantieri devono essere organizzati nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei mezzi d’opera di qualsiasi tipo, sull’uso dell’energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza e mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale; le recinzioni devono essere dotate di porte apribili verso l’interno, munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

I cantieri devono, inoltre, essere dotati di servizi igienici provvisori.

 Art.40 - Scarico dei materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri.

 E’ vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante tutti gli opportuni accorgimenti.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l’estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.