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Titolo
Secondo Prescrizioni
Igienico-Sanitarie e Costruttive Capitolo
I PRESCRIZIONI
IGIENICO-SANITARIE Art.45
- Osservanza delle disposizioni vigenti. La
progettazione e le costruzioni devono rispettare le disposizioni di
legge statali e regionali nonchè le prescrizioni di cui ai successivi
articoli del presente regolamento. Art.46
- Salubrità del terreno. E’
vietato realizzare nuove costruzioni su terreni già adibiti a
deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che
abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver
completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se
il terreno edificabile è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di
acque sotterranee o superficiali, deve essere realizzato un
sufficiente drenaggio. In
ogni caso, è obbligatoria l’adozione di provvedimenti atti ad
impedire che l’umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o
alle strutture sovrastanti. Art.47
- Isolamento dall umidità. Qualsiasi
edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo.I locali,
classificati come A1 e S1 nel successivo articolo 58, devono avere, a
sistemazione avvenuta, e indipendentemente dalla quota del pavimento
rispetto al terreno, il piano di calpestio isolato mediante
solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata. Nel
caso di locali classificati come A2, sempre nel successivo articolo
58, è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio areato
dello spessore minimo di 30 cm, indipendentemente dalla quota del
pavimento rispetto al terreno circostante a sistemazione avvenuta. In
entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2,A3 e S1) risultino
anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, a
sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente
intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte
interrata. Comunque,
il solaio deve essere realizzato ad un livello superiore a quello
della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature di
scarico; ciò deve risultare da una apposita relazione da sottoporre
al Comune unitamente alla richiesta di concessione o autorizzazione. Il
Comune può concedere fasce di terreno pubblico per la realizzazione
di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di
tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate
completamente libere da altri usi. Le griglie di aerazione
eventualmente aperte sul marciapiede devono essere resistenti al
passaggio degli automezzi ed avere caratteristiche tali da non
costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per
le persone con ridotte o impedite capacità motorie. Per
le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama il successivo
art. 70. Tutte
le murature devono essere isolate da strati impermeabili continui
posti al disotto del piano di calpestio interno. Tutti
i pavimenti dei locali seminterrati o al pianoterra, costruiti su
vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale
impermeabile. Le
coperture piane, anche parziali, devono essere impermeabilizzate
mediante manti continui, prodotti e posti in opera secondo
sperimentate tecnologie. Art.48
- Isolamento termico. Tutte
le costruzioni e le parti di queste comprendenti locali appartenenti,
secondo il successivo art. 58, alle categorie A e S1 devono rispettare
la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo
energetico. Per
le nuove costruzioni, fermo restando l’obbligo della concessione
edilizia, il committente deve depositare presso il competente ufficio
comunale, insieme al progetto, una documentazione firmata dal
committente e dal progettista, allegata al progetto esecutivo, che
dimostri la rispondenza delle caratteristiche d’isolamento termico
alla normativa vigente. Nel
caso di varianti e/o modifiche sostanziali al progetto originario il
committente deve depositare la documentazione contestualmente alla
presentazione del progetto di variante, completa delle indicazioni
atte a dimostrare che, anche con l’introduzione delle modifiche,
sono rispettate le norme. Art.49
- Isolamento fonico.
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli
ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per
tutti i locali classificati nel successivo art. 58 come A1, A2,A3, S1
e S2, devono essere adottati sistemi idonei e adeguati per
l’isolamento fonico. I
materiali utilizzati per la costruzione, nonchè la loro messa in
opera, devono garantire un’adeguata protezione acustica ai locali di
cui sopra, con particolare riferimento ai rumori provocati dal
calpestio, dagli impianti o da apparecchi comunque installati nel
fabbricato, dai rumori provenienti da locali attigui o spazi destinati
a servizi comuni e dal traffico veicolare, facendo riferimento alle
disposizioni legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal
Ministero dei Lavori Pubblici o da altri competenti organi pubblici. In
ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale
non deve essere superiore a 70 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz
misurate con metodi normalizzati. Per
le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia
non deve superare i 45 db. E’
opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture
perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da
qualunque altra struttura rigida in contatto con l’esterno. In
ogni caso occorre il rispetto delle linee guida del Piano di
Zonizzazione acustica approvato con delibera consiliare n° 22 del
7/4/1998. Art.50
- Classificazione delle acque. In
base alla legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte
nelle seguenti categorie: -
Acque provenienti da utilizzazioni per usi civili; -
Acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali; -
Acque meteoriche provenienti da insediamenti di ogni tipo. Gli
scarichi degli insediamenti civili sono quelli definiti dalla legge 8
ottobre 1976 n°. 690. Art.51
- Modalità di scarico delle acque. Gli
scarichi nelle fognature comunali degli insediamenti civili di
qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento
per il servizio della fognatura urbana, approvato con apposita
delibera consiliare. Ai
limiti di accettabilità, alle Norme e alle prescrizioni di tale
Regolamento sono soggetti anche gli scarichi provenienti da
utilizzazioni per usi industriali e le acque meteoriche. Lo
smaltimnto dei liquami provenienti dagli insediamenti residenziali
distanti oltre 200 metri dalla fognatura pubblica deve avvenire in
conformità all’Allegato 5 della Delibera del Ministero dei LL.PP.
del 4/2/1977 e alla legge n° 319/76, nonché del D.Lvo n° 152/99. Art.52
- Rifornimento idrico. Qualunque
costruzione che contenga locali classificati, in base al successivo
art. 58, come A1, A2,A3 e S1 deve essere provvista di acqua potabile
proveniente dall’acquedotto comunale ovvero da pozzo privato. In
tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un
certificato rilasciato dall’ASL competente per territorio e l’uso
deve essere consentito dallo stesso Ufficio. L’impianto
idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata e
proporzionata distribuzione dell’acqua in ragione del numero dei
locali, di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le
disposizioni vigenti. Gli
impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente
all’edificio devono essere costruiti a regola d’arte; per i locali
con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare
erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento
(autoclave). Art.53
- Impianto elettrico. Qualunque
costruzione che contenga locali classificati come A ed S nel
successivo art. 58 deve essere dotata di impianto elettrico realizzato
secondo quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti. In
particolare, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di
dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l’incolumità
degli utenti, ai sensi della L.n.46/90. Art.54
- Deposito temporaneo di rifiuti solidi. Il
deposito temporaneo, dei rifiuti urbani interni, ingombranti e
non, compresi quelli oggetto di raccolta differenziata , è soggetto
alle norme ed alle prescrizioni contenute nel Regolamento dei servizi
di smaltimento dei rifiuti urbani adottato ai sensi del D. Lvo 22/97. Art.55
- Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni. Tutti
i locali classificati, nel successivo art. 58, come A1 a) e destianti
a cucine e i locali classificati come A2 c) e destinati a cucine
collettive devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente
dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato; ovvero, di
un impianto di aspirazione forzata. Il
posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest’ultimo ed essere munito di adeguato
impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Tutte
le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa che possa produrre inquinamento atmosferico devono essere
adeguate alle norme fissate dal D.P.R. n° 203/88 ed alle successive
modificazioni ed integrazioni emanate sia a livello nazionale che
regionale. Art.56
- Impianti speciali. Nei
casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria
condizionata, l’Amministrazione comunale, su parere dell’ASL, può,
caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i
locali di categoria A ed S. Alla
domanda di concessione deve essere allegato uno schema
dell’impianto; prima dell’effettivo rilascio della concessione sarà
presentato il progetto esecutivo dell’impianto unitamente ad una
relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso,
firmato da un tecnico abilitato. Il rilascio della dichiarazione di
abitabilità e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo
dell’impianto effettuato dal responsabile dell’ASL o da un tecnico
abilitato. Per
tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo agli organi
competenti. Art.57
- Impianti per le lavorazioni insalubri. Gli
impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il
deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri secondo la
vigente legislazione, ed iscritti nella prima classe (vedi T.U. delle
leggi sanitarie e D.M. Sanità 5/9/1994), non possono essere ubicati
nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree in cui tali attività
sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti da
eventuali locali abitabili. Gli
impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il
deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri ed iscritti
nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono
collocarsi anche nelle zone residenziali, a condizione che siano
adottate speciali cautele, riconosciute idonee dall’ASL, ad evitare
pericoli per l’incolumità e la salute pubblica.
CARATTERISTICHE
DEI LOCALI PER L’ABITABILITA’
O L’AGIBILITA’ Art.58
- Classificazione dei locali. Sono
locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare,
lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle
caratteristiche costruttive che possono configurarli come locali
permanenti o precari. I
locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in tre
categorie: A1 A2 ed A3. La
categoria A1 comprende: a)
soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici
di abitazione sia individuale che collettiva; b)
alloggi monostanza; La
categoria A2 comprende: a)
negozi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco,
palestre, sale da spettacolo, sale di lettura; b)
laboratori scientifico-tecnici, edifici di cura e ospedalieri; c)
officine meccaniche, laboratori artigianali, laboratori industriali di
montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; d)
parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma
a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; e)
magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone
è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. La
categoria A3 comprende: a)uffici; b)studi
professionali e gabinetti medici. Sono
locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata
a ben definite operazioni. Essi si suddividono in S1, S2, S3. Il
tipo S1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di
abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di
lavoro. Il
tipo S2 comprende: a)
scale che collegano più di due piani; b)
corridoi e disimpegni comunicanti; c)
magazzini e depositi in genere; d)
autorimesse di solo posteggio; e)
locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa
sorveglianza; f)
cantine, lavanderie e stenditoi; g)
stalle, porcilaie e locali con destinazioni d'uso similari. Il
tipo S3 comprende: a)
disimpegni; b)
ripostigli o magazzini di superficie inferiore a 5 mq.; c)
vani scala colleganti solo due piani; d)
locali macchine con funzionamento automatico. I
locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia
dall’Amministrazione comunale sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia. Art.59
- Caratteristiche dei locali. I
locali devono avere le seguenti caratteristiche: A)
Altezze minime 1)
Locali di categoria A1 L’altezza
minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente
articolo 58 non deve essere inferiore a mt. 2,70. 2)
Locali di categoria A2 L’altezza
minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente
articolo 58 non deve essere inferiore a mt. 3,00; per i locali
di cui ai punti a), b) ed e) ubicati al piano ammezzato o primo
la detta altezza minima può ridursi a mt 2.70, salvo prescrizioni di
leggi o regolamenti specifici. Per
i locali di categoria A2, nei quali sia prevista la presenza
contemporanea di un numero di persone superiore a 200, l’altezza
minima utile interna deve essere di almeno mt. 4,00, salvo il rispetto
della normativa di prevenzione incendi. Se i locali sono dotati di
impianti di aerazione o aria condizionata, detta altezza minima può
ridursi a mt. 3,20, salvo il rispetto della normativa di prevenzione
incendi.
3) Locali di categoria A3 L’altezza
minima interna utile non deve essere inferiore a mt 2.70, ad eccezione
dei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento,
per i quali fu ammessa l’altezza interna utile di mt. 2,40 dalle
norme di attuazione del Piano di Recupero approvato ai sensi della
legge 14/5/1981 n° 219. 4)
Locali di categoria S L’altezza
minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione
dei punti a), g) e d), ed S3, con esclusione del punto c), non deve
essere inferiore a mt. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o
regolamenti specifici. L’altezza minima dei locali destinata
ad autorimessa di solo posteggio è regolata dalla norme vigenti in
materia di prevenzione incendi. B)
Superfici minime caratteristiche 1)
Locali di categoria A1 - punti a ) e b ). I
locali A1 devono avere di norma una superficie minima non inferiore a
mq. 9,00. I locali di categoria A1 adibiti a camera da letto devono
avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se
per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono
avere una dimensione minima pari a mq. 14. I
locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di
mq.5 con il lato minimo non inferiore a mt.1,70. In
alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono
ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di
dimensione volumetrica minima pari a 15 mc., che si aprono su altro
locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc.,
purché non risultino da questo separate con pareti fisse. L’alloggio
monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq. 30; l'alloggio per due persone deve avere una
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 45. 2)
Locali di categoria A2. I
locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in
leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni
inferiori a 30 mq. 3)
Locali di categoria S. I
locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite
da leggi e/o regolamenti specifici. I
locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di
categoria A ma da un disimpegno interposto, salvo il caso di unità
immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più
servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche
precedenti. Per gli altri l'accesso è consentito dai locali cui,
nella distribuzione dell’unità immobiliare, sono specificamente
attribuiti, con esclusione sempre di accesso diretto da stanze di
soggiorno o pranzo e cucine. Ogni
alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei
seguenti apparecchi igienici: lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso,
bidet. Tutti
gli apparecchi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica. Tutti
i locali classificati come A3 e A2 punti a), c) e d) nel precedente
art. 58, devono essere forniti dei locali di categoria S1 costituiti
da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla
destinazione d’uso dei locali ed al personale che ne usufruisce. La
superficie minima della latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima
di mt. 0,90. I
locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento
delle pareti, fino all’altezza minima di mt. 1,50, realizzati con
materiale impermeabile e facilmente lavabile. Negli
edifici di uso pubblico con più di un locale di categoria S1, almeno
uno di questi deve avere le dimensioni minime di mt. 1,80 x mt. 1,80
al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da
permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con
ridotte o impedite capacità motorie. Tutte
le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi
della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni
minime mt. 1,80 x mt. 1,80. I
locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 58, devono avere
dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e
rispettare la legislazione vigente in materia. C)
Illuminazione e ventilazione. Tutti
i locali rientranti nella categoria A, ad eccezione dei servizi
igienici, che possono essere dotati di estrattore, devono fruire di
aerazione ed illuminazione naturale diretta proveniente da spazi
liberi e adeguata alla destinazione d’uso. I
locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili
sull’esterno e tali da distribuire uniformemente la luce
nell’ambiente. L’ampiezza
delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie
finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie
del pavimento e comunque non inferiore a mq. 1,60 nel caso in cui il
locale sia provvisto di una sola finestra. I
locali di categoria A2 ed A3 devono rispettare quanto prescritto per
quelli di categoria A1, salvo prescrizioni particolari dovute a leggi
e/o regolamenti specifici. I
locali di categoria S, con l’eccezione delle centrali termiche e dei
locali classificati S2 lett. g) nel precedente art. 58, possono
ricevere aria e luce anche da spazi equiparabili a cavedi. I
locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura verso
l’esterno per il ricambio dell’aria; in alternativa, possono
essere dotati di impianto di aspirazione meccanica, in tale ultimo
caso va applicato l’art. 18 della legge n° 166/75. L'illuminazione
e la ventilazione diretta non sono obbligatori per i locali di
categoria S3. D)
Riscaldamento. La
temperatura di progetto dell’aria interna deve rispettare quanto
prescritto dalla legislazione vigente e deve essere uguale in tutti i
locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle
condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne
delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di
condensazione permanente. Art.60
- Classificazione dei piani. Sono
piani computabili quelli in cui predominano i locali di
categoria A1, A2,A3 ed S1. Sono
piani non computabili quelli in cui si trovano i locali di categoria
S2 ed S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate parti di
locali di categoria A1 ed A2 ed A3, collegati a piani abitabili
sovrastanti o sottostanti, a condizione che non eccedano di 1/10 della
superficie del piano. Art.61
- Soffitti inclinati e soppalchi. Nel
caso di soffitto non orizzontale, il locale può considerarsi
abitabile purché la sua altezza media risulti pari a mt. 2.70 (con
minimo assoluto di mt. 2.00) e vengano rispettati tutti gli altri
requisiti. Sono
ammessi i soppalchi, cioè i solai intermedi, nei locali di categoria
A ed S, a condizione che l’altezza minima della parte sottostante il
soppalco non sia inferiore ai limiti prescritti per le varie categorie
di locali. La
parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o
ripostiglio. Art.62
- Piani terreni. I
piani terreni destinati ad abitazione, se privi di sottostante
seminterrato, devono essere rialzati almeno di 30 cm. rispetto alla
quota delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata
ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei. La
parte rialzata, nella misura minima di cm 30, non va computata
ai fini volumetrici. Art.63
- Piani seminterrati. Nelle
nuove costruzioni i locali seminterrati non possono essere destinati
ad abitazione. Ai
fini dell'abitabilità sono fatti salvi, i casi di locali già oggetto
di concessione anche in deroga alle norme del presente regolamento. Art.64
- Piani interrati. Sono
considerati piani interrati quelli che si sviluppano completamente al
disotto del livello della più bassa sistemazione esterna
dell’edificio prevista dal progetto approvato. L’accesso
ai piani interrati può avvenire anche dall’esterno del fabbricato. I
locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali
di categoria A1. Tali
piani possono essere adibiti a locali di categoria A2,A3, S1, S2, con
esclusione del punto g), ed S3, a condizione che, ferma l’osservanza
di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in
relazione alla particolare destinazione, e delle norme di prevenzione
incendi,sia garantito l’isolamento dall’umidità e sia assicurato
il ricambio d’aria anche mediante opportuni accorgimenti ed
apparecchiature meccaniche. Tali
locali, se di categoria A2 ed A3 devono essere computati ai fini del
rispetto degli indici urbanistici. Nell’eventualità
che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota
superiore a quella del piano interrato, deve essere installato
apposito impianto di sollevamento di tali acque, ad evitare
inconvenienti di carattere igienico. Art.65
- Sottotetti. I
sottotetti, anche se destinati a depositi, magazzini o servizi
accessori e tecnici, non vengono computati nel volume consentito, a
condizione che l’altezza media non superi i mt. 2,00 e che le falde
dei tetti abbiano un'inclinazione non superiore al 40%. Se l’altezza
media interna supera i mt. 2,00, il locale sottotetto viene computato
ai fini degli indici volumetrici urbanistici. L’aerazione
e l’illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante
abbaini, lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso. La
loro dimensione utile non può superare i mq 0,80; ciascuna apertura
deve illuminare 30 mq. di superficie del sottotetto. Sono
vietati gli abbaini nelle zone A ed A1 del P.R.G. Art.66
- Locali integrativi per la residenza. Tutti
gli edifici residenziali costituiti da più unità immobiliari servite
da una stessa scala, possono essere dotati di idonei locali di
deposito per biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in prossimità
delle scale e degli ascensori e al livello dell’ingresso principale. Gli
edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiore a
6, possono essere dotati di uno o più locali da utilizzarsi per
usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti
locali devono avere una superficie netta minima di 20 mq.; tale
superficie deve essere aumentata di mq. 1,5 per ogni unità
immobiliare oltre le 6. Devono inoltre avere un'altezza minima netta
di mt. 2,70 e il rapporto minimo di illuminazione ed aerazione come
stabilito per i locali di categoria A1; devono essere dotati di almeno
un servizio igienico munito di disimpegno. Detti locali possono essere
ubicati al piano terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a
livello, ovvero al piano di copertura o nel sottotetto. Le
superfici lorde dei locali integrativi per la residenza, di cui sopra,
non vanno computate ai fini del calcolo della superficie complessiva e
del volume dell’edificio e, pertanto, per i relativi volumi non
viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di
costruzione ed agli oneri di urbanizzazione. L’accesso
ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui
orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter
essere utilizzati anche da persone anziane o con ridotte od impedite
capacità motorie. Capitolo
III PRESCRIZIONI
VARIE Art.67
- Norme di buona costruzione. In
tutti gli edifici devono essere osservate le norme e le prescrizioni
fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle
fondazioni e delle costruzioni in generale, nonché per la sicurezza
degli impianti tecnologici. I
proprietari degli immobili hanno l’obbligo di provvedere alla
manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano
costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle
norme vigenti. Art.68
- Zoccolature. Le
parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare
caratteristiche di resistenza all’usura e all’umidità. Particolari
esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono giustificare
in proposito circostanziate richieste, da parte della Commissione
Urbanistico-Edilizia, di speciali rivestimenti e zoccolature. Art.69
- Elementi aggettanti. Nessun
aggetto maggiore di 10 cm. può essere ammesso al di sotto della quota
di mt. 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico
passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile
o provvisorio quali ad esempio porte, tende o persiane. Nel caso in
cui la strada sia fornita di marciapiedi, la quota minima suddetta si
riduce a mt. 2,50. Se
per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso
l’esterno ad una quota inferiore, questi devono essere
opportunamente arretrati. Balconi
in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o
private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi)
inferiore ai mt. 8,00, se edificate o edificabili su entrambi i lati,
e ai mt. 6,00, se edificate o edificabili su un solo lato. La
realizzazione di tali aggetti è consentita solo alla quota minima di
mt. 3,20 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di
marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, la quota
minima è di mt. 4,50. Le
altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del
profilo dell’aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere,
sul suolo pubblico o d’uso pubblico, oltre mt. 1,20 e devono,
comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede
rialzato. I
balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo
della larghezza della strada e del distacco, con un massimo di m.
1,50. I
balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi,
sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a mt.12
o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti
alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. Art.70
- Intercapedini. Le
intercapedini dei locali interrati o seminterrati se dotate di cunetta
per lo scolo delle acque, deve essere posta ad un livello più basso
del pavimento; questa deve essere di larghezza non minore di 1/5
dell’altezza con il minimo di mt.0,50. Art.71
- Coperture. Le
coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse
devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione
dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a
precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi
elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed
all’edificio nel suo insieme. Le
coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque
meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse, attraverso pozzetti
sifonati, alla rete fognaria. Art.72
- Spazi scoperti interni agli edifici. Negli
spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi,
semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni. Non
sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di
cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se
non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi, gli
spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a
giardino o a verde, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle
acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una
efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno. Art.73
- Uso dei distacchi tra fabbricati. I
distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati solo
per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso
deve essere prevista una efficiente protezione dell’edificio
dall’umidità del terreno e un adeguato smaltimento delle acque. In
tali zone non sono consentite recinzioni con muri di altezza superiore
a mt. 2,20. Art.74
- Manutenzione delle aree destinate all’uso pubblico. La
manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a
strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari
fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione,
cessione o acquisizione. Art.75
- Uscita dalle autorimesse e rampe carrabili. Le
uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici
devono essere opportunamente segnalate. Le
uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate
mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra
il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della
strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. 3,00. Fra
le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole,
cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri
misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere
assicurata la buona visibilità al conducente del veicolo (anche a
mezzo di specchi opportunamente disposti). Le
rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli
edifici devono avere pendenza non superiore al 20% se rettilinee;
negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Le
rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
scanalature per il deflusso delle acque, e devono essere fornite di
corrimano, almeno da un lato, all’altezza di mt 0,90. Art.76
- Marciapiedi e porticati. I
marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati, anche se
privati, devono essere lastricati con materiale scelto in accordo con
l’Ufficio Tecnico comunale. E’ prescritta la realizzazione di
parapetti, o comunque di ripari, per gli spazi, ballatoi, terrazze e
simili - comunque accessibili - che prospettino su zone di terreno,
rampe o parti di edifici con un dislivello superiore a mt. 0,30. Art.77
- Recinzioni. Le
aree non edificate, fronteggianti vie e piazze e aperte al pubblico
passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono
avere un aspetto intonato all’ambiente e rispettare tutte le norme
relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla
sicurezza del traffico e alla visibilità come richiesto, in base alla
normativa vigente, dall’Ente proprietario della strada o dalle
Autorità preposte alla sicurezza del traffico. I
cancelli d’ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico devono
essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la fermata
di un autoveicolo, in entrata o in uscita, dinanzi al cancello stesso
all’esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità. Tutte
le aree destinate all’edificazione e ai servizi dallo strumento
urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenze degli
edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da
assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. Il
Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il
rispetto di tali condizioni anche mediante l’esecuzione d’ufficio
a spese del proprietario inadempiente. Art.78
- Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed
acqua. Tutti
gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici
industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti di
portineria, devono essere dotati nell’ingresso o in prossimità di
esso di cassette per la corrispondenza, giornali e riviste, poste ad
altezza massima di mt. 1,40 dal pavimento. I
contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico od industriale,
per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono
essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del
fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti. Capitolo
IV DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI DEI
FABBRICATI ED ALL’ARREDO URBANO Art.79
- Aspetto e manutenzione degli edifici. Le
costruzioni pubbliche e private e le aree a servizio delle stesse
devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte,
compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro
dell’ambiente. Nelle
nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nelle opere di
manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti
prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla
costruzione, e tutte le relative finiture devono essere realizzate con
materiali e cura di dettagli idonei alla buona conservazione nel
tempo. Sulle
pareti come sopra definite è vietato sistemare a vista tubi di
scarico, canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, ad
eccezione delle discese pluviali se realizzate in rame. I
cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti
esterne se non in appositi incassi . Oltre
all’ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli
Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare
alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici, imponendo un termine utile, decorso il
quale fa eseguire i lavori d’ufficio a spese degli interessati. Art.80
- Tinteggiature e rivestimenti. In
tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, manutenzione
ordinaria e straordinaria, prima di dar luogo all’esecuzione
di tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, devono
eseguirsi campioni sul posto, onde consentire la verifica della
rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella
concessione e/o autorizzazione. Salve
le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza,
il Comune può ordinare l’applicazione di nuove tinteggiature o
rivestimenti, ed in caso di inadempienza, può far eseguire i lavori
d’ufficio a spese degli interessati. Art.81
- Antenne radio-televisive. Nelle
nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o nelle opere di
manutenzione straordinaria di edifici con più di una unità
immobiliare o nei quali comunque possano essere installati più
apparecchi radio o televisivi, è obbligatoria la posa in opera di
un’unica antenna centralizzata. Sono
vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; i cavi devono
essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso che
ciò non fosse possibile, in appositi incassi. E’
comunque facoltà del Comune richiedere in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione
dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con
l’eliminazione delle antenne a servizio dei singoli alloggi. Art.82
- Decoro e arredo urbano. Le
costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio
cabine telefoniche), le serrande, le applicazioni pubblicitarie, le
indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche (quali i
sostegni ed i cavi per l’energia elettrica, gli apparecchi di
illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc.) devono
essere realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di
decoro e devono essere autorizzate dal Comune. Gli
interessati devono farne domanda al Comune, presentando un disegno
firmato da cui risulti definita l’opera che si vuole realizzare, con
la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e
colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve
inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o
fotomontaggi, l’inserimento dell’opera nell’ambiente
architettonico e paesistico. L’istallazione
deve essere eseguita, in ogni caso, in modo da permettere la massima
facilità di pulizia e manutenzione. In
caso di riparazione e modifiche di marciapiedi o del piano stradale,
che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o di altri
oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono
obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le
modifiche resesi necessarie, a loro spese e sotto la loro
responsabilità. Ove
non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d’ufficio a
loro spese. Agli
edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e
delle targhe o tabelle indicanti il nome della via o della piazza. L’apposizione
e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a
norma di legge, a carico del Comune. I
proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe
sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati
per fatti ad essi imputabili. Tutti
gli elementi relativi all’arredo urbano ed alle sistemazioni esterne
(fermate di servizio dei mezzi pubblici, cassette per l’inoltro
della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali nelle zone
verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta
di rifiuti, fontane, ecc.) devono essere realizzati in modo da essere
utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte capacità
motorie. Art.83
- Mostre, vetrine e insegne. L’esposizione
anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne,
emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie,
cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata ad autorizzazione da parte
del Capo dell’U.T.C. Gli
interessati devono allegare alla domanda un disegno, firmato da un
tecnico abilitato, da cui risulti definita l’opera che si vuole
realizzare, con la precisazione dei materiali, dei colori da impiegare
e dei particolari costruttivi. Deve inoltre dimostrarsi, con schizzi
prospettici e/o fotomontaggi, l’inserimento dell’opera
nell’ambiente architettonico, urbano e/o paesistico. Tali
mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare
o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali
vengono installate. L’installazione
deve essere fatta in modo da permettere la massima facilità di
pulizia e di manutenzione. L’autorizzazione
può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme
architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della
forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale
da impiegare e delle tinteggiature, vi ostino ragioni di pubblico
decoro o di ambientamento, o si riscontri che esse turbano il diritto
di veduta dei vicini. Le
mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno
dell’edificio più di 10 cm. E’
consentito apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari ai due
terzi della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a
mt.1,20 e ad un’altezza non inferiore a mt. 3,50 dal marciapiede.
Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede e su
facciate di edifici di interesse architettonico-ambientale, nonchè
nelle zone A ed A1 del P.R.G.Le suddette installazioni devono essere
effettuate nel rispetto delle norme del codice della strada. In
caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale,
che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri
oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati
devono eseguire la rimozione e la ricollocazione, con le modifiche
rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del
marciapiede, a loro spese e sotto la loro responsabilità. Ove
gli interessati non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione
d’ufficio a loro spese. Le
autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate
quando le mostre, vetrine, insegne e simili non siano tenute pulite ed
in buono stato o quando, per sopravvenute necessità tecniche, se ne
renda necessaria la rimozione. Nelle
nuove costruzioni o ristrutturazioni e nelle opere di risanamento
conservativo e di manutenzione straordinaria, ove siano previste
destinazioni d’uso anche non residenziali (commerciali, studi,
ambulatori, ecc.), il progetto deve individuare appositi spazi per la
collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e
unitaria. A
norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli,
gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose (collocati o meno
a ridosso delle costruzioni), visibili dai veicoli transitanti sulle
strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano
ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni
luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che producano
abbagliamento. Sono
comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su
pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione
tale da arrecare danno agli edifici o agli ambienti di valore storico
e/o artistico, ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni. In
particolare sui marciapiedi non è consentita l’installazione di
supporti per la pubblicità, ma soltanto di indicazioni relative a
servizi pubblici e/o di pubblica utilità. Sono
vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare
confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche. Salvo
quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri
abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari,
lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad
autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Qualora
i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali
esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio ai
sensi delle leggi n° 1497/39 e n° 431/85 o di cose di interesse
storico ed artistico ai sensi della legge n° 1089/39,
l’autorizzazione è data previa presentazione da parte del
richiedente del nulla-osta ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi
devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra
loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
Sono vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e sulle pareti
rocciose. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle
disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e
spese del titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito
nella diffida dall’Ente proprietario della strada nonché dal
Sindaco. Decorso
inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene
effettuata dall’Ente a spese del titolare dell’autorizzazione. Chiunque
collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione,
ovvero vìoli le disposizioni del presente articolo, incorre nelle
sanzioni previste dalla legislazione vigente. Le mostre, vetrine ed
insegne in genere devono in ogni caso rispettare le norme del
regolamento per l’occupazione del suolo pubblico deliberate dal
Consiglio Comunale. Art.84
- Tende aggettanti su spazi pubblici. Le
tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di
marciapiede. Nelle strade con marciapiede l’aggetto non può
superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede. Le
tende e i loro meccanismi non possono essere collocate ad altezza
inferiore a mt.2,50 dal marciapiede. Sono vietate le appendici
verticali anche di tela o le frange, che scendano al di sotto di
mt.2,50 dal marciapiede stesso. Nel
caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione,
relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende
stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e
decorazioni omogenei. L’autorizzazione
di cui ai commi precedenti, nel caso di edifici aventi carattere
monumentale, storico o ambientale, o di costruzioni poste in prossimità
degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali,
paesistici, ecc.), deve essere rilasciata, previa intesa con le
Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente. Le tende
aggettanti su spazio pubblico devono inoltre rispettare le norme del
regolamento per l'occupazione del suolo pubblico deliberato dal
Consiglio Comunale. Art.85
- Tabelle e numeri civici. Le
tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri
esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare
opposizione. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non
occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino
nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro
imputabili. Lo
stesso vale per le altre segnalazioni stradali e di servizio di
pubblico interesse che il Comune si riservi di collocare o di far
collocare, previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e
delle costruzioni di qualsiasi natura. Nel
caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non debbano essere
ricostruiti, o di soppressione di porte esterne, il proprietario deve
notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi soppressi. Art.86
- Esecuzione di opere relative a edifici di interesse monumentale,
storico o ambientale. Per
qualsiasi modifica dell’aspetto esterno ed interno di immobili di
interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai
sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, prima dell’approvazione
del Comune, è richiesto il nulla osta della Soprintendenza
competente. Quanto
sopra si riferisce tanto alla parte essenziale ed intrinseca
dell’immobile quanto a suoi elementi quali: colonne, pilastri,
portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini,
rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc. Nuove
costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione
straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici
aventi carattere monumentale o facenti parte di insiemi di interesse
storico o ambientale, possono essere concesse e/o autorizzate con
particolari prescrizioni imposte sia dal Capo dell’U.T.C., sentita
la Commissione Urbanistico-Edilizia, che dalle Autorità competenti,
allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la
luce ed il carattere dei monumenti o del complesso ambientale. Tutto
quanto costituisca o completi la decorazione architettonica delle
costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i
graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia
interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque
modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, dalla competente Soprintendenza. Nel
caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il
Capo dell’U.T.C. può prescrivere che le opere di cui sopra, anche
se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo
edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al
pubblico, o di effettuare tutti i rilievi e/o calchi che ritenga
opportuni. Art.87
- Rinvenimenti di opere di interesse artistico e storico. Qualora
durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico,
artistico, storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori e
l’esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia
immediata al Sindaco, il quale è tenuto a far sorvegliare il cantiere
e a dare comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla
legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico-artistico. Art.88
- Zone verdi e parchi. Nelle
zone verdi e giardini privati va privilegiata la conservazione del
tipo di vegetazione e in particolare gli alberi di alto e medio fusto;
è fatto obbligo di curare e mantenere pulito il terreno e di potare
gli alberi stessi. Le
nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli
esemplari di piante più cospicui e caratteristici. Art.89
- Parcheggi. Per
spazi di parcheggio si intendono quelli necessari alla sosta, alla
manovra ed all’accesso degli autoveicoli. Nelle
nuove costruzioni devono riservarsi spazi coperti o scoperti per
parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di
costruzione per i fabbricati con destinazione prevalentemente
residenziale; per quelli la cui destinazione è prevalentemente
commerciale e direzionale deve essere riservata a parcheggio una
superficie non inferiore a 1 mq per ogni 2 mq di superficie lorda di
pavimento della parte commerciale e direzionale. I proprietari di
immobili possono realizzare parcheggi in applicazione della legge n.
122 del 24.03.1989. Capitolo
V DISCIPLINA
DELLA COSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI E DELLE ATTREZZATURE RURALI Art.90
- Norme edilizie. Le
costruzioni rurali destinate ad abitazione devono essere possibilmente
isolate, in modo da evitare l’addossamento delle murature a
terrapieni e simili, e costruite di regola in luogo asciutto. Si
applicano alle abitazioni rurali tutte le disposizioni relative alle
costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo
quanto diversamente stabilito nel presente capitolo. Il
pavimento del pianterreno destinato ad uso abitativo deve essere
sopraelevato di almeno mt. 0,30 rispetto al piano di campagna o a
quello del cortile. Attorno
alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di
larghezza non inferiore a mt. 1,20. Le pendenze del suolo circostante
la casa, quelle dell’aia, dei cortili e degli orti adiacenti alle
abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche
possano defluire rapidamente, e senza ristagni. I
piani seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione. I
locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche
stabilite dal precedente art. 59. Art.91
- Norme igieniche. Ogni
abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di
conduttura o di pozzo, quest'ultimo costruito secondo le norme
igieniche vigenti, chiuso, e provvisto di pompa o almeno di cisterna
igienicamente costruita e protetta. Le
cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile
provvedersi di acqua in modo diverso. Le
pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere
realizzate in materiale impermeabile; il fondo deve essere realizzato
in modo da consentire il facile espurgo. Le cisterne devono essere
munite di un deviatore di scarico per l’esclusione delle prime acque
piovane e di una vaschetta di decantazione. La
bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l’attingimento
deve avvenire a mezzo di pompa. Nell'impossibilità di allacciamento
all'acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato
rilasciato dall’Ufficio competente e l’uso deve essere consentito
dall’Ufficiale sanitario. La
copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con
pavimento in cemento, pendente verso l’esterno e provvisto di
cunetta per lo smaltimento dell’acqua. Per
quanto attiene al rifornimento idrico all’interno delle costruzioni
rurali si richiama quanto stabilito nel precedente art. 52. Ogni
alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato come
S1 nel precedente articolo 58, dotato dei seguenti impianti igienici:
lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso e bidet accessibile da apposito
locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali
abitabili, areato ed illuminato direttamente dall’esterno. Per
lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le
disposizioni del precedente art. 51. Lo
smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità all’Allegato 5
della Delibera del Ministero dei LL.PP. del 4/2/1977 e alla legge n°
319/76. Gli
impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere
sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del
pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile. E’
vietato adibire locali di abitazione alla raccolta o lavorazione dei
prodotti del fondo. Tutti
i locali destinati all’agricoltura e alla zootecnia devono avere
un’altezza utile di mt. 2,80 e devono essere separati dalle
abitazioni. Art.92
- Impianto di riscaldamento ed acqua calda. Nelle
nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di
manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di
riscaldamento e di produzione di acqua calda possono preferibilmente
essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare,
eolica, ecc.). L’amministrazione
comunale, anche ai sensi della legislazione vigente, incentiva tali
installazioni. Nella
progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali
realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati
accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i
veicoli in transito. Art.93
- Manutenzione delle abitazioni rurali. Analogamente
a quanto prescritto per le costruzioni in genere, nel precedente
articolo 79, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo
conforme alle esigenze dell’abitabilità, dell’igiene e del
decoro. Art.94
- Collegamenti alla viabilità. Le
abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada
comunale e/o vicinale da strada, anche non asfaltata al fine di
permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dei
mezzi di soccorso. Tali
strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e
mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti. Art.95
- Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti. Per
la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria delle costruzioni
rurali devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni
per le nuove abitazioni fissate dal presente Regolamento. Le
abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti
condizioni minime di abitabilità: 1)
attorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza
minima di mt.1,00 pavimentato in gres o cotto, in battuto di cemento o
in materiali equivalenti; 2)
l’allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato mediante
cunetta impermeabile e quello delle acque nere e luride come stabilito
dalla legislazione vigente e prescritto nel precedente art. 53; 3)
sono proibiti i solai senza protezione al calpestio: essi devono cioè
comprendere una struttura portante ed un pavimento di laterizio
pressato o in marmette o altro materiale idoneo; 4)
devono essere aboliti le stalle e i ricoveri per il bestiame
realizzati al di sotto delle abitazioni. Tali locali, opportunamente
sistemati, possono essere utilizzati come depositi, magazzini o altro; 5)
al di sotto del pavimento del piano terreno destinato ad abitazione
deve realizzarsi un vespaio o camera d’aria, con riempimento di
ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm. 20, con sovrastante
strato impermeabilizzante. Detto vespaio può essere anche realizzato
superiormente al pavimento preesistente, purché l’altezza del
locale non risulti inferiore a mt. 2,70.
Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati in modo tale da
non consentire un'agevole ed accurata pulizia; 6)
tutti i locali devono essere intonacati all’interno. Qualora vi
siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i
muri permanentemente asciutti; 7)
ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra
per l'aerazione e l'illuminazione diretta dall’esterno; 8)
le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono presentare
requisiti di sicurezza. E’ vietato l’uso di scale estensibili,
snodabili e a pioli o raccordate al piano superiore mediante botola; 9)
i tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare lo
stillicidio interno. In assenza di camera d’aria, è obbligatoria la
sua costruzione nel caso che l’Ufficiale sanitario riconosca
insufficiente l’isolamento termico del fabbricato; 10)
per gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.), le
concimaie e le stalle e in generale per la manutenzione, devono essere
rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova
costruzione. Art.96
- Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità. L’adeguamento
delle condizioni igieniche e sanitarie, degli accessi, delle stalle e
della manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti deve
essere effettuato entro due anni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento. Art.97
- Ispezioni dell’ASL. Sanzioni. Il
Sindaco può disporre ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai
cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di
approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza
alle norme del presente Regolamento. Qualora
la costruzione o parte di essa risulti inabitabile, il Sindaco può
ordinare lo sgombero a norma della legislazione vigente Art.98
- Stalle e concimaie. Nelle
nuove costruzioni rurali, le stalle, gli ovili, i pollai, le
porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale
devono distare almeno 20 metri e devono essere realizzati in volumi
separati dalle abitazioni. Le
stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni
legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e con
dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento. Il
pavimento delle stalle deve essere realizzato con materiale
impermeabile e munito di scoli. Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alle |