Regolamento Edilizio I I° Titolo  | III° Titolo


 

 Titolo Secondo

 Prescrizioni Igienico-Sanitarie e Costruttive

Capitolo I

 PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

 Art.45 - Osservanza delle disposizioni vigenti.

 La progettazione e le costruzioni devono rispettare le disposizioni di legge statali e regionali nonchè le prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

 Art.46 - Salubrità del terreno.

 E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno edificabile è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere realizzato un sufficiente drenaggio.

In ogni caso, è obbligatoria l’adozione di provvedimenti atti ad impedire che l’umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

 Art.47 - Isolamento dall umidità. 

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo.I locali, classificati come A1 e S1 nel successivo articolo 58, devono avere, a sistemazione avvenuta, e indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno,  il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.

Nel caso di locali classificati come A2, sempre nel successivo articolo 58, è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio areato dello spessore minimo di 30 cm, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante a sistemazione avvenuta.

In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2,A3 e S1) risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.

Comunque, il solaio deve essere realizzato ad un livello superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature di scarico; ciò deve risultare da una apposita relazione da sottoporre al Comune unitamente alla richiesta di concessione o autorizzazione.

Il Comune può concedere fasce di terreno pubblico per la realizzazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere da altri usi. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono essere resistenti al passaggio degli automezzi ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama il successivo art. 70.

Tutte le murature devono essere isolate da strati impermeabili continui posti al disotto del piano di calpestio interno.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o al pianoterra, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.

Le coperture piane, anche parziali, devono essere impermeabilizzate mediante manti continui, prodotti e posti in opera secondo sperimentate tecnologie.

 Art.48 - Isolamento termico.

 Tutte le costruzioni e le parti di queste comprendenti locali appartenenti, secondo il successivo art. 58, alle categorie A e S1 devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico.

Per le nuove costruzioni, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia, il committente deve depositare presso il competente ufficio comunale, insieme al progetto, una documentazione firmata dal committente e dal progettista, allegata al progetto esecutivo, che dimostri la rispondenza delle caratteristiche d’isolamento termico alla normativa vigente.

Nel caso di varianti e/o modifiche sostanziali al progetto originario il committente deve depositare la documentazione contestualmente alla presentazione del progetto di variante, completa delle indicazioni atte a dimostrare che, anche con l’introduzione delle modifiche, sono rispettate le norme.

 Art.49 - Isolamento fonico.

     Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel successivo art. 58 come A1, A2,A3, S1 e S2, devono essere adottati sistemi idonei e adeguati per l’isolamento fonico.

I materiali utilizzati per la costruzione, nonchè la loro messa in opera, devono garantire un’adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra, con particolare riferimento ai rumori provocati dal calpestio, dagli impianti o da apparecchi comunque installati nel fabbricato, dai rumori provenienti da locali attigui o spazi destinati a servizi comuni e dal traffico veicolare, facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri competenti organi pubblici.

In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz misurate con metodi normalizzati.

Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia non deve superare i 45 db.

E’ opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l’esterno.

In ogni caso occorre il rispetto delle linee guida del Piano di Zonizzazione acustica approvato con delibera consiliare n° 22 del 7/4/1998.

Art.50 - Classificazione delle acque.

 In base alla legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

-   Acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;

-   Acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;

-   Acque meteoriche provenienti da insediamenti di ogni tipo.

Gli scarichi degli insediamenti civili sono quelli definiti dalla legge 8 ottobre 1976 n°. 690.

Art.51 - Modalità di scarico delle acque.

 Gli scarichi nelle fognature comunali degli insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento per il servizio della fognatura urbana, approvato con apposita delibera consiliare.

Ai limiti di accettabilità, alle Norme e alle prescrizioni di tale Regolamento sono soggetti anche gli scarichi provenienti da utilizzazioni per usi industriali e le acque meteoriche.

Lo smaltimnto dei liquami provenienti dagli insediamenti residenziali distanti oltre 200 metri dalla fognatura pubblica deve avvenire in conformità all’Allegato 5 della Delibera del Ministero dei LL.PP. del 4/2/1977 e alla legge n° 319/76, nonché del D.Lvo n° 152/99.

 Art.52 - Rifornimento idrico.

 Qualunque costruzione che contenga locali classificati, in base al successivo art. 58, come A1, A2,A3 e S1 deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale ovvero da pozzo privato.

In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dall’ASL competente per territorio e l’uso deve essere consentito dallo stesso Ufficio.

L’impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata e proporzionata distribuzione dell’acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le disposizioni vigenti.

Gli impianti  per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti a regola d’arte; per i locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).

 Art.53 - Impianto elettrico.

 Qualunque costruzione che contenga locali classificati come A ed S nel successivo art. 58 deve essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

In particolare, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l’incolumità degli utenti, ai sensi della L.n.46/90.

 Art.54 - Deposito temporaneo di rifiuti solidi.

 Il deposito temporaneo, dei rifiuti urbani interni,  ingombranti e non, compresi quelli oggetto di raccolta differenziata , è soggetto alle norme ed alle prescrizioni contenute nel Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani adottato ai sensi del D. Lvo 22/97.

 Art.55 - Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni.

 Tutti i locali classificati, nel successivo art. 58, come A1 a) e destianti a cucine e i locali classificati come A2 c) e destinati a cucine collettive devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato; ovvero, di un impianto di aspirazione forzata.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Tutte le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa che possa produrre inquinamento atmosferico devono essere adeguate alle norme fissate dal D.P.R. n° 203/88 ed alle successive modificazioni ed integrazioni emanate sia a livello nazionale che regionale.

 Art.56 - Impianti speciali.

 Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, l’Amministrazione comunale, su parere dell’ASL, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S.

Alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema dell’impianto; prima dell’effettivo rilascio della concessione sarà presentato il progetto esecutivo dell’impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato. Il rilascio della dichiarazione di abitabilità e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell’impianto effettuato dal responsabile dell’ASL o da un tecnico abilitato.

Per tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo agli organi competenti.

 Art.57 - Impianti per le lavorazioni insalubri.

 Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri secondo la vigente legislazione, ed iscritti nella prima classe (vedi T.U. delle leggi sanitarie e D.M. Sanità 5/9/1994), non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree in cui tali attività sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti da eventuali locali abitabili.

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri ed iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono collocarsi anche nelle zone residenziali, a condizione che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dall’ASL, ad evitare pericoli per l’incolumità e la salute pubblica.


Capitolo II

 CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER

L’ABITABILITA’ O L’AGIBILITA’

 Art.58 - Classificazione dei locali.

 Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che possono configurarli come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in tre categorie: A1 A2 ed A3.

La categoria A1 comprende:

a)         soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

b)         alloggi monostanza;

La categoria A2 comprende:

a)         negozi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo, sale di lettura;

b)         laboratori scientifico-tecnici,  edifici di cura e ospedalieri;

c)         officine meccaniche, laboratori artigianali, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

d)         parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

e)   magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

La categoria A3 comprende:

a)uffici;

b)studi professionali e gabinetti medici.

 Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si suddividono in S1, S2, S3.

Il tipo S1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

Il tipo S2 comprende:

a)         scale che collegano più di due piani;

b)         corridoi e disimpegni comunicanti;

c)         magazzini e depositi in genere;

d)         autorimesse di solo posteggio;

e)         locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;

f)          cantine, lavanderie e stenditoi;

g)         stalle, porcilaie e locali con destinazioni d'uso similari.

Il tipo S3 comprende:

a)         disimpegni;

b)         ripostigli o magazzini di superficie inferiore a 5 mq.;

c)         vani scala colleganti solo due piani;

d)         locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall’Amministrazione comunale sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia.

 Art.59 - Caratteristiche dei locali.

 I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A)   Altezze minime

1)         Locali di categoria A1

L’altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente articolo 58 non deve essere inferiore a mt. 2,70.

2)         Locali di categoria A2

L’altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente articolo 58 non deve essere inferiore a mt. 3,00;  per i locali di cui ai punti a), b) ed e) ubicati al piano ammezzato o primo  la detta altezza minima può ridursi a mt 2.70, salvo prescrizioni di leggi o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A2, nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 200, l’altezza minima utile interna deve essere di almeno mt. 4,00, salvo il rispetto della normativa di prevenzione incendi. Se i locali sono dotati di impianti di aerazione o aria condizionata, detta altezza minima può ridursi a mt. 3,20, salvo il rispetto della normativa di prevenzione incendi.

    3)  Locali di categoria A3

L’altezza minima interna utile non deve essere inferiore a mt 2.70, ad eccezione dei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, per i quali fu ammessa l’altezza interna utile di mt. 2,40 dalle norme di attuazione del Piano di Recupero approvato ai sensi della legge 14/5/1981 n° 219.

4)         Locali di categoria S

L’altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a), g) e d), ed S3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a mt. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici. L’altezza minima  dei locali destinata ad autorimessa di solo posteggio è regolata dalla norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

B)   Superfici minime caratteristiche

1)         Locali di categoria A1 - punti a ) e b ).

I locali A1 devono avere di norma una superficie minima non inferiore a mq. 9,00. I locali di categoria A1 adibiti a camera da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14.

I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq.5 con il lato minimo non inferiore a mt.1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15 mc., che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc., purché non risultino da questo separate con pareti fisse.

L’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 30; l'alloggio per due persone deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 45.

2)         Locali di categoria A2.

I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

3)         Locali di categoria S.

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A ma da un disimpegno interposto, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti. Per gli altri l'accesso è consentito dai locali cui, nella distribuzione dell’unità immobiliare, sono specificamente attribuiti, con esclusione sempre di accesso diretto da stanze di soggiorno o pranzo e cucine.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti apparecchi igienici: lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso, bidet.

Tutti gli apparecchi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.

Tutti i locali classificati come A3 e A2 punti a), c) e d) nel precedente art. 58, devono essere forniti dei locali di categoria S1 costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d’uso dei locali ed al personale che ne usufruisce.

La superficie minima della latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima di mt. 0,90.

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all’altezza minima di mt. 1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Negli edifici di uso pubblico con più di un locale di categoria S1, almeno uno di questi deve avere le dimensioni minime di mt. 1,80 x mt. 1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni minime mt. 1,80 x mt. 1,80.

I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 58, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C)   Illuminazione e ventilazione.

Tutti i locali rientranti nella categoria A, ad eccezione dei servizi igienici, che possono essere dotati di estrattore, devono fruire di aerazione  ed illuminazione naturale diretta proveniente da spazi liberi e adeguata alla destinazione d’uso.

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull’esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell’ambiente.

L’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq. 1,60 nel caso in cui il locale sia provvisto di una sola finestra.

I locali di categoria A2 ed A3 devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni particolari dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S, con l’eccezione delle centrali termiche e dei locali classificati S2 lett. g) nel precedente art. 58, possono ricevere aria e luce anche da spazi equiparabili a cavedi.

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura verso l’esterno per il ricambio dell’aria; in alternativa, possono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica, in tale ultimo caso va applicato l’art. 18 della legge n° 166/75.

L'illuminazione e la ventilazione diretta non sono obbligatori per i locali di categoria S3.

 

D)   Riscaldamento.

La temperatura di progetto dell’aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

 Art.60 - Classificazione dei piani.

 Sono piani  computabili quelli in cui predominano i locali di categoria A1, A2,A3 ed S1.

Sono piani non computabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 ed S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate parti di locali di categoria A1 ed A2 ed A3, collegati a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che non eccedano di 1/10 della superficie del piano.

Art.61 - Soffitti inclinati e soppalchi.

 Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può considerarsi abitabile purché la sua altezza media risulti pari a mt. 2.70 (con minimo assoluto di mt. 2.00) e vengano rispettati tutti gli altri requisiti.

Sono ammessi i soppalchi, cioè i solai intermedi, nei locali di categoria A ed S, a condizione che l’altezza minima della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai limiti prescritti per le varie categorie di locali.

La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

 Art.62 - Piani terreni.

 I piani terreni destinati ad abitazione, se privi di sottostante seminterrato, devono essere rialzati almeno di 30 cm. rispetto alla quota delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei. La parte rialzata, nella misura  minima di cm 30, non va computata ai fini volumetrici.

Art.63 - Piani seminterrati.

 Nelle nuove costruzioni i locali seminterrati non possono essere destinati ad abitazione.

Ai fini dell'abitabilità sono fatti salvi, i casi di locali già oggetto di concessione anche in deroga alle norme del presente regolamento.

 Art.64 - Piani interrati.

 Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano completamente al disotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell’edificio prevista dal progetto approvato.

L’accesso ai piani interrati può avvenire anche dall’esterno del fabbricato.

I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali di categoria A1.

Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria A2,A3, S1, S2, con esclusione del punto g), ed S3, a condizione che, ferma l’osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, e delle norme di prevenzione incendi,sia garantito l’isolamento dall’umidità e sia assicurato il ricambio d’aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.

Tali locali, se di categoria A2 ed A3 devono essere computati ai fini del rispetto degli indici urbanistici.

Nell’eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque,  ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

Art.65 - Sottotetti.

 I sottotetti, anche se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici, non vengono computati nel volume consentito, a condizione che l’altezza media non superi i mt. 2,00 e che le falde dei tetti abbiano un'inclinazione non superiore al 40%. Se l’altezza media interna supera i mt. 2,00, il locale sottotetto viene computato ai fini degli indici volumetrici urbanistici.

L’aerazione e l’illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante abbaini, lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso. La loro dimensione utile non può superare i mq 0,80; ciascuna apertura deve illuminare 30 mq. di superficie del sottotetto.

Sono vietati gli abbaini nelle zone A ed A1 del P.R.G.

 Art.66 - Locali integrativi per la residenza.

 Tutti gli edifici residenziali costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, possono essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori e al livello dell’ingresso principale.

Gli edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiore a 6, possono essere dotati di uno o più locali  da utilizzarsi per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti locali devono avere una superficie netta minima di 20 mq.; tale superficie deve essere aumentata di mq. 1,5 per ogni unità immobiliare oltre le 6. Devono inoltre avere un'altezza minima netta di mt. 2,70 e il rapporto minimo di illuminazione ed aerazione come stabilito per i locali di categoria A1; devono essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno. Detti locali possono essere ubicati al piano terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a livello, ovvero al piano di copertura o nel sottotetto.

Le superfici lorde dei locali integrativi per la residenza, di cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della superficie complessiva e del volume dell’edificio e, pertanto, per i relativi volumi non viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione.

L’accesso ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter essere utilizzati anche da persone anziane o con ridotte od impedite capacità motorie.

Capitolo III

 PRESCRIZIONI VARIE

 Art.67 - Norme di buona costruzione.

 In tutti gli edifici devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni in generale, nonché per la sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

 Art.68 - Zoccolature.

 Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all’usura e all’umidità.

Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono giustificare in proposito circostanziate richieste, da parte della Commissione Urbanistico-Edilizia, di speciali rivestimenti e zoccolature.

 Art.69 - Elementi aggettanti.

 Nessun aggetto maggiore di 10 cm. può essere ammesso al di sotto della quota di mt. 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, tende o persiane. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, la quota minima suddetta si riduce a mt. 2,50.

Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l’esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai mt. 8,00, se edificate o edificabili su entrambi i lati, e ai mt. 6,00, se edificate o edificabili su un solo lato.

La realizzazione di tali aggetti è consentita solo alla quota minima di mt. 3,20 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, la quota minima è di mt. 4,50.

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d’uso pubblico, oltre mt. 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada e del distacco, con un massimo di m. 1,50.

I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a mt.12 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

 Art.70 - Intercapedini.

 Le intercapedini dei locali interrati o seminterrati se dotate di cunetta per lo scolo delle acque, deve essere posta ad un livello più basso del pavimento; questa deve essere di larghezza non minore di 1/5 dell’altezza con il minimo di mt.0,50.

 Art.71 - Coperture.

 Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all’edificio nel suo insieme.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, alla rete fognaria.

 Art.72 - Spazi scoperti interni agli edifici.

 Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi, gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno.

Art.73 - Uso dei distacchi tra fabbricati.

 I distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati solo per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno e un adeguato smaltimento delle acque.

In tali zone non sono consentite recinzioni con muri di altezza superiore a mt. 2,20.

 Art.74 - Manutenzione delle aree destinate all’uso pubblico.

 La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione o acquisizione.

Art.75 - Uscita dalle autorimesse e rampe carrabili.

 Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. 3,00.

Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata la buona visibilità al conducente del veicolo (anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).

Le rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici devono avere pendenza non superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, e devono essere fornite di corrimano, almeno da un lato, all’altezza di mt 0,90.

 Art.76 - Marciapiedi e porticati.

 I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati, anche se privati, devono essere lastricati con materiale scelto in accordo con l’Ufficio Tecnico comunale. E’ prescritta la realizzazione di parapetti, o comunque di ripari, per gli spazi, ballatoi, terrazze e simili - comunque accessibili - che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici con un dislivello superiore a mt. 0,30.

Art.77 - Recinzioni.

 Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze e aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere un aspetto intonato all’ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità come richiesto, in base alla normativa vigente, dall’Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

I cancelli d’ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la fermata di un autoveicolo, in entrata o in uscita, dinanzi al cancello stesso all’esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità.

Tutte le aree destinate all’edificazione e ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenze degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni anche mediante l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

 Art.78 - Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed acqua.

 Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti di portineria, devono essere dotati nell’ingresso o in prossimità di esso di cassette per la corrispondenza, giornali e riviste, poste ad altezza massima di mt. 1,40 dal pavimento.

I contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico od industriale, per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.

Capitolo IV

 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI

DEI FABBRICATI ED ALL’ARREDO URBANO

 Art.79 - Aspetto e manutenzione degli edifici.

 Le costruzioni pubbliche e private e le aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.

Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nelle opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le relative finiture devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli idonei alla buona conservazione nel tempo.

Sulle pareti come sopra definite è vietato sistemare a vista tubi di scarico, canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, ad eccezione delle discese pluviali se realizzate in rame.

I cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi .

Oltre all’ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un termine utile, decorso il quale fa eseguire i lavori d’ufficio a spese degli interessati.

 Art.80 - Tinteggiature e rivestimenti.

 In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, manutenzione ordinaria  e straordinaria, prima di dar luogo all’esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, devono eseguirsi campioni sul posto, onde consentire la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella concessione e/o autorizzazione.

Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Comune può ordinare l’applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, ed in caso di inadempienza, può far eseguire i lavori d’ufficio a spese degli interessati.

 Art.81 - Antenne radio-televisive.

 Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possano essere installati più apparecchi radio o televisivi, è obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna centralizzata.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso che ciò non fosse possibile, in appositi incassi.

E’ comunque facoltà del Comune richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l’eliminazione delle antenne a servizio dei singoli alloggi.

 Art.82 - Decoro e arredo urbano.

 Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche), le serrande, le applicazioni pubblicitarie, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche (quali i sostegni ed i cavi per l’energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e devono essere autorizzate dal Comune.

Gli interessati devono farne domanda al Comune, presentando un disegno firmato da cui risulti definita l’opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico e paesistico.

L’istallazione deve essere eseguita, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione e modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o di altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome della via o della piazza.

L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Tutti gli elementi relativi all’arredo urbano ed alle sistemazioni esterne (fermate di servizio dei mezzi pubblici, cassette per l’inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali nelle zone verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontane, ecc.) devono essere realizzati in modo da essere utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte capacità motorie.

 Art.83 - Mostre, vetrine e insegne.

 L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata ad autorizzazione da parte del Capo dell’U.T.C.

Gli interessati devono allegare alla domanda un disegno, firmato da un tecnico abilitato, da cui risulti definita l’opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali, dei colori da impiegare e dei particolari costruttivi. Deve inoltre dimostrarsi, con schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico, urbano e/o paesistico.

Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.

L’installazione deve essere fatta in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione.

L’autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale da impiegare e delle tinteggiature, vi ostino ragioni di pubblico decoro o di ambientamento, o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.

Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell’edificio più di 10 cm.

E’ consentito apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari ai due terzi della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt.1,20 e ad un’altezza non inferiore a mt. 3,50 dal marciapiede. Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede e su facciate di edifici di interesse architettonico-ambientale, nonchè nelle zone A ed A1 del P.R.G.Le suddette installazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme del codice della strada.

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati devono eseguire la rimozione e la ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

Ove gli interessati non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili non siano tenute pulite ed in buono stato o quando, per sopravvenute necessità tecniche, se ne renda necessaria la rimozione.

Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni e nelle opere di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, ove siano previste destinazioni d’uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.), il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.

A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose (collocati o meno a ridosso delle costruzioni), visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o agli ambienti di valore storico e/o artistico, ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni. In particolare sui marciapiedi non è consentita l’installazione di supporti per la pubblicità, ma soltanto di indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità.

Sono vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada.

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio ai sensi delle leggi n° 1497/39 e n° 431/85 o di cose di interesse storico ed artistico ai sensi della legge n° 1089/39, l’autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla-osta ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.

 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e sulle pareti rocciose.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito nella diffida dall’Ente proprietario della strada nonché dal Sindaco.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall’Ente a spese del titolare dell’autorizzazione.

Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione, ovvero vìoli le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente. Le mostre, vetrine ed insegne in genere devono in ogni caso rispettare le norme del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico deliberate dal Consiglio Comunale.

 Art.84 - Tende aggettanti su spazi pubblici.

 Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l’aggetto non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede.

Le tende e i loro meccanismi non possono essere collocate ad altezza inferiore a mt.2,50 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche di tela o le frange, che scendano al di sotto di mt.2,50 dal marciapiede stesso.

Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazioni omogenei.

L’autorizzazione di cui ai commi precedenti, nel caso di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o di costruzioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali, paesistici, ecc.), deve essere rilasciata, previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente. Le tende aggettanti su spazio pubblico devono inoltre rispettare le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale.

 Art.85 - Tabelle e numeri civici.

 Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.

Lo stesso vale per le altre segnalazioni stradali e di servizio di pubblico interesse che il Comune si riservi di collocare o di far collocare, previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.

Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi soppressi.

 Art.86 - Esecuzione di opere relative a edifici di interesse monumentale, storico o ambientale.

 Per qualsiasi modifica dell’aspetto esterno ed interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, prima dell’approvazione del Comune, è richiesto il nulla osta della Soprintendenza competente.

Quanto sopra si riferisce tanto alla parte essenziale ed intrinseca dell’immobile quanto a suoi elementi quali: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc.

Nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di insiemi di interesse storico o ambientale, possono essere concesse e/o autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia dal Capo dell’U.T.C., sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, che dalle Autorità competenti, allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce ed il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla competente Soprintendenza.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Capo dell’U.T.C. può prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o di effettuare tutti i rilievi e/o calchi che ritenga opportuni.

 Art.87 - Rinvenimenti di opere di interesse artistico e storico.

 Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori e l’esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia immediata al Sindaco, il quale è tenuto a far sorvegliare il cantiere e a dare comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico-artistico.

 Art.88 - Zone verdi e parchi.

 Nelle zone verdi e giardini privati va privilegiata la conservazione del tipo di vegetazione e in particolare gli alberi di alto e medio fusto; è fatto obbligo di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.

 Art.89 - Parcheggi.

 Per spazi di parcheggio si intendono quelli necessari alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli autoveicoli.

Nelle nuove costruzioni devono riservarsi spazi coperti o scoperti per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione per i fabbricati con destinazione prevalentemente residenziale; per quelli la cui destinazione è prevalentemente commerciale e direzionale deve essere riservata a parcheggio una superficie non inferiore a 1 mq per ogni 2 mq di superficie lorda di pavimento della parte commerciale e direzionale. I proprietari di immobili possono realizzare parcheggi in applicazione della legge n. 122 del 24.03.1989.

Capitolo V

 DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI E DELLE ATTREZZATURE RURALI

 Art.90 - Norme edilizie.

 Le costruzioni rurali destinate ad abitazione devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l’addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola in luogo asciutto.

Si applicano alle abitazioni rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.

Il pavimento del pianterreno destinato ad uso abitativo deve essere sopraelevato di almeno mt. 0,30 rispetto al piano di campagna o a quello del cortile.

Attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a mt. 1,20. Le pendenze del suolo circostante la casa, quelle dell’aia, dei cortili e degli orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano defluire rapidamente, e senza ristagni.

I piani seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione.

I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 59.

 Art.91 - Norme igieniche.

 Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di conduttura o di pozzo, quest'ultimo costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso, e provvisto di pompa o almeno di cisterna igienicamente costruita e protetta.

Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzate in materiale impermeabile; il fondo deve essere realizzato in modo da consentire il facile espurgo. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l’esclusione delle prime acque piovane e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l’attingimento deve avvenire a mezzo di pompa. Nell'impossibilità di allacciamento all'acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dall’Ufficio competente e l’uso deve essere consentito dall’Ufficiale sanitario.

La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l’esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell’acqua.

Per quanto attiene al rifornimento idrico all’interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel precedente art. 52.

Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato come S1 nel precedente articolo 58, dotato dei seguenti impianti igienici: lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso e bidet accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, areato ed illuminato direttamente dall’esterno.

Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni del precedente art. 51.

Lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità all’Allegato 5 della Delibera del Ministero dei LL.PP. del 4/2/1977 e alla legge n° 319/76.

Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.

E’ vietato adibire locali di abitazione alla raccolta o lavorazione dei prodotti del fondo.

Tutti i locali destinati all’agricoltura e alla zootecnia devono avere un’altezza utile di mt. 2,80 e devono essere separati dalle abitazioni.

 Art.92 - Impianto di riscaldamento ed acqua calda.

 Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda possono preferibilmente essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc.).

L’amministrazione comunale, anche ai sensi della legislazione vigente, incentiva tali installazioni.

Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli in transito.

 Art.93 - Manutenzione delle abitazioni rurali.

 Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere, nel precedente articolo 79, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo conforme alle esigenze dell’abitabilità, dell’igiene e del decoro.

 Art.94 - Collegamenti alla viabilità.

 Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strada, anche non asfaltata al fine di permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso.

Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti.

 Art.95 - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti.

 Per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni per le nuove abitazioni fissate dal presente Regolamento.

Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

1)         attorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di mt.1,00 pavimentato in gres o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;

2)         l’allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato mediante cunetta impermeabile e quello delle acque nere e luride come stabilito dalla legislazione vigente e prescritto nel precedente art. 53;

3)         sono proibiti i solai senza protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante ed un pavimento di laterizio pressato o in marmette o altro materiale idoneo;

4)         devono essere aboliti le stalle e i ricoveri per il bestiame realizzati al di sotto delle abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, possono essere utilizzati come depositi, magazzini o altro;

5)         al di sotto del pavimento del piano terreno destinato ad abitazione deve realizzarsi un vespaio o camera d’aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm. 20, con sovrastante strato impermeabilizzante. Detto vespaio può essere anche realizzato superiormente al pavimento preesistente, purché l’altezza del locale non risulti inferiore a mt. 2,70.

             Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati in modo tale da non consentire un'agevole ed accurata pulizia;

6)         tutti i locali devono essere intonacati all’interno. Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;

7)         ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra per l'aerazione e l'illuminazione diretta dall’esterno;

8)         le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono presentare requisiti di sicurezza. E’ vietato l’uso di scale estensibili, snodabili e a pioli o raccordate al piano superiore mediante botola;

9)         i tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare lo stillicidio interno. In assenza di camera d’aria, è obbligatoria la sua costruzione nel caso che l’Ufficiale sanitario riconosca insufficiente l’isolamento termico del fabbricato;

10)  per gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.), le concimaie e le stalle e in generale per la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

 Art.96 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità.

 L’adeguamento delle condizioni igieniche e sanitarie, degli accessi, delle stalle e della manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti deve essere effettuato entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

 Art.97 - Ispezioni dell’ASL. Sanzioni.

 Il Sindaco può disporre ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento.

Qualora la costruzione o parte di essa risulti inabitabile, il Sindaco può ordinare lo sgombero a norma della legislazione vigente

 Art.98 - Stalle e concimaie.

 Nelle nuove costruzioni rurali, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno 20 metri e devono essere realizzati in volumi separati dalle abitazioni.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento.

Il pavimento delle stalle deve essere realizzato con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alle