Regolamento Edilizio I I° Titolo | II° Titolo


 Titolo Terzo

 Concessioni Particolari

Capitolo I

 DISCIPLINA DELLE ALTRE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art.100 - Edilizia alberghiera e impianti ricettivi.

 Ai fini del rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni, nonché delle caratteristiche costruttive, gli edifici destinati alla funzione ricettiva devono essere classificati secondo le modalità e con i requisiti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 15.3.1984 n°. 15 e dal relativo allegato.

Gli alberghi, le pensioni e i motel esistenti devono essere adeguati alle caratteristiche di ricettività e alla dotazione di impianti per essi fissata dalla citata legge regionale n°. 15/84.

 Art.101 - Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili.

L’installazione e lo spostamento di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc., è soggetta ad autorizzazione da parte del Capo dell’U.T.C., anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.

L’autorizzazione è rilasciata, a tempo determinato,previo parere dell’ASL; l’autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell’interessato di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese, a semplice richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, con garanzia fidejussoria per l’eventuale rimozione dell’opera da parte del Comune.

Il Capo dell’U.T.C.può, in ogni caso, subordinare l’autorizzazione all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero al parere della Commissione Urbanistico-Edilizia.

 Art.102 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture gonfiabili, tendoni o similari.

 L'installazione di tendoni e similari e di strutture gonfiabili prive di struttura portante può essere autorizzata su aree tali da non provocare impedimenti al normale traffico viario.

Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e alla relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l’installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell’igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o delle attrezzature di servizio.

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e delle relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell’area disponibile.

L’accesso e l’uscita del pubblico devono essere previsti in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

Le strutture di cui al presente articolo, quando richiedano l’allacciamento ai pubblici servizi, devono essere munite di concessione, salvo quelle destinate ad attività regolamentate da norme specifiche.

 Art.103 - Depositi di materiali su aree scoperte. 

I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature ed ai servizi.

Sono ammessi nelle zone produttive a condizione che non costituiscano pericolo per l’igiene pubblica o del suolo e per l’incolumità delle persone.

Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi gli impianti di demolizione di auto e i relativi depositi; l'istallazione di detti impianti è consentita unicamente all’interno delle zone industriali ed artigianali.

 Art.104 - Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico.

 L’occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione del Capo dell’U.T.C., il quale può accordarla qualora l’occupazione stessa sia necessaria e non contrastante con il decoro cittadino e non sia dannosa per l'igiene e la pubblica incolumità.

Il Capo dell’U.T.C., sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, può anche consentire la realizzazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

E’ vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o ristrutturare condutture nel sottosuolo, costruire o ristrutturare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Capo dell’U.T.C., in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il richiedente è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché  le opere pubbliche non subiscano danni e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il Sindaco può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi per eventuali penalità e spese non rimborsate dagli interessati.

 Art.105 - Trivellazione ed escavazione.

 La trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere è soggetta ad autorizzazione da parte del Capo dell’U.T.C., subordinatamente all’ottenimento di eventuali autorizzazioni o nulla-osta degli altri organi statali e regionali competenti.

L’autorizzazione per l’apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.

L’autorizzazione per l’apertura di pozzi ad uso domestico e agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico.

L’autorizzazione non può essere concessa nelle zone servite da acquedotto nonché entro un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.

Nell’autorizzazione possono prescriversi disposizioni circa la quantità massima d’acqua estraibile e i criteri di misurazione e valutazione, con l’indicazione dei mezzi tecnici con i quali procedere alla estrazione ed alla eventuale installazione di apparecchiature, ferma restando l’osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

1)   permettere l’attingimento di acque per l’estinzione di incendi, senza pretendere alcun compenso;

2)   consentire il prelievo dell’acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell’acquedotto comunale o dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo di quello vigente per le utenze domestiche.

 Art.106 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su spazi pubblici o aperti al pubblico.

 L’apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne all’abitato, è soggetta ad autorizzazione del Capo dell’U.T.C., subordinatamente al nulla-osta dell’ente proprietario della strada.

Sugli eventuali fossi stradali devono essere realizzati e mantenuti opportuni ponti e passerelle senza alcuna alterazione della sezione della strada e del piano viabile.

Le acque meteoriche saranno convogliate nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluiscano sul piano viabile.

L’autorizzazione non può rilasciarsi se l’apertura del passo o dell’accesso costituisca un serio intralcio alla circolazione e se la costruzione e lo spostamento avvenga in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello.

 Art.107 - Impianti di captazione dell’energia alternativa.

 I pannelli per la captazione dell’energia solare, nel caso di edifici con copertura a tetto, devono disporsi seguendo il più possibile l’andamento delle falde su cui sono ancorati.

 Art. 108 - Installazione di verande.

   L’installazione di verande su balconi possono essere accolte quando sussistono i seguenti requisiti:

a)   riguardino fronti secondari, ovvero prospettanti su strade di non rilevante importanza e siano comunque tali da non alterare in misura significativa l’assetto architettonico dell’edificio ovvero del suo intorno urbano in special modo allorchè il fronte, anche se secondario, prospetti su emergenze storiche;

b)   il progetto deve comunque riguardare l’intera verticale e l’istanza deve essere prodotta dall’amministratore o da uno o più condomini debitamente autorizzati;

c)   il volume ulteriormente costituito dalle verande, attese le caratteristiche di precarietà e di utilità tecnologiche delle stesse, non viene computato ai fini delle volumetrie massime insediabili.

Anche in assenza dei tre requisiti di cui innanzi le richieste potranno essere accolte nell’interesse del riequilibrio architettonico di una facciata dei fabbricati nella quale si siano già verificati interventi analoghi, o con condono edilizio o con regolari concessioni.

La presente norma è applicabile solo agli edifici già esistenti alla data del 20.09.1994,data di approvazione della variante al previgente Regolamento Edilizio

Capitolo II

 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

     Art.109 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti.

 Fermo restando l’obbligo delle migliorie igieniche di cui al precedente articolo, gli edifici esistenti che non rispondano, in tutto o in parte, alle altre prescrizioni del presente Regolamento, devono adeguarvisi con le opere di manutenzione, ristrutturazione o restauro.

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali, anche se eseguite in conformità alle norme vigenti all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai proprietari e salvo il recupero volumetrico per la ricostruzione nei modi e nei termini del presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali giardini, sedili esterni, paracarri, servizi igienici, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, ecc. deve comunque essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione delle opere di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici o delle parti in questione.

 Art110- Sanatoria delle occupazioni permanenti del sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico transito.

 Coloro che hanno occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico transito senza autorizzazione del Comune, devono, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere, a sanatoria, il rilascio della prescritta autorizzazione o concessione.

 Art.111 - Disposizioni transitorie.

 I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a tutte le disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base a concessioni o autorizzazioni precedentemente ottenute possono essere ultimati entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all’occupazione di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

 Art.112 - Norme abrogate.

 Tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento sono abrogate dalla data della sua entrata in vigore.

 Art.113 - Entrata in vigore del presente Regolamento.

 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e dopo l’avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi presso l’Albo pretorio del Comune. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Edilizio approvato con  Decreto Interministeriale n.4374 del 27/02/58, divisione 23.