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Titolo
Terzo Concessioni
Particolari Capitolo
I DISCIPLINA
DELLE ALTRE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI Art.100
- Edilizia alberghiera e impianti ricettivi. Ai
fini del rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni, nonché
delle caratteristiche costruttive, gli edifici destinati alla funzione
ricettiva devono essere classificati secondo le modalità e con i
requisiti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 15.3.1984 n°.
15 e dal relativo allegato. Gli
alberghi, le pensioni e i motel esistenti devono essere adeguati alle
caratteristiche di ricettività e alla dotazione di impianti per essi
fissata dalla citata legge regionale n°. 15/84. Art.101
- Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie
e gonfiabili. L’installazione
e lo spostamento di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di
piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similari per
spettacoli, rappresentazioni, ecc., è soggetta ad autorizzazione da
parte del Capo dell’U.T.C., anche se tali strutture vengono
localizzate su aree private. L’autorizzazione
è rilasciata, a tempo determinato,previo parere dell’ASL;
l’autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione da parte
dell’interessato di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali
costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese, a semplice
richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun compenso o
risarcimento, con garanzia fidejussoria per l’eventuale rimozione
dell’opera da parte del Comune. Il
Capo dell’U.T.C.può, in ogni caso, subordinare l’autorizzazione
all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero al parere
della Commissione Urbanistico-Edilizia. Art.102
- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture gonfiabili,
tendoni o similari. L'installazione
di tendoni e similari e di strutture gonfiabili prive di struttura
portante può essere autorizzata su aree tali da non provocare
impedimenti al normale traffico viario. Dette
aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di
struttura e alla relativa capienza ed essere ubicate in maniera che
l’installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo
dell’igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o
delle attrezzature di servizio. Nel
caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e
spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e delle
relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell’area
disponibile. L’accesso
e l’uscita del pubblico devono essere previsti in maniera da evitare
intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità. Le
strutture di cui al presente articolo, quando richiedano
l’allacciamento ai pubblici servizi, devono essere munite di
concessione, salvo quelle destinate ad attività regolamentate da norme
specifiche. Art.103
- Depositi di materiali su aree scoperte. I
depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati,
visibili da strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate
alla residenza, alle attrezzature ed ai servizi. Sono
ammessi nelle zone produttive a condizione che non costituiscano
pericolo per l’igiene pubblica o del suolo e per l’incolumità delle
persone. Nelle
zone agricole sono tassativamente esclusi gli impianti di demolizione di
auto e i relativi depositi; l'istallazione di detti impianti è
consentita unicamente all’interno delle zone industriali ed
artigianali. Art.104
- Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo
pubblico. L’occupazione
anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa
autorizzazione del Capo dell’U.T.C., il quale può accordarla qualora
l’occupazione stessa sia necessaria e non contrastante con il decoro
cittadino e non sia dannosa per l'igiene e la pubblica incolumità. Il
Capo dell’U.T.C., sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, può
anche consentire la realizzazione di intercapedini coperte sotto il
suolo stradale con l’osservanza delle norme contenute nel presente
Regolamento. E’
vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade
pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o
ristrutturare condutture nel sottosuolo, costruire o ristrutturare
fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione
del Capo dell’U.T.C., in cui siano indicate le norme da osservarsi
nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. Il
richiedente è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità,
tutte le necessarie cautele perché le opere pubbliche non
subiscano danni e perché non sia in alcun modo intralciato o reso
pericoloso il pubblico transito. Il
rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato
al pagamento delle relative tasse ed il Sindaco può prescrivere la
costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il
Comune avrà piena facoltà di rivalersi per eventuali penalità e spese
non rimborsate dagli interessati. Art.105
- Trivellazione ed escavazione. La
trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde
acquifere è soggetta ad autorizzazione da parte del Capo dell’U.T.C.,
subordinatamente all’ottenimento di eventuali autorizzazioni o
nulla-osta degli altri organi statali e regionali competenti. L’autorizzazione
per l’apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di
falde acquifere può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla
presentazione di uno studio idrogeologico che dimostri il razionale
utilizzo della falda o delle falde, eseguito da un tecnico designato dal
Comune e a spese del richiedente. L’autorizzazione
per l’apertura di pozzi ad uso domestico e agricolo può essere
condizionata ad uno studio idrogeologico. L’autorizzazione
non può essere concessa nelle zone servite da acquedotto nonché entro
un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da
pozzi di acqua potabile pubblici. Nell’autorizzazione
possono prescriversi disposizioni circa la quantità massima d’acqua
estraibile e i criteri di misurazione e valutazione, con l’indicazione
dei mezzi tecnici con i quali procedere alla estrazione ed alla
eventuale installazione di apparecchiature, ferma restando
l’osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti. Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’assunzione da parte
del richiedente dei seguenti impegni: 1)
permettere l’attingimento di acque per l’estinzione di incendi,
senza pretendere alcun compenso; 2)
consentire il prelievo dell’acqua da parte del Comune per le esigenze
della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa,
la chiusura dell’acquedotto comunale o dovesse verificarsi una
diminuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non
superiore ad un decimo di quello vigente per le utenze domestiche. Art.106
- Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su spazi
pubblici o aperti al pubblico. L’apertura
e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree
pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne
all’abitato, è soggetta ad autorizzazione del Capo dell’U.T.C.,
subordinatamente al nulla-osta dell’ente proprietario della strada. Sugli
eventuali fossi stradali devono essere realizzati e mantenuti opportuni
ponti e passerelle senza alcuna alterazione della sezione della strada e
del piano viabile. Le
acque meteoriche saranno convogliate nelle fognature o nei fossi
stradali per evitare che defluiscano sul piano viabile. L’autorizzazione
non può rilasciarsi se l’apertura del passo o dell’accesso
costituisca un serio intralcio alla circolazione e se la costruzione e
lo spostamento avvenga in corrispondenza o in prossimità di crocevia,
di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello. Art.107
- Impianti di captazione dell’energia alternativa. I
pannelli per la captazione dell’energia solare, nel caso di edifici
con copertura a tetto, devono disporsi seguendo il più possibile
l’andamento delle falde su cui sono ancorati. Art.
108 - Installazione di verande.
L’installazione di
verande su balconi possono essere accolte quando sussistono i seguenti
requisiti: a)
riguardino fronti secondari, ovvero prospettanti su strade di non
rilevante importanza e siano comunque tali da non alterare in misura
significativa l’assetto architettonico dell’edificio ovvero del suo
intorno urbano in special modo allorchè il fronte, anche se secondario,
prospetti su emergenze storiche; b)
il progetto deve comunque riguardare l’intera verticale e
l’istanza deve essere prodotta dall’amministratore o da uno o più
condomini debitamente autorizzati; c)
il volume ulteriormente costituito dalle verande, attese le
caratteristiche di precarietà e di utilità tecnologiche delle stesse,
non viene computato ai fini delle volumetrie massime insediabili. Anche
in assenza dei tre requisiti di cui innanzi le richieste potranno essere
accolte nell’interesse del riequilibrio architettonico di una facciata
dei fabbricati nella quale si siano già verificati interventi analoghi,
o con condono edilizio o con regolari concessioni. La
presente norma è applicabile solo agli edifici già esistenti alla data
del 20.09.1994,data di approvazione della variante al previgente
Regolamento Edilizio Capitolo
II DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art.109 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti. Fermo
restando l’obbligo delle migliorie igieniche di cui al precedente
articolo, gli edifici esistenti che non rispondano, in tutto o in parte,
alle altre prescrizioni del presente Regolamento, devono adeguarvisi con
le opere di manutenzione, ristrutturazione o restauro. Il
Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia, ordinare la demolizione di costruzioni e la
rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali, anche
se eseguite in conformità alle norme vigenti all’epoca della loro
costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai
proprietari e salvo il recupero volumetrico per la ricostruzione nei
modi e nei termini del presente Regolamento e delle norme di attuazione
del PRG. La
rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali giardini,
sedili esterni, paracarri, servizi igienici, grondaie, tettoie,
soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, ecc.
deve comunque essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed
indifferibile, in occasione delle opere di manutenzione,
ristrutturazione e restauro degli edifici o delle parti in questione. Art110-
Sanatoria delle occupazioni permanenti del sottosuolo di aree pubbliche
o di spazi soggetti a pubblico transito. Coloro
che hanno occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a
pubblico transito senza autorizzazione del Comune, devono, entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere, a
sanatoria, il rilascio della prescritta autorizzazione o concessione. Art.111
- Disposizioni transitorie. I
lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono soggetti a tutte le disposizioni in
esso dettate. I
lavori già iniziati in base a concessioni o autorizzazioni
precedentemente ottenute possono essere ultimati entro i limiti
consentiti dalle leggi vigenti. Entro
3 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere
riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni
relative all’occupazione di suolo pubblico assentite in base alle
precedenti disposizioni. Art.112
- Norme abrogate. Tutte
le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o
risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento sono
abrogate dalla data della sua entrata in vigore. Art.113
- Entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e dopo l’avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi presso l’Albo pretorio del Comune. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Edilizio approvato con Decreto Interministeriale n.4374 del 27/02/58, divisione 23. |