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REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

 

Art. 1 – Stato giuridico dei volontari

Il presente Regolamento disciplina il volontariato in attività socialmente utili.

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo

i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Comunale..

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire

condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L’effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del

rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell’accesso a

posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

  Art. 2 – Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

  I Servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l’esplicazione delle attività socialmente utili

sono indicativamente:

1) vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la

sicurezza dei ragazzi all’entrata ed all’uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;

2) assistenza alle mense nelle scuole elementari;

3) compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne

una migliore fruizione da parte della collettività;

4) manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annesse strutture

sportive;

5) compiti di sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, mostre e nei luoghi in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione;

6) conduzione e cura di giardini, anche annessi a scuole o ad altri edifici pubblici;

7) custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali;

8)collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative promosse dall’Amministrazione;

9) attività di supporto e collaborazione ai diversi Servizi dell’Amministrazione;

10) assistenza ad anziani, handicappati e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei

servizi socio-sanitari;

11) attività di supporto all’inserimento di famiglie immigrate;

12) insegnamento in corsi ed iniziative di carattere culturali;

13) collaborazione a specifici progetti predisposti dai vari Servizi. A conclusione del progetto

il volontario rimarrà in disponibilità senza che sia necessario ripresentare la domanda;

14) Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l’Amministrazione

Comunale;

15) attività di protezione civile.

  Art. 3) Altre forme di collaborazione

  L’Amministrazione può accettare l’opera di giovani in servizio civile presso Enti, associazioni etc. rispettando le finalità dei progetti cui i giovani hanno partecipato. Le modalità sono concordate con  gli Enti o associazioni suddette, previo il consenso dei giovani stessi.

  Art. 4) Attività formative

  E’ possibile eseguire presso gli uffici comunali stage formativi per laureati, diplomati o studenti che frequentano corsi di studio che vincolano il conseguimento del titolo ( diploma o laurea) all’effettuazione di tirocinio obbligatorio.

La frequenza volontaria ed il tirocinio obbligatorio sono gratuiti.

Essi sono autorizzati dalla Giunta Comunale, previa verifica della presenza del profilo professionale corrispondente a quello dell’istante  nella dotazione dell’Ente ed a condizione che la predetta frequenza sia compatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali e con la possibilità di individuare un tutor.

La frequenza può essere autorizzata per un periodo massimo di sei mesi.

La frequenza non istaura alcun rapporto di lavoro con l’Ente.

Gli ammessi alla frequenza dovranno produrre il titolo di studio o l’abilitazione professionale posseduta ( copia autentica o certificazione sostitutiva) nonché apposita polizza di assicurazione, stipulata con oneri a proprio carico, sia a copertura di rischi di infortunio, invalidità  permanente o temporanea, o di morte per cause addebitabili a sé stessi o a terzi; sia contro i danni a terzi per l’attività dell’Ente. La polizza deve contenere l’espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ente.

L’autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze connesse alla funzionalità dell’ente.

Le modalità di frequenza saranno determinate dal Responsabile del Settore presso il quale è ammesso il tirocinio o la frequenza.

E’ fatta salva la diversa disciplina stabilita nelle convenzioni per tirocini formativi stipulate con istituti universitari.

  Art. 5 – Presentazione delle domande

  Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili cittadini,residenti in Atripalda, che:

-          abbiano compiuto i 60 anni di età o che siano titolari di pensioni di anzianità, di vecchiaia o d’invalidità o, al di fuori di tali ipotesi i casi sociali particolarmente meritevoli di attenzione, introdotti e seguiti da assistenti sociali;

Possono partecipare alle altre forme di collaborazione o formazione:

-         giovani in servizio civile;

-         laureati, diplomati o studenti che frequentano corsi di studio che vincolano il conseguimento del titolo all’effettuazione di tirocinio obbligatorio;

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare, domanda sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione.

Alla domanda per la partecipazione ad attività socialmente utili dovrà essere allegato il certificato del medico curante con il quale si attesta l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte.

Tale certificato verrà conservato presso il Servizio personale, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario e dovrà essere integrato da opportuno libretto sanitario

per gli impieghi in cui questo sia espressamente richiesto.

  Art. 6) – Elenchi di disponibilità per le attività socialmente utili

  Verranno predisposte liste di disponibilità in ordine cronologico che verranno utilizzate per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti in attività socialmente utili.

I responsabili dei Settori Comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro

opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai

fini della valutazione dell’istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini

individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del

volontario.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse

superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del Settore verrà valutata la

possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire

l’accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

I Settori che intenderanno avvalersi dell’opera dei volontari per progetti specifici nei Servizi dipendenti, anche di breve durata, dovranno segnalare la richiesta al Servizio personale.

Nel caso in cui il numero delle domande di volontari pervenute fosse superiore alle possibilità di inserimento, i nominativi delle persone in lista di attesa verranno comunicati al Servizio personale del I Settore, il quale, sulla base delle richieste dei Settori complessivamente pervenute e rimaste inevase, provvederà a valutare le possibilità di inserimento in altri Servizi da proporre ai richiedenti.

Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali saranno concordati con le assistenti sociali che contribuiranno altresì all’individuazione delle attività da espletare.

  Art. 7) – Modalità di svolgimento delle attività

  I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione per una o più

delle attività di cui all’art. 2 si coordinano con un operatore pubblico per ciascun Servizio, individuato dall’Amministrazione stessa come Responsabile , al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle

attività siano in possesso delle necessarie certificazioni tecniche e pratiche, o delle

idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino

i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che

queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel

rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività concordate;

d) mantenere i collegamenti con il Servizio personale, curando tra l’altro il controllo e la

trasmissione delle giornate di attività.

All’inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il

programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto

riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l’uso degli strumenti a ciò necessari.

 Qualora le attività di cui all’ art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche,

diverse da quelle già in possesso dei volontari, l’Amministrazione si impegnerà a fornire

occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con

i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

 Le attività socialmente utili sono organizzate a turni la cui durata non potrà superare le tre

ore giornaliere, con un massimo di 18 ore settimanali.

 Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre, possono essere previsti turni

festivi e pre-festivi o turni serali; non è ammesso in alcun caso l’espletamento di turni in

orario notturno e per più di sei prestazioni settimanali.

I responsabili dei Settori ai quali i volontari sono assegnati organizzeranno e gestiranno

l’attività dei volontari rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini di eventuali rimborsi

forfettari spettanti. Essi stileranno mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono

affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e segnalando eventuali

cessazioni di prestazioni d’opera.Tali elenchi verranno quindi trasmessi al Servizio personale per consentire la puntuale gestione degli stessi.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi

affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente

concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si

impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui

prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero

intervenire nello svolgimento delle attività.

L’Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che

possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari impegnati in attività socialmente utili in collaborazione con l’Amministrazione

saranno provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che,

portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da

parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.

  Art. 8 – Compensi e rimborsi

  L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall’Amministrazione Comunale,

né da eventuali singoli beneficiari dell’attività.

 A fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività potrà essere corrisposto ad

ogni volontario un rimborso forfetario, determinato dalla Giunta Comunale.

  Art. 9 – Coperture assicurative

  Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili, con l’esclusione dei giovani in servizio civile e di coloro che partecipano ad attività formative (art. 3 e 4) saranno assicurati, con spesa a carico dell’Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui

potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile

verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento saranno forniti, per l’uso, a

carico dell’Amministrazione Comunale:

1) gli indumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali

2) il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento

delle proprie mansioni.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.

Sarà cura dei Responsabili  informare i volontari sul contenuto delle normative

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione

individuali.

  Art. 10 – Cessazione dell’attività

  I volontari saranno cancellati dagli elenchi:

a) per loro espressa rinuncia;

b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;

c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta

del responsabile o da parte degli utenti delle prestazioni;

d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato

disponibilità;

e) al raggiungimento del 75esimo anno di età.

I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell’esperienza di volontariato.

Art. 11 .Norme finale

  Il presente regolamento sulle attività socialmente utili e sulle altre forme di attività di collaborazione o formative, potrà essere aggiornato sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili ed eventualmente all’emanazione della Legge nazionale sul volontariato, per verificare ulteriori opportunità.