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STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1: Autonomia Statutaria

ART. 2: Finalità

ART. 3: Territorio e sede comunale

ART. 4: Stemma e gonfalone

ART. 5: Consiglio comunale dei ragazzi

ART. 6: Consulta Giovanile

ART. 7: Programmazione e cooperazione

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I : ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 8: Organi

ART. 9: Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II : CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10: Consiglio comunale

ART. 11: Sessioni e convocazione

ART. 12: Linee programmatiche di mandato

ART. 13: Commissioni

ART. 14: Consiglieri

ART. 15: Diritti e doveri dei consiglieri

ART. 16: Gruppi consiliari

CAPO III: SINDACO

ART. 17:  Sindaco

ART. 18: Pubblicità delle spese elettorali

ART. 19:  Attribuzioni di amministrazione

ART. 20:  Attribuzioni di vigilanza

ART. 21:  Attribuzioni di organizzazione

ART. 22: ViceSindaco

ART. 23: Mozioni di sfiducia

ART. 24: Dimissioni e impedimento  permanente del Sindaco

CAPO IV: GIUNTA COMUNALE

ART. 25: Giunta comunale

ART. 26: Composizione

ART. 27: Nomina

ART. 28: Funzionamento della Giunta

ART. 29: Competenze

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI.  DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI. INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E  DIRITTI  DELLE  PERSONE  HANDICAPPATE.

CAPO I:  FORME DI PARTECIPAZIONE

ART.  30:  Principi Generali

ART.  31:  Pari opportunità

ART.  32: Consultazioni

ART.  33: Interrogazioni - Istanze e Petizioni

ART.  34: Proposte

ART.  35: Libere forme associative

ART. 36 :  Volontariato

ART. 37 :  Organismi di partecipazione

ART. 38 : Referendum

ART. 39 : R eferendum consultivo

ART. 40 : Referendum abrogativo

ART. 41 : Referendum propositivo

CAPO II:   PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

ART. 42:  Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 43:  Accesso agli atti

ART. 44:  Diritto di informazione

CAPO III: DIFENSORE CIVICO

ART. 45:  Difensore Civico

ART. 46: Elezione - Durata in carica -Revoca

CAPO IV:  RAPPORTI CON ENTI

ART. 47: Rapporti con la Regione Campania

ART. 48: Rapporti con la Provincia di Avellino

CAPO  V

INTERVENTI  DI  ASSISTENZA - INTEGRAZIONE  E  DIRITTI  DELLE  PERSONE HANDICAPPATE -

ART.  49: Compiti del comune

ART.  50: Modalità di coordinamento

ART.  51: Servizio di segreteria per i portatori di handicap

TITOLO   IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART.  52: Obiettivi dell’attività amministrativa

CAPO I : GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

ART.  53:  Servizi pubblici comunali

ART.  54:  Forme di gestione dei servizi pubblici

ART.  55 : Pubblicità degli atti

ART.  56:  Aziende speciali

ART.  57:  Struttura delle aziende speciali

ART.  58:  Istituzioni per i servizi sociali

ART.  59: Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

ART.  60:  Società per azioni o a responsabilità limitata

ART.  61: Obbligo di riferire al Consiglio

CAPO II:  FORME ASSOCIATIVE

ART. 62:  Convenzioni

ART. 63:  Consorzi

ART. 64:  Accordi di programma

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I: UFFICI

ART. 65:  Regolamenti  di organizzazione

ART. 66:  Indirizzo politico - Funzioni - Responsabilità

ART. 67:  Struttura organizzativa

ART. 68:  Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II:

IL SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL VICESEGRETA­RIO -  I RESPONSABILI DI SETTORE

ART. 69:  Segretario comunale

ART. 70: Il vicesegretario comunale

ART. 71: Direttore generale

ART. 72: Obbligo di astensione

ART. 73: Responsabili di unità organizzative di massimo livello

TITOLO VI

LA RESPONSABILITA

ART. 74: Responsabilità patrimoniale

ART. 75: Risarcimento del danno patrimoniale

ART. 76: Responsabilità verso i terzi

ART. 77: Responsabilità amministrativa

ART. 78:  Responsabilità contabile

ART. 79:  Prescrizione dell’azione

TITOLO  VII 

FINANZA E CONTABILITÀ

ART.  80:  Ordinamento

ART.  81:  Attività finanziaria del comune

ART.  82:  Diritti del contribuente

ART.  83:  Amministrazione dei beni comunali

ART.  84:   Bilancio comunale

ART.  85:  Rendiconto della gestione

ART. 86 :  Attività contrattuale

ART. 87:   Collegio dei revisori dei con­ti

ART. 88:   Tesoreria

ART. 89:   Controlli  interni

TITOLO  VIII  

DISPOSIZIONI FINALI

ART.  90:  Disposizioni finali

ART.  91:  Entrata in vigore

 Approvato con delibere di C.C. n.ri 72-78-82 del 2001-09-11 pubblicato su B.U.R.C. supplemento al n. 10 del 11/2002.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1: Autonomia Statutaria

1.             Il comune di Atripalda: 

a)             è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b)  è ente democratico che crede nei principi della pace     e  della solidarietà;

c)             si riconosce in un sistema statuale unitario di ti­po federativo e solidale, basato sul principio dell’ autonomia degli enti locali;

d)                considerata la peculiare realtà territoriale e so­ciale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del criterio secon­do cui la responsabilità pubblica compete all’au­torità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e)             valorizza ogni forma di collaborazione con gli al­tri enti locali;

f)             realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2: Finalità

1.             Il comune rappresenta unitariamente gli inte­ressi della comunità, ne cura lo sviluppo e il pro­gresso civile ispirandosi ai valori e agli obietti­vi della Costituzione.

2.             Il comune ricerca la collaborazione e la coope­razione con altri soggetti pubblici e privati e pro­muove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3.             In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)             rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b)                promozione di una cultura di pace e cooperazio­ne internazionale proiettata alla costruzione di una società multietnica;

c)             recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)             tutela attiva della persona improntata alla soli­darietà sociale;

e)                superamento di ogni discriminazione tra i ses­si, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f)                promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare ri­guardo alle attività di socializzazione dei giovani e dei minori;

g)                promozione e tutela dell’equilibrato as­setto del territorio e concorso, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le ne­cessità delle persone di oggi e delle generazioni future con particolare riguardo alle bambine ed ai bambini. Tutela della salute dei cittadini e salvaguarda al­tresì della coesistenza delle diverse specie viventi e del­le biodiversità.

h)                promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che ga­rantiscano il superamento degli squilibri econo­mici, sociali e territoriali.

ART. 3: Territorio e sede comunale

1.             Il territorio del comune si estende per 8.5 kmq, confina con i comuni di Manocalzati, S. Potito Ultra, Cesinali, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico, Santo Stefano del Sole ed Avellino.      

2.             Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Municipio­­­­­­­­­­­­ 

3.             Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono te­nersi in luoghi diversi in caso di necessità o per parti­colari esigenze accertate dal Consiglio Comunale.

4.             All’interno del territorio del comune di Atripalda non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insedia­mento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioatti­ve.

ART. 4: Stemma e gonfalone

1.             Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di  Città di Atripalda, concesso con R.D. del 18/7/1867.       

2.             Lo stemma del comune raffigura un braccio che impugna un bastone ornato da tre fettucce pendenti       ( baculum iustitiae),  sormontato da una corona.   

3.             Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorren­ze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4.             La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5: Consiglio comunale dei ragazzi

1.             Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.             Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rap­porti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pub­blica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.             Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con ap­posito regolamento.

ART. 6: Consulta Giovanile

1.             Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva promuove l’elezione  della Consulta Giovanile.

2.             La Consulta ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

a)             Politica ambientale

b)             Sport

c)             Tempo libero

d)             Giochi

e)             Rapporti con l’associazionismo

f)             Culture e spettacoli

g)             Pubblica Istruzione

h)                Assistenza ai giovani ed agli anziani.

3.             Le modalità di elezione ed il funzionamento della Consulta Giovanile sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 7: Programmazione e cooperazione

1.Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.             Il comune ricerca, in modo particolare, la colla­borazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Avellino e con la Regione Campania ed altri Enti territoriali, partecipando nei modi e nei limiti consentiti dall’ordinamento a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio  con altri  Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I : ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 8: Organi

1.             Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.             Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.             Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli eserci­ta inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.             La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività proposi­tive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 9: Deliberazioni degli organi collegiali

1.             Le deliberazioni degli organi collegiali sono as­sunte, di regola, con votazione palese; sono da assu­mere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discre­zionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.                L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedu­te del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3.             Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal ca­so è sostituito in via temporanea dal vicesegretario.

4.             I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II : CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10: Consiglio comunale

1.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia or­ganizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrati­vo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.L’elezione, la durata in carica, la composizione lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.             Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le com­petenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai  principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statu­to e nelle norme regolamentari.

4.Il Consiglio Comunale  definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5.             Il Consiglio Comunale conforma l’azione comples­siva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.             Gli atti fondamentali del consiglio devono conte­nere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 11: Sessioni e convocazione

1.L’attività del Consiglio Comunale si svolge in ses­sione ordinaria o di urgenza.

2.Al fine della convocazione, sono considerate ordi­narie le sedute nelle quali vengono iscritte le propo­ste di deliberazioni inerenti all’approvazione delle li­nee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.Le convocazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4.Le sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà del numero dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione almeno i due quinti.

5.             Nel computo di cui al comma precedente va incluso anche il Sindaco.

6.             Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri sui temi di particolare interesse  comunale.

7.             Nei casi in cui sia prevista la trattazione di argomenti di particolare rilievo, locale e non, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione  e il diritto d’intervento di rappresentanti di associazioni, Enti, istituzioni e singoli cittadini.

ART. 12: Linee programmatiche di mandato

1.             Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee pro­grammatiche relative alle azioni e ai progetti da rea­lizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.             Ciascun consigliere comunale, nei successivi 20, giorni ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee program­matiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamen­ti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regola­mento del Consiglio Comunale.

3.             Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni da quello di cui al comma 1.

4.             Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di ta­li linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento delle linee programmatiche e lo trasmette al consiglio.

ART. 13: Commissioni

1.             Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposi­ta deliberazione, commissioni permanenti, tempora­nee o speciali per fini di controllo, di indagine, di in­chiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzio­nale. Per quanto riguarda le commissioni aventi fun­zione di controllo e di garanzia, la presidenza è attri­buita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposi­zione.

2.             Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’og­getto e la durata delle commissioni verranno discipli­nate dal regolamento.

3.             La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4.             La Commissione di indagine, in particolare, svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del comune,oggetto dell’indagine, ad ogni altro atto connesso del quale l’Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire il segretario comunale, il direttore generale, i Responsabili di Settore ed i dipendenti. Le sedute sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.  I lavori si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all’atto della costituzione, di apposita deliberazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Dette relazioni sono sottoposte all’esame del Consiglio Comunale per l’assunzione di eventuali provvedimenti.

ART. 14: Consiglieri

1.             Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2.             Le funzioni di consigliere anziano sono esercita­te dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.             I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale ri­guardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto ac­certamento dell’assenza maturata da parte del consi­gliere interessato, provvede con comunicazione scrit­ta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

4.             Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giu­stificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probato­ri, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere in­teressato.

ART. 15: Diritti e doveri dei consiglieri

1.             I consiglieri hanno diritto di presentare interro­gazioni, interpellanze, mozioni e proposte di delibe­razione.

2.             Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.             Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo vanno presentate per iscritto. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati, di norma, rispondono nella successiva seduta consiliare  ovvero entro 30 giorni.

4.             I consiglieri comunali hanno accesso agli atti, nonché il diritto di  ricevere le notizie e le informazioni, in possesso del comune, utili ai fini dell’espletamento del loro mandato. Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento sull’accesso agli atti amministrativi .

5.             Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domi­cilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.

6.             Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi conseguiti entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

7.             Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica,  il Presidente (Sindaco) è tenuto  a riunire  il Consiglio comunale entro un termine  non superiore a 20 giorni, ed a inserire  all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8.             I consiglieri comunali, nell’espletamento del proprio mandato, saranno esentati, per materie riguardanti l’azione amministrativa, dalle tasse previste per l’affissione dei manifesti.

ART. 16:  Gruppi consiliari

1.             I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secon­do quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al se­gretario comunale unitamente all’indicazione del no­me del capogruppo. Qualora non si eserciti tale fa­coltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle ele­zioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non ap­partenenti alla Giunta, che abbiano riportato il mag­gior numero di preferenze.

2.             I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2   membri.

3.             E’ istituita la confe­renza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e   le specifiche attribuzioni sono contenu­te nel regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO III: SINDACO

ART. 17:   Sindaco

1.             Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.             Il Sindaco rappresenta il comune ed è l’organo respon­sabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifi­che di risultato connesse al funzionamento dei servi­zi comunali, impartisce direttive al segretario comu­nale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestio­nali, nonché sull’esecuzione dei provvedimenti.

3.             Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attri­buite al comune;  egli ha inoltre competenza e po­teri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecuti­ve.

4.             Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.             Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione  e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubbli­ci, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i biso­gni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 18: Pubblicità delle spese elettorali

1.Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista devono presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute. La presentazione delle liste va accompagnata invece da una dichiarazione preventiva di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi.

2. I documenti di cui al precedente comma  sono resi  pubblici  mediante affissione all’Albo Pretorio del comune.

ART. 19:  Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale  dell’en­te, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai sin­goli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare egli:

a)             dirige e coordina l’attività politica e amministrati­va del comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)             promuove e assume iniziative per concludere ac­cordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)             convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

d)             adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)  esercita, altresì le altre funzioni attribuitegli come autorità locale nelle materie previste dalle specifiche  disposizioni di legge;

f)             nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’ apposito albo;

g)                conferisce e revoca al segretario comunale, con provvedimento motivato, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con al­tri comuni per la nomina del direttore;

h)             nomina i responsabili dei  settori e  at­tribuisce gli incarichi dirigenziali; affida inoltre quelli di colla­borazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 20:  Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di vigi­lanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e infor­mazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera at­tività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istitu­zioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consi­glio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 21:  Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di or­ganizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la con­vocazione e lo presiede; provvede alla convocazio­ne quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consilia­ri e negli organismi pubblici di partecipazione po­polare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne di­spone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 22: ViceSindaco

1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è l’as­sessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o im­pedimento.

2. Il conferimento delle deleghe agli as­sessori o consiglieri, deve essere comunicato al consi­glio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubbli­cato all’albo pretorio.

ART. 23: Mozioni di sfiducia

1.             Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel ca­so di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.             La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri as­segnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene notificata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri entro le ore 24 e verrà messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vi­genti.

ART. 24:  Dimissioni e impedimento  permanente del Sindaco

1.             Le dimissioni del Sindaco, indirizzate al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo ovvero dalla presentazione delle stesse in Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con conte­stuale nomina di un commissario.

2.                L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estra­nei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.             La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.             La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impe­dimento.

5.             Il consiglio si pronuncia sulla relazione in sedu­ta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dal­la presentazione.

CAPO IV: GIUNTA COMUNALE

ART. 25: Giunta comunale

1.             La Giunta  è organo d’impulso; collabora col Sindaco nel governo del comune; impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.             La Giunta adotta tutti gli atti idonei al rag­giungi­mento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le fun­zioni di indirizzo politico-amministrativo, definen­do gli obiettivi e i programmi da attuare e adottan­do gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli in­dirizzi impartiti.

In particolare la Giunta ha le seguenti attribuzioni:

può proporre al consiglio i regolamenti ed ogni altro atto o provvedimento di competenza consiliare;

approva progetti e programmi esecutivi e attuativi degli indirizzi generali del consiglio;

approva, su proposta del direttore generale, il piano con il quale, in esecuzione di quanto previsto nel bilancio previsionale, assegna ai responsabili dei settori gli obiettivi da perseguire nella loro attività, fornisce agli stessi i criteri e gli indirizzi ai quali attenersi nell’esercizio delle competenze gestionali ad essi riservate, ed affida loro le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’attuazione dei programmi stabiliti;

stabilisce i criteri generali per l’adozione delle determinazioni a contrattare;

adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

approva le modifiche alla dotazione organica, gli accordi in materia di contrattazione collettiva decentrata e gli strumenti finalizzati alla verifica della produttività, dei carichi di lavoro e della realizzazione dei programmi, nonché al controllo interno di gestione;

adotta i provvedimenti in materia di impegno di spesa che la legge e il regolamento non demandano ai responsabili dei settori;

autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il comune è parte ricorrente o resistente. La nomina del legale avviene ai sensi dell’art. 19 lett. h) del presente statuto;

Nelle controversie tributarie può autorizzare il Sindaco a delegare  l’assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio  tributi a rappresentare il comune con tutti i poteri connessi.

3.             La Giunta annualmente, di norma in concomitanza con l’approvazione del conto consuntivo, riferisce  al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 26: Composizione

1.             La Giunta è composta dal Sindaco e da 7 asses­sori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2.             Gli assessori sono scelti normalmente tra i con­siglieri; possono tuttavia essere nominati anche as­sessori esterni al consiglio, in numero non superiore a due , purché dotati dei requisi­ti di eleggibilità ed in possesso di particolare compe­tenza .

3.             Il viceSindaco non può essere nominato tra gli assessori esterni.

4.Gli assessori esterni partecipano alle se­dute del consiglio e intervengono  nella discussione anche se non  hanno diritto di voto.

ART. 27:  Nomina

1.Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezio­ni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dan­done motivata comunicazione al consiglio e deve so­stituire entro 15 giorni gli assessori  revocati o dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo sta­to giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla leg­ge; non possono comunque far parte della Giunta co­loro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 28: Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche te­nuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal­la stessa.

3, La Giunta  opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sedute sono valide se sono presenti  almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioran­za dei presenti.

ART. 29: Competenze

1. La Giunta  compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei settori  comunali.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI.  DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI . INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E  DIRITTI  DELLE  PERSONE  HANDICAPPATE.

CAPO I:  FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 30: Principi Generali

1. Il comune uniforma  la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati garantendone, con modi e strumenti idonei l’effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio territorio; favorisce, a tal fine, il costituirsi di Associazioni e di organizzazioni del volontariato e della cooperazione, intese a concorrere con metodo democratico all’attività istituzionale dell’ente, assicurandone l’accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Nell’esercizio  delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi, il comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, e garantisce  il rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi ed organismi locali.

3. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del comune nella quale sono compresi anche gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune ed iscritti all’anagrafe da almeno tre anni.

ART.  31:   Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adegua la propria azione alla normativa statale e regionale  ed adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

2. Nella Giunta, negli Organi Collegiali del comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti è promossa  la presenza di entrambi i sessi.

3. E’ istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di contribuire all’attuazione di principi di effettiva eguaglianza tra i cittadini come previsto dalla Costituzione e dalle leggi in materia. In particolare favorisce la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella partecipazione alla vita associativa, politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella famiglia e nelle professioni. La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri di propria iniziativa o su sollecitazione di cittadini o di organismi istituzionali sui provvedimenti  di competenza del comune che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

b) formulare proposte e stimolare iniziative volte a qualificare o riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro con specifico riferimento a quelle attività nelle quali tale presenza è carente;

c) promuovere e svolgere ricerche ed inchieste sugli aspetti più significativi della condizione femminile nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelli connessi al disagio sociale, valutando l’opportunità di divulgazione dei dati acquisiti.

4.La Commissione di cui al comma precedente è composta da sole donne indicate dai gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale in ragione di due per ogni gruppo, scelte anche al di fuori del civico consesso preferendo, in tal caso, le donne aderenti ai movimenti femminili di partiti politici o alle associazioni femminili presenti sul territorio ovvero esperte e studiose della condizione femminile e delle pari opportunità. La commissione è presieduta da un consigliere comunale donna, appositamente delegato dal Sindaco.

ART. 32:  Consultazioni

1.             Il comune, nelle  materie  di competenza locale e con deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme di  volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio Comunale.

2.             L’esito delle consultazioni deve essere menzionato e valutato in sede di adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti le materie che ne hanno formato  oggetto.

3.             La consultazione può essere indetta anche per categoria di cittadini.

4.             Le spese delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi  promotori a loro spese.

ART. 33: Interrogazioni - Istanze e Petizioni

1.             I cittadini, le Associazioni,  le Organizzazioni sindacali ed i soggetti esponenti di interessi collettivi in genere possono rivolgere, per iscritto,  agli Organi dell’ente interrogazioni, istanze e petizioni per richiedere ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione ovvero per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2.             Il Sindaco provvede a sottoporre l’argomento all’esame degli organi collegiali o tecnici entro venti giorni dal ricevimento, secondo le rispettive com­petenze. L’esito della decisione è comunicato agli interessati comunque entro sessanta giorni dal ricevimento.

3.             Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le interrogazioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni da non meno di 100 cittadini .

4.             Il  regolamento  sulla partecipazione disci­plinerà le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità e ogni altra modalità e procedura inerente l’esercizio delle suddette facoltà.

ART. 34:  Proposte

1.             Per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e di competenza consiliare i cittadini possono esercitare diritto di iniziativa presentando proposte al Consiglio comunale.

2.             Le proposte,  redatte  anche in articoli,  devono essere sottoscritte da almeno 250  cittadini.

3.             Sono  escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le materie inerenti i tributi e il bilancio, le designazioni e le nomine, le espro­priazioni per pubblica utilità, il personale comunale, il funzionamento del Consiglio Comunale, le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.

4.             Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità della raccolta e l’autenticazione delle firme dei  sottoscrittori.

5.             Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Ove tale termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e chiedere la iscrizione di diritto dell’argomento all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 35:  Libere forme associative

1.             Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini senza fini di lucro, agevolandone la formazione anche con apporti di natura patrimoniale e la messa a disposizione di sedi e strutture; assicura l’accesso ai dati in possesso dell’Amministrazione e l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2.             E’ istituito, per i fini di cui al precedente comma, l’Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale. Esso è redatto a cura del comune secondo le modalità indicate dalla delibera istitutiva, che ne definisce i criteri ed i requisiti minimi di iscrizione ed i motivi che ne determinano la cancellazione.

ART. 36:   Volontariato

1.             Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.             Il comune garantisce che le prestazioni di atti­vità volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi ne­cessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

3.             Il volontariato potrà esprimere alla Giunta Comunale il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collabo­rare con l’Ente a progetti, strategie, studi e sperimentazioni anche gestionali di servizi e di utilità sociale.

ART. 37: Organismi di partecipazione

1.                L’Amministrazione Comunale, per la cura di interessi rilevanti in specifici settori di attività ovvero per la valorizzazione di specifiche istanze proprie di collettività frazionarie o di quartiere può promuovere la costituzione di appositi organismi quali consulte e comitati di quartiere, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi dell’Ente con apporto di competenze e conoscenze specifiche ed il confronto di diverse istanze.

2.             E’ istituito il comitato di quartiere di Alvanite in considerazione della sua estensione, ubicazione e caratteristiche.

3.             Il regolamento comunale di partecipazione, assumendo a base la valutazione degli interessi coinvolti, classificabili per materia o per ambiti territoriali circoscritti, definisce i criteri di individuazione e di riconoscimento dei suddetti organismi, le finalità da perseguire e la composizione degli organi rappresentativi.

4.             Gli organismi  di partecipazione, in relazione alle materie rientranti nei singoli settori di attività o per interventi riferiti a sfere circoscritte del territorio comunale, possono esprimere pareri, rilievi, risoluzioni e proposte, su cui gli organi competenti hanno l’obbligo di pronuncia, secondo criteri, modalità e procedure stabiliti nelle norme regolamentari.

5.             I pareri consultivi richiesti dagli organi dell’Amministrazione Comunale debbono essere rimessi entro il termine massimo di giorni venti dalla richiesta.

6.             I rilievi, le  risoluzioni e le proposte, emessi dagli organismi competenti per autonoma iniziativa, vanno trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli organi dell’Amministrazione, secondo le rispettive competenze, i quali hanno l’obbligo di comunicare all’organismo interessato nel termine di giorni trenta dal ricevimento, le determinazioni conseguentemente adottate.

ART.  38:   Referendum

1.             Un numero di cittadini residenti non inferiore a  700 può richiede­re che vengano indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle mate­rie di competenza comunale; tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune ed iscritti all‘anagrafe da almeno tre anni.

2.             Non possono essere indetti referendum in ma­teria di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali quan­do sullo stesso argomento è già stato indetto un re­ferendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)             statuto comunale;

b)                regolamento del Consiglio Comunale;

c)             piano regolatore generale e strumenti urbanisti­ci attuativi;

d)             nomine, revoche, designazioni ed in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;

e)             personale del comune.

3.             Il quesito da sottoporre agli elettori deve esse­re di immediata comprensione e tale da non inge­nerare equivoci.

4.             Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già ap­provati dagli o