STATUTO
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INDICE TITOLO
I PRINCIPI
GENERALI ART.
1: Autonomia Statutaria ART.
2: Finalità ART.
3: Territorio e sede comunale ART.
4: Stemma e gonfalone ART.
5: Consiglio comunale dei ragazzi ART.
6: Consulta Giovanile ART.
7: Programmazione e cooperazione TITOLO
II ORDINAMENTO
STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI CAPO
I : ORGANI
E LORO FUNZIONAMENTO ART.
8: Organi ART.
9: Deliberazioni degli organi collegiali CAPO
II :
CONSIGLIO COMUNALE ART.
10: Consiglio comunale ART.
11: Sessioni e convocazione ART.
12: Linee programmatiche di mandato ART.
13: Commissioni ART.
14: Consiglieri ART.
15: Diritti e doveri dei consiglieri ART.
16: Gruppi consiliari CAPO
III:
SINDACO ART.
17: Sindaco ART.
18: Pubblicità delle spese elettorali ART.
19: Attribuzioni di
amministrazione ART.
20: Attribuzioni di
vigilanza ART.
21: Attribuzioni di
organizzazione ART.
22: ViceSindaco ART.
23: Mozioni di sfiducia ART.
24: Dimissioni e impedimento permanente
del Sindaco CAPO
IV: GIUNTA
COMUNALE ART.
25: Giunta comunale ART.
26: Composizione ART.
27: Nomina ART.
28: Funzionamento della Giunta ART.
29: Competenze TITOLO
III FORME
DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI. INTERVENTI DI
ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI
DELLE PERSONE
HANDICAPPATE. CAPO
I: FORME DI
PARTECIPAZIONE ART.
30: Principi
Generali ART.
31: Pari
opportunità ART.
32: Consultazioni ART.
33: Interrogazioni - Istanze e Petizioni ART.
34: Proposte ART.
35: Libere forme associative ART.
36 : Volontariato ART.
37 : Organismi di
partecipazione ART.
38 : Referendum ART.
39 : R eferendum consultivo ART.
40 : Referendum
abrogativo ART.
41 : Referendum propositivo CAPO
II:
PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI ART.
42: Partecipazione al
procedimento amministrativo ART.
43: Accesso agli atti ART.
44: Diritto di
informazione CAPO
III: DIFENSORE
CIVICO ART.
45: Difensore Civico ART.
46: Elezione - Durata in carica -Revoca CAPO
IV: RAPPORTI CON ENTI ART.
47: Rapporti con la Regione Campania ART.
48: Rapporti con la Provincia di Avellino CAPO
V INTERVENTI
DI ASSISTENZA -
INTEGRAZIONE E
DIRITTI DELLE
PERSONE HANDICAPPATE - ART.
49: Compiti del comune ART.
50: Modalità di coordinamento ART.
51: Servizio di segreteria per i portatori di handicap TITOLO
IV ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA ART.
52: Obiettivi dell’attività amministrativa CAPO
I :
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI ART.
53: Servizi
pubblici comunali ART.
54: Forme di
gestione dei servizi pubblici ART.
55 : Pubblicità degli atti ART.
56: Aziende
speciali ART.
57: Struttura
delle aziende speciali ART.
58: Istituzioni
per i servizi sociali ART.
59: Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni ART.
60: Società per
azioni o a responsabilità limitata ART.
61: Obbligo di riferire al Consiglio CAPO
II:
FORME ASSOCIATIVE ART.
62: Convenzioni ART.
63: Consorzi ART.
64: Accordi di programma TITOLO
V UFFICI
E PERSONALE CAPO
I: UFFICI ART.
65: Regolamenti
di organizzazione ART.
66: Indirizzo politico -
Funzioni - Responsabilità ART.
67: Struttura
organizzativa ART.
68: Diritti e doveri dei
dipendenti CAPO
II: IL
SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL VICESEGRETARIO -
I RESPONSABILI DI SETTORE ART.
69: Segretario comunale ART.
70: Il vicesegretario comunale ART.
71: Direttore generale ART.
72: Obbligo di astensione ART.
73: Responsabili di unità organizzative di massimo livello TITOLO
VI LA
RESPONSABILITA’ ART.
74: Responsabilità patrimoniale ART.
75: Risarcimento del danno patrimoniale ART.
76: Responsabilità verso i terzi ART.
77: Responsabilità amministrativa ART.
78: Responsabilità
contabile ART.
79: Prescrizione
dell’azione TITOLO
VII FINANZA
E CONTABILITÀ ART.
80: Ordinamento ART.
81: Attività
finanziaria del comune ART.
82: Diritti del
contribuente ART.
83: Amministrazione
dei beni comunali ART.
84: Bilancio
comunale ART.
85: Rendiconto
della gestione ART.
86 : Attività
contrattuale ART.
87: Collegio dei
revisori dei conti ART.
88: Tesoreria ART.
89: Controlli
interni TITOLO
VIII DISPOSIZIONI
FINALI ART.
90: Disposizioni
finali ART.
91: Entrata in
vigore Approvato
con delibere di C.C. n.ri 72-78-82 del 2001-09-11 pubblicato su
B.U.R.C. supplemento al n. 10 del 11/2002. TITOLO
I PRINCIPI
GENERALI ART.
1: Autonomia Statutaria 1.
Il comune di Atripalda: a)
è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i
principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica
Italiana; b)
è ente democratico che crede nei principi della pace
e della solidarietà; c)
si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e
solidale, basato sul principio dell’ autonomia degli enti locali; d)
considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella
gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale,
nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò
nel rispetto del criterio secondo cui la responsabilità pubblica compete
all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; e)
valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; f)
realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto,
l’autogoverno della comunità. ART.
2: Finalità 1.
Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne
cura lo sviluppo e il progresso civile ispirandosi ai valori e agli obiettivi
della Costituzione. 2.
Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri
soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli
cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
all’attività amministrativa. 3.
In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a)
rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo
della persona umana e l’eguaglianza degli individui; b)
promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale
proiettata alla costruzione di una società multietnica; c)
recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali; d)
tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale; e)
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; f)
promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei
giovani e dei minori; g)
promozione e tutela dell’equilibrato assetto del territorio e
concorso, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla
riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso
sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone
di oggi e delle generazioni future con particolare riguardo alle bambine ed ai
bambini. Tutela della salute dei cittadini e salvaguarda altresì della
coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità. h)
promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica anche
attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano
il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. ART.
3: Territorio e sede comunale 1.
Il territorio del comune si estende per 8.5 kmq, confina con i comuni
di Manocalzati, S. Potito Ultra, Cesinali, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico,
Santo Stefano del Sole ed Avellino.
2.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Municipio
3.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze accertate dal Consiglio Comunale. 4.
All’interno del territorio del comune di Atripalda non è consentito,
per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento
di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive. ART.
4: Stemma e gonfalone 1.
Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
Città di Atripalda, concesso con R.D. del 18/7/1867. 2.
Lo stemma del comune raffigura un braccio che impugna un bastone ornato
da tre fettucce pendenti
( baculum iustitiae), sormontato
da una corona. 3.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una
particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il
gonfalone con lo stemma del comune. 4.
La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del
comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. ART.
5: Consiglio comunale dei ragazzi 1.
Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla
vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. 2.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani, rapporti con l’UNICEF. 3.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. ART.
6: Consulta Giovanile 1.
Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla
vita collettiva promuove l’elezione della
Consulta Giovanile. 2.
La Consulta ha il compito di deliberare in via consultiva nelle
seguenti materie: a)
Politica ambientale b)
Sport c)
Tempo libero d)
Giochi e)
Rapporti con l’associazionismo f)
Culture e spettacoli g)
Pubblica Istruzione h)
Assistenza ai giovani ed agli anziani. 3.
Le modalità di elezione ed il funzionamento della Consulta Giovanile
sono stabilite con apposito regolamento. ART.
7: Programmazione e cooperazione 1.Il
comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali,
sportive e culturali operanti sul suo territorio. 2.
Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Avellino e con la
Regione Campania ed altri Enti territoriali, partecipando nei modi e nei
limiti consentiti dall’ordinamento a forme di cooperazione, raccordo e
gemellaggio con altri
Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati. TITOLO
II ORDINAMENTO
STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI CAPO
I : ORGANI E LORO
FUNZIONAMENTO ART.
8: Organi 1.
Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta;
le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. 2.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo. 3.
Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale
rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato. 4.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del
comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
consiglio. ART.
9: Deliberazioni degli organi collegiali 1.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell’azione da questi svolta. 2.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli
atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario
comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il
funzionamento del consiglio. 3.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in
stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
vicesegretario. 4.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. CAPO
II : CONSIGLIO COMUNALE ART.
10: Consiglio comunale 1.Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2.L’elezione,
la durata in carica, la composizione lo scioglimento del Consiglio Comunale
sono regolati dalla legge. 3.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto
e nelle norme regolamentari. 4.Il
Consiglio Comunale definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge. 5.
Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa. 6.
Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di
reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. ART.
11: Sessioni e convocazione 1.L’attività
del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o di urgenza. 2.Al
fine della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione. 3.Le
convocazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale. 4.Le
sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà del numero
dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione almeno i due quinti. 5.
Nel computo di cui al comma precedente va incluso anche il Sindaco. 6.
Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività,
oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto,
promuovendo incontri sui temi di particolare interesse
comunale. 7.
Nei casi in cui sia prevista la trattazione di argomenti di particolare
rilievo, locale e non, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta
aperta, con la partecipazione e
il diritto d’intervento di rappresentanti di associazioni, Enti, istituzioni
e singoli cittadini. ART.
12: Linee programmatiche di mandato 1.
Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale,
nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo
insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2.
Ciascun consigliere comunale, nei successivi 20, giorni ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento
del Consiglio Comunale. 3.
Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni da quello di
cui al comma 1. 4.
Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre, il
consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del
Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di
un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e
delle valutazioni sulle stesse espresse dal consiglio, sia per motivi ed
eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e
modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento delle
linee programmatiche e lo trasmette al consiglio. ART.
13: Commissioni 1.
Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da
consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è
attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 2.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata
delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento. 3.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio. 4.
La Commissione di indagine, in particolare, svolge la sua attività
collegialmente ed ha accesso agli atti del comune,oggetto dell’indagine, ad
ogni altro atto connesso del quale l’Ente disponga o che abbia la possibilità
di acquisire. Può sentire il segretario comunale, il direttore generale, i
Responsabili di Settore ed i dipendenti. Le sedute sono valide se risulta
presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
I lavori si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il
termine stabilito all’atto della costituzione, di apposita deliberazione. I
commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Dette relazioni
sono sottoposte all’esame del Consiglio Comunale per l’assunzione di
eventuali provvedimenti. ART.
14: Consiglieri 1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri
sono regolati dalla legge. 2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di
preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. 3.
I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per
tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo. 4.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto
quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato. ART.
15: Diritti e doveri dei consiglieri 1.
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del
Consiglio Comunale. 3.
Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo vanno presentate
per iscritto. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati, di norma, rispondono
nella successiva seduta consiliare ovvero
entro 30 giorni. 4.
I consiglieri comunali hanno accesso agli atti, nonché il diritto di
ricevere le notizie e le informazioni, in possesso del comune, utili ai
fini dell’espletamento del loro mandato. Le modalità di esercizio di tale
diritto sono disciplinate dal regolamento sull’accesso agli atti
amministrativi . 5.
Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni
altra comunicazione ufficiale. 6.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare
annualmente i redditi conseguiti entro 60 giorni dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. 7.
Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica,
il Presidente (Sindaco) è tenuto
a riunire il Consiglio
comunale entro un termine non
superiore a 20 giorni, ed a inserire all’ordine
del giorno gli argomenti richiesti. 8.
I consiglieri comunali, nell’espletamento del proprio mandato,
saranno esentati, per materie riguardanti l’azione amministrativa, dalle
tasse previste per l’affissione dei manifesti. ART.
16: Gruppi consiliari 1.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e
al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del
capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate
alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti
alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2.
I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi
risultino composti da almeno 2 membri.
3.
E’ istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il
funzionamento e le
specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio
Comunale. CAPO
III: SINDACO ART.
17: Sindaco 1.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. 2.
Il Sindaco rappresenta il comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale,
al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione dei
provvedimenti. 3.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al comune;
egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive. 4.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni. 5.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione
e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse
fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano. ART.
18: Pubblicità delle spese elettorali 1.Entro
30 giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna
lista devono presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto delle
spese elettorali sostenute. La presentazione delle liste va accompagnata
invece da una dichiarazione preventiva di spesa cui la lista ed i candidati
intendono vincolarsi. 2.
I documenti di cui al precedente comma sono
resi pubblici
mediante affissione all’Albo Pretorio del comune. ART.
19: Attribuzioni di
amministrazione 1.
Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’ente,
può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o
consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;
in particolare egli: a)
dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune
nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori; b)
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale; c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.). d)
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; e)
esercita, altresì le altre funzioni attribuitegli come autorità
locale nelle materie previste dalle specifiche
disposizioni di legge; f)
nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’ apposito albo; g)
conferisce e revoca al segretario comunale, con provvedimento motivato,
le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la
convenzione con altri comuni per la nomina del direttore; h)
nomina i responsabili dei settori
e attribuisce gli incarichi
dirigenziali; affida inoltre quelli di collaborazione esterna in base ad
esigenze effettive e verificabili. ART.
20: Attribuzioni di vigilanza 1.
Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale. 2.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività
del comune. 3.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. ART.
21: Attribuzioni di
organizzazione 1.
Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a)
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi; c)
propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede; d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di
competenza consiliare. ART.
22: ViceSindaco 1.
Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua
assenza o impedimento. 2.
Il conferimento delle deleghe agli assessori o consiglieri, deve essere
comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all’albo pretorio. ART.
23: Mozioni di sfiducia 1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o
della Giunta non ne comporta le dimissioni. 2.Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio. 3.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
essa viene notificata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri entro le
ore 24 e verrà messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle
leggi vigenti. ART.
24: Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco 1.
Le dimissioni del Sindaco, indirizzate al Consiglio, diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo ovvero
dalla presentazione delle stesse in Consiglio. Trascorso tale termine, si
procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un
commissario. 2.
L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una
commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti
estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico
motivo dell’impedimento. 3.
La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal
viceSindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi
provvede di intesa con i gruppi consiliari. 4.
La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al
consiglio sulle ragioni dell’impedimento. 5.
Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo
sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci
giorni dalla presentazione. CAPO
IV: GIUNTA COMUNALE ART.
25: Giunta comunale 1.
La Giunta è organo d’impulso; collabora col Sindaco nel governo del
comune; impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della
efficienza. 2.
La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e
in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. In
particolare la Giunta ha le seguenti attribuzioni: può
proporre al consiglio i regolamenti ed ogni altro atto o provvedimento di
competenza consiliare; approva
progetti e programmi esecutivi e attuativi degli indirizzi generali del
consiglio; approva,
su proposta del direttore generale, il piano con il quale, in esecuzione di
quanto previsto nel bilancio previsionale, assegna ai responsabili dei settori
gli obiettivi da perseguire nella loro attività, fornisce
agli stessi i criteri e gli indirizzi ai quali attenersi nell’esercizio
delle competenze gestionali ad essi riservate, ed affida loro le risorse
finanziarie, umane e strumentali per l’attuazione dei programmi stabiliti; stabilisce
i criteri generali per l’adozione delle determinazioni a contrattare; adotta,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; approva
le modifiche alla dotazione organica, gli accordi in materia di contrattazione
collettiva decentrata e gli strumenti finalizzati alla verifica della
produttività, dei carichi di lavoro e della realizzazione dei programmi,
nonché al controllo interno di gestione; adotta
i provvedimenti in materia di impegno di spesa che la legge e il regolamento
non demandano ai responsabili dei settori; autorizza
il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del comune
nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado
del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il comune è
parte ricorrente o resistente. La nomina del legale avviene ai sensi
dell’art. 19 lett. h) del presente statuto; Nelle
controversie tributarie può autorizzare il Sindaco a delegare
l’assessore competente per materia od il funzionario responsabile del
servizio tributi a rappresentare
il comune con tutti i poteri connessi. 3.
La Giunta annualmente, di norma in concomitanza con l’approvazione
del conto consuntivo, riferisce al
Consiglio Comunale sulla sua attività. ART.
26: Composizione 1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da 7 assessori di cui uno è
investito della carica di vicesindaco. 2.
Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non
superiore a due , purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in
possesso di particolare competenza . 3.
Il viceSindaco non può essere nominato tra gli assessori esterni. 4.Gli
assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono
nella discussione anche se non hanno
diritto di voto. ART.
27: Nomina 1.Il
viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 2.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori
revocati o dimissionari. 3.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro
che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità
entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi. 4.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale. ART.
28: Funzionamento della Giunta 1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l’attività
degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. 2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite
dalla stessa. 3,
La Giunta opera attraverso
deliberazioni collegiali. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti. ART.
29: Competenze 1.
La Giunta compie tutti gli atti
rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, ai sensi di legge o
del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai
responsabili dei settori comunali. TITOLO
III FORME
DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI . INTERVENTI DI
ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI
DELLE PERSONE
HANDICAPPATE. CAPO
I: FORME DI PARTECIPAZIONE ART.
30: Principi Generali 1.
Il comune uniforma la propria
attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che
associati garantendone, con modi e strumenti idonei l’effettivo esercizio
per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi
incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio
territorio; favorisce, a tal fine, il costituirsi di Associazioni e di
organizzazioni del volontariato e della cooperazione, intese a concorrere con
metodo democratico all’attività istituzionale dell’ente, assicurandone
l’accesso alle strutture ed ai servizi. 2.
Nell’esercizio delle sue
funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi, il comune
assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e
delle altre organizzazioni sociali, e garantisce
il rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi ed
organismi locali. 3.
I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti
alla popolazione del comune nella quale sono compresi anche gli stranieri e
gli apolidi residenti nel comune ed iscritti all’anagrafe da almeno tre
anni. ART.
31: Pari opportunità 1.
Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adegua
la propria azione alla normativa statale e regionale ed adotta tutte le misure per attuare le direttive della
Comunità Europea in materia di pari opportunità. 2.
Nella Giunta, negli Organi Collegiali del comune, nonché negli Enti, aziende
ed istituzioni da esso dipendenti è promossa
la presenza di entrambi i sessi. 3.
E’ istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di contribuire
all’attuazione di principi di effettiva eguaglianza tra i cittadini come
previsto dalla Costituzione e dalle leggi in materia. In particolare favorisce
la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna
nell’educazione e nella formazione, nella partecipazione alla vita
associativa, politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella famiglia
e nelle professioni. La commissione ha i seguenti compiti: a)
esprimere pareri di propria iniziativa o su sollecitazione di cittadini o di
organismi istituzionali sui provvedimenti
di competenza del comune che abbiano rilevanza diretta o indiretta
sulla condizione femminile; b)
formulare proposte e stimolare iniziative volte a qualificare o riqualificare
la presenza femminile nel mondo del lavoro con specifico riferimento a quelle
attività nelle quali tale presenza è carente; c)
promuovere e svolgere ricerche ed inchieste sugli aspetti più significativi
della condizione femminile nel territorio comunale, con particolare riguardo a
quelli connessi al disagio sociale, valutando l’opportunità di divulgazione
dei dati acquisiti. 4.La
Commissione di cui al comma precedente è composta da sole donne indicate dai
gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale in ragione di due per ogni
gruppo, scelte anche al di fuori del civico consesso preferendo, in tal caso,
le donne aderenti ai movimenti femminili di partiti politici o alle
associazioni femminili presenti sul territorio ovvero esperte e studiose della
condizione femminile e delle pari opportunità. La commissione è presieduta
da un consigliere comunale donna, appositamente delegato dal Sindaco. ART.
32: Consultazioni 1.
Il comune, nelle materie
di competenza locale e con deliberazione del Consiglio Comunale, può
promuovere la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali,
della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali, su
provvedimenti di loro interesse, nelle forme di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio Comunale. 2.
L’esito delle consultazioni deve essere menzionato e valutato in sede
di adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti le materie che ne hanno
formato oggetto. 3.
La consultazione può essere indetta anche per categoria di cittadini. 4.
Le spese delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la
consultazione sia stata richiesta da altri organismi
promotori a loro spese. ART.
33: Interrogazioni - Istanze e Petizioni 1.
I cittadini, le Associazioni, le
Organizzazioni sindacali ed i soggetti esponenti di interessi collettivi in
genere possono rivolgere, per iscritto, agli
Organi dell’ente interrogazioni, istanze e petizioni per richiedere ragioni
su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione ovvero per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre
comuni necessità. 2.
Il Sindaco provvede a sottoporre l’argomento all’esame degli organi
collegiali o tecnici entro venti giorni dal ricevimento, secondo le rispettive
competenze. L’esito della decisione è comunicato agli interessati
comunque entro sessanta giorni dal ricevimento. 3.
Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le interrogazioni
possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni da non meno
di 100 cittadini . 4.
Il regolamento
sulla partecipazione disciplinerà le forme di proposizione e di
risposta, adeguate misure di pubblicità e ogni altra modalità e procedura
inerente l’esercizio delle suddette facoltà. ART.
34: Proposte 1.
Per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti
amministrativi di interesse generale e di competenza consiliare i cittadini
possono esercitare diritto di iniziativa presentando proposte al Consiglio
comunale. 2.
Le proposte, redatte
anche in articoli, devono
essere sottoscritte da almeno 250 cittadini.
3.
Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le materie
inerenti i tributi e il bilancio, le designazioni e le nomine, le espropriazioni
per pubblica utilità, il personale comunale, il funzionamento del Consiglio
Comunale, le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o
della Regione. 4.
Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità della raccolta
e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori. 5.
Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro
sessanta giorni dalla sua presentazione. Ove tale termine non è rispettato,
ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e chiedere la
iscrizione di diritto dell’argomento all’ordine del giorno della prima
seduta utile del Consiglio Comunale. ART.
35: Libere forme associative 1.
Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei
cittadini senza fini di lucro, agevolandone la formazione anche con apporti di
natura patrimoniale e la messa a disposizione di sedi e strutture; assicura
l’accesso ai dati in possesso dell’Amministrazione e l’adozione di
idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti
generali. 2.
E’ istituito, per i fini di cui al precedente comma, l’Albo delle
Associazioni che operano sul territorio comunale. Esso è redatto a cura del
comune secondo le modalità indicate dalla delibera istitutiva, che ne
definisce i criteri ed i requisiti minimi di iscrizione ed i motivi che ne
determinano la cancellazione. ART.
36: Volontariato 1.
Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 2.
Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e
gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano
i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto
l’aspetto infortunistico. 3.
Il volontariato potrà esprimere alla Giunta Comunale il proprio punto
di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare con l’Ente a
progetti, strategie, studi e sperimentazioni anche gestionali di servizi e di
utilità sociale. ART.
37: Organismi di partecipazione 1.
L’Amministrazione Comunale, per la cura di interessi rilevanti in
specifici settori di attività ovvero per la valorizzazione di specifiche
istanze proprie di collettività frazionarie o di quartiere può promuovere la
costituzione di appositi organismi quali consulte e comitati di quartiere, al
fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi
dell’Ente con apporto di competenze e conoscenze specifiche ed il confronto
di diverse istanze. 2.
E’ istituito il comitato di quartiere di Alvanite in considerazione
della sua estensione, ubicazione e caratteristiche. 3.
Il regolamento comunale di partecipazione, assumendo a base la
valutazione degli interessi coinvolti, classificabili per materia o per ambiti
territoriali circoscritti, definisce i criteri di individuazione e di
riconoscimento dei suddetti organismi, le finalità da perseguire e la
composizione degli organi rappresentativi. 4.
Gli organismi di
partecipazione, in relazione alle materie rientranti nei singoli settori di
attività o per interventi riferiti a sfere circoscritte del territorio
comunale, possono esprimere pareri, rilievi, risoluzioni e proposte, su cui
gli organi competenti hanno l’obbligo di pronuncia, secondo criteri, modalità
e procedure stabiliti nelle norme regolamentari. 5.
I pareri consultivi richiesti dagli organi dell’Amministrazione
Comunale debbono essere rimessi entro il termine massimo di giorni venti dalla
richiesta. 6.
I rilievi, le risoluzioni
e le proposte, emessi dagli organismi competenti per autonoma iniziativa,
vanno trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli organi
dell’Amministrazione, secondo le rispettive competenze, i quali hanno
l’obbligo di comunicare all’organismo interessato nel termine di giorni
trenta dal ricevimento, le determinazioni conseguentemente adottate. ART.
38: Referendum 1.
Un numero di cittadini residenti non inferiore a
700 può richiedere che vengano indetti referendum consultivi,
propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale; tale diritto
è riconosciuto anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune ed
iscritti all‘anagrafe da almeno tre anni. 2.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e
di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum
nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le
seguenti materie: a)
statuto comunale; b)
regolamento del Consiglio Comunale; c)
piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; d)
nomine, revoche, designazioni ed in generale deliberazioni e questioni
concernenti persone; e)
personale del comune. 3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli o |