COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto
l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge
1° agosto 2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto
al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' le cui
caratteristiche sono
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di
protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli
relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli
utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta
visibilita' al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le
strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed ntegrata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come
modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le
bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare,
a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, l'attestato di
conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un
organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di
protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative norme
nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento e' la
norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma
armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma
armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 10.
Art. 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita' devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi