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  Art.173 Commi 2 e 3  uso dei radiotelefoni

L’art. 173 vieta l’uso durante la marcia di cuffie sonore, che non solo distolgono l’attenzione dalla guida ma impediscono anche la percezione dei segnali acustici.

Lo  stesso articolo vieta anche l’uso di apparecchi radiotelefonici, quando questi richiedano l’impegno delle mani, ma consente l’uso degli apparecchi a viva voce per  il cui funzionamento non occorre lasciare il volante.

Il termine radiotelefono è alquanto ambiguo; infatti se lo si intende letteralmente ed in senso restrittivo, il divieto è riferito solo all’uso di apparecchi telefonici, cioè apparecchi che sono allacciati, attraverso punti radio, alla rete telefonica  nazionale; mentre, se lo si intende in maniera estensiva, il divieto vale per tutti gli apparecchi riceradiotrasmittenti (non solo telefoni, ma anche apparecchi ricetrasmittenti, sia professionali sia dilettanteschi, quali ad es. così detti CB). Questa seconda interpretazione sembra quella più aderente alla finalità della norma che è quella di vietare l’uso di qualunque apparecchio (incluso il c.d. cellulare) che possa impegnare anche una sola mano del conducente e distoglierlo dalla guida, cosa che si verifica in egual modo sia per il telefono, che per qualsiasi altro dispositivo ricetrasmittente per il quale occorra tenere in mano il microfono.

Il sistema con un solo auricolare è un microfono collegato al radiotelefono si ritiene ugualmente  vietato perché se è vero che un auricolare non è una cuffia sonora, ma solo una parte, è anche vero che la sua applicazione all’orecchio ne riduce le capacità auditive.

La norma esenta dal rispetto di questi divieti i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di cui al comma 10 dell’art.138, di polizia e dei veicoli adibiti al servizio di strade e autostrade ed al trasporto di persone in conto-terzi.

Tale esenzioni, per certi aspetti, sono alquanto incomprensibili, però a ribadire tale concetto, semmai ce ne fosse stato bisogno, è intervenuta la circolare prot. N° M/2413-28 del 9 Maggio 2001, Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del personale del Ministero dell’Interno, in merito all’uso degli apparecchi radiotelefonici, durante la guida, da parte dei conducenti degli autobus di trasporto urbano.

A tale proposito, la circolare ricorda che l’art.173, comma 2 del codice della strada esonera dal divieto di fare uso, durante la guida, di apparecchi telefonici ovvero usare cuffie sonore, i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di  Polizia”nonché i conducenti di veicoli di servizio adibiti ai servizi delle autostrade o al trasporto di persone in conto terzi”. Di conseguenza tale norma si applica anche ai conducenti degli autobus di linea urbana (oltre che ai tassisti, aggiungiamo noi, agli autisti  degli scuolabus, stante la sostanziale equiparazione tra tali mezzi e gli autobus adibiti al trasporto urbano